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Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia d’impresa, con Ordinanza del 5 novembre 2017, n. 42004, ha affermato che è “verosimile” che sia nullo il contratto concluso da un amministratore di una società a responsabilità limitata, nel caso in cui dalla stipulazione del contratto medesimo consegua una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale. Nel caso de quo, un amministratore di una società a responsabilità limitata stipulava un contratto d’affitto d’azienda, trasformando la società locatrice da società operativa a società che esaurisce la propria attività nella riscossione dei canoni. Tale affermazione troverebbe riscontro nell’art. 2479, comma 2, n. 5, c.c., ove si legge che spetta ai soci «la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci»; nel caso di specie anche il contratto di affitto di azienda stipulato senza il coinvolgimento dei soci rientra nella disposizione sopra enunciata.