Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/09/2018 - Potere dei soci di società a responsabilità limitata di convocare l’assemblea

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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Il Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di imprese, con Sentenza del 26 gennaio 2018, n. 1880, ha affermato che, in caso di inerzia dell’organo amministrativo, i soci di società a responsabilità limitata che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale possono convocare l’assemblea. Sul punto, il Tribunale ha escluso, per le s.r.l., l’applicazione analogica dell’art. 2367 c.c., dettato nell’ambito della disciplina delle società per azioni, ritenendo che la lacuna normativa (apparente) dell’art. 2479-bis c.c. «deve essere colmata attraverso una autointegrazione delle norme che disciplinano questa fase del procedimento assembleare all’interno della società a responsabilità limitata». L’autointegrazione in questione «passa attraverso la valorizzazione del ruolo centrale assunto dai soci all’interno di tale tipo societario a seguito della riforma del diritto societario, valorizzazione che si evidenzia tanto dalla possibilità, prevista dal precedente art. 2479 c.c. in favore dei soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale di sottoporre all’approvazione dei soci taluni argomenti quanto dai penetranti poteri di controllo di cui godono i soci in tale modello societario (cfr., art. 2476 secondo e terzo comma c.c.)». Conseguentemente, poiché ai soci della società a responsabilità limitata il predetto art. 2479 c.c. attribuisce un potere decisionale sulle materie loro sottoposte da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale, deve ritenersi che detta norma attribuisca a tale compagine qualificata anche il relativo potere di convocazione dell’assemblea.