Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/05/2018 - Impugnazione del bilancio preclusa solo se è stato già approvato il bilancio successivo

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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Il Tribunale di Torino, con la Sentenza del 26 ottobre 2017, n. 5097, ha affermato che, se l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo interviene in pendenza di una causa di impugnazione del bilancio dell’esercizio precedente, non si applica la preclusione all’impugnativa prevista dall’art. 2434-bis, comma 1 c.c. Inoltre, nel caso in cui il bilancio impugnato sia sostituito attraverso altra deliberazione assembleare, non si verifica l’automatica definizione della causa, poiché spetta al giudice competente stabilire, in via incidentale, la reale eliminazione della causa che aveva portato all’impugnazione del bilancio. Secondo la giurisprudenza consolidata, la preclusione processuale di cui all’art. 2434-bis, comma 1 c.c., non può trovare applicazione se l’approvazione del bilancio successivo avviene in pendenza di impugnazione del bilancio precedente. Il Tribunale di Torino precisa, inoltre, che potrebbero verificarsi le condizioni previste all’art. 2377, comma 8 c.c., secondo il quale l’annullamento della delibera assembleare non opera se vi è la sostituzione con un’altra delibera presa in conformità della legge e dello statuto. Secondo lo stesso Tribunale, una volta sostituita la delibera invalida il giudice dell’impugnazione deve estendere il suo esame alla delibera sostitutiva, in modo tale da appurare se sia stata rimossa la precedente causa di invalidità. Tale procedimento permette al giudice di decidere direttamente sulla legittimità della delibera successiva rispetto a quella impugnata.