Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/09/2018 - Responsabilità dell’amministratore di fatto nella gestione

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 13 giugno 2018, n. 27163, si è espressa in tema di amministratore di fatto e dei reati allo stesso imputabili. La Suprema Corte – partendo dalla ricostruzione dell’art. 2639 c.c. – sottolinea come l’estensione della qualifica soggettiva di amministratore di fatto abbia quale fondamento l’esercizio continuativo e significativo dell’attività gestoria propria della funzione. La norma non prevede l’esercizio di tutti i poteri dell’organo gestorio, ma che l’attività sia svolta in modo continuativo e non episodico. Per tale ragione la qualifica di amministratore di fatto – evidenzia la Corte di Cassazione – prevede l’accertamento delle qualità della funzione attraverso una serie di indici stabiliti dalla prassi giurisprudenziale, come il conferimento di deleghe per lo svolgimento di attività fondamentali per la società, la partecipazione alla vita sociale, la continuata assenza dell’amministratore di diritto o la non conoscenza di quest’ultimo dei dipendenti e il conferimento di una procura ad negotia. Nel caso di specie, la Suprema Corte – censurando le conclusioni a cui erano pervenuti i giudici di primo grado e della Corte d’Appello – ha affermato come non possano essere considerati atti gestori la partecipazione ad accordi finalizzati alla spartizione dei beni sociali o al trasferimento simulato di beni al fine di sottrarli alla disponibilità dei terzi, così come non possono costituire indici indicativi della situazione in esame le dichiarazioni del curatore fallimentare in ordine agli assetti societari o alla spartizione dei beni.