Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/07/2018 - La restituzione dei pagamenti operati dalla banca in pendenza della dichiarazione di fallimento

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 24 ottobre 2017, n. 3086, depositata il l’8 febbraio 2018, ha stabilito che la banca, presso la quale è in essere un conto corrente intestato ad una società nel frattempo fallita, deve provvedere alla restituzione – in favore della curatela – degli importi accreditati a qualsiasi titolo, senza possibilità di poter dedurre i prelievi ed i pagamenti operati per conto del soggetto fallito. In particolare, la Suprema Corte ha precisato che l’inefficacia dei pagamenti disciplinata dall’art. 44 l.f. trova il suo fondamento nella perdita – da parte del debitore – del diritto di disporre delle somme; sul punto, relativamente ai contratti bancari, il bonifico rappresenta un ordine di pagamento che la banca (soggetto delegato) – accettando – si impegna ad effettuare e, peraltro, trattandosi di un contratto – lato sensu – di mandato, quest’ultimo viene a sciogliersi quale conseguenza dell’intervenuto fallimento del correntista, ai sensi della disciplina dell’art. 78 l.f.