Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/05/2018 - All’amministratore non può essere attribuita una responsabilità per inadeguata programmazione economico-finanziaria

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 27 marzo 2018, n. 7545, ha affermato che gli amministratori di una società non possono essere condannati al risarcimento dei danni, sul presupposto di aver posto in essere una inadeguata programmazione economico-finanziaria; il compimento di scelte gestorie inopportune, infatti, non è di per sé fonte di responsabilità (pur potendo configurare giusta causa di revoca), in quanto rientrante nella discrezionalità imprenditoriale, non sindacabile in sé dall’autorità giudiziaria. Infatti, il dovere di diligenza dell’amministratore non può investire le decisioni di gestione o le modalità di esecuzione, assumendo solo rilievo la diligenza mostrata ex ante nel valutare i margini di rischiosità di un’operazione da intraprendere e l’eventuale omissione di cautele, verifiche e informazioni. Ne consegue, secondo la Suprema Corte, che è del tutto generica l’affermazione della mancanza di programmazione economico-finanziaria, poiché non viene dimostrato il rapporto di causalità rispetto al danno lamentato. Pertanto, ai fini della quantificazione dello stesso, non si può ricorrere al criterio della differenza tra il passivo e l’attivo liquidato in sede fallimentare.