Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/09/2018 - Il progetto preliminare conserva il diritto alla tutela

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza dell’11 giugno 2018, n. 15158 si è pronunciata in tema di riconoscimento del diritto di paternità relativo al progetto preliminare di un’opera architettonica (nel caso de quo, trattasi di un’opera pubblica e, precisamente, un porto turistico), chiarendo che “in tema di diritto di autore il progetto architettonico preliminare che si connoti come opera dell’ingegno, in quanto frutto di creatività ed assistito da novità ed originalità, anche se trasfuso nel progetto definitivo, conserva il diritto ad essere tutelato quando venga utilizzato autonomamente, anche a fini espositivi». Nella fattispecie, un architetto, autore del progetto architettonico preliminare dell’opera (il porto turistico), conveniva in giudizio la società edilizia (occupatasi della costruzione) non riscontrando il proprio nome fra i documenti informativi afferenti alla costruzione: l’unico nome indicato era, infatti, quello di un altro professionista, ossia del Responsabile del progetto definitivo. L’attore ricorreva, dunque, in Cassazione per vedersi tutelata la paternità del progetto preliminare in forza della normativa in tema di diritto d’autore (cfr. l’art.2, comma 1, n.5 della Legge n.633/1941 e l’art.93 del d.lgs. n.163/2006 in tema di disegni e progetti), dopo esser stata rigettata la domanda sia in primo grado che in Corte d’Appello. La Suprema Corte, censurando quanto affermato dalla Corte d’Appello, evidenzia come il progetto preliminare, ancorché sostituito da quello definitivo, garantisca al proprio autore il diritto di rivendicarne la paternità e, soprattutto, la relativa tutela.