Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

08/03/2019 - Precisazioni in tema di acque meteoriche di dilavamento

argomento: News Diritto - Diritto Penale

Articoli Correlati: acque meteoriche

La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 8 febbraio 2019 (ud. 5 ottobre 2018) n. 6260, ha precisato che possono definirsi acque meteoriche di dilavamento esclusivamente le acque piovane che, cadendo al suolo, non subiscono contaminazioni con sostanze o altri inquinanti. In accordo con il disposto dell'art. 74 D.Lgs. 152/06, invece, devono essere considerate acque reflue industriali quelle provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento. Idonee alla qualificazione di acque meteoriche di dilavamento sono, così, le sole acque che, cadendo al suolo per effetto di precipitazioni atmosferiche, si depositano su un suolo impermeabilizzato, dilavando le superfici e attingendo indirettamente i corpi recettori senza subire contaminazioni di sorta con altre sostanze o con materiali inquinanti.