argomento: News del mese - Diritto del Lavoro
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Con la circolare 15 marzo 2018 n. 49, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (“INL”) ha precisato che la stipula di un contratto di lavoro intermittente in violazione delle disposizioni sulla sicurezza del lavoro di cui all’art. 14 d.lgs. n. 81/2015 ed, in particolare, in assenza della valutazione dei rischi comporta la conversione del rapporto di lavoro intermittente in un ordinario rapporto di lavoro subordinato. I trattamenti, retributivo e contributivo, dovranno essere corrisposti in base al lavoro, in termini quantitativi e qualitativi, realmente effettuato sino al momento della conversione. In proposito, l’Ispettorato ha richiamato, tra altro, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, per la quale la contrarietà a norma imperativa di un contratto di lavoro “atipico” ne comporta la nullità parziale ai sensi dell’art. 1419 c.c., con conseguente conversione dello stesso nella “forma comune” del contratto di lavoro subordinato. Tale principio è finalizzato alla protezione di lavoratori che hanno minore familiarità con l’ambiente di lavoro, tenuto conto della stipula di contratti “atipici” che non implicano uno stabile inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale.