Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/09/2018 - Spetta alla legge dello Stato Membro nel quale il procedimento č pendente disciplinare gli effetti del fallimento sul suddetto procedimento

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Giustizia, con Sentenza del 6 giugno 2018, relativa alla causa C-250/17, è stata chiamata ad esprimersi in merito all’interpretazione dell’art. 15 del Regolamento (CE) n. 1346/2000 e ha affermato che il suddetto articolo si applica ai casi in cui vi sia un procedimento pendente – avente come obiettivo quello di condannare un soggetto al pagamento di un debito – in uno Stato membro diverso da quello che ha dichiarato il fallimento del debitore. Nel caso di specie, avanti al Tribunale di Lisbona era stato aperto un procedimento nei confronti di un debitore con sede in Lussemburgo avente come obiettivo quello di condannarlo al pagamento del debito sorto per talune prestazioni di servizi. Tuttavia, tale debitore veniva dichiarato fallito dalla Corte Territoriale in Lussemburgo e il Tribunale di Lisbona pertanto decideva di non proseguire nel procedimento, decisione confermata altresì dalla Corte di Appello di Lisbona. La Corte di Giustizia, chiamata ad esprimersi al riguardo a seguito della domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte portoghese, ha chiarito il significato dell’art. 15, che è da interpretarsi in deroga all’art. 4 del Regolamento (CE) n. 1346/2000; in particolare, l’art. 15 prevede che spetta alla legge dello Stato membro nel quale il procedimento è pendente – procedimento che abbia ad oggetto un bene o un diritto del quale il debitore è spossessato – disciplinare gli effetti del fallimento sul suddetto procedimento.