Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/09/2018 - Il mero comportamento omissivo non è sufficiente per ritenersi integrato il reato di cui all’art. 10 D.lgs. 74/2000

argomento: News del mese - Diritto Penale

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La Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza dell’8 giugno 2018 (p.u. del 26 aprile 2018), n. 26247, ha evidenziato che il reato di cui all’art. 10 d.lgs. 74/2000 è una fattispecie a condotta commissiva vincolata con evento di danno, rappresentato dalla perdita della funzione descrittiva della documentazione contabile; conseguentemente, il reato de quo non può essere integrato da una condotta meramente omissiva quale il non aver tenuto le scritture in modo tale che sia stata obiettivamente più difficoltosa, anche se non impossibile, la ricostruzione aliunde ai fini fiscali della situazione contabile. È infatti necessario un quid pluris a contenuto commissivo consistente nell’occultamento ovvero nella distruzione delle suddette scritture.