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Con la sentenza del 4 settembre 2018, n. 39678 (ud. 24 aprile 2018), la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che la confisca diretta o per equivalente (al pari del prodromico sequestro) può ricadere su beni anche solo nella disponibilità dell’imputato, per essa dovendosi intendere la relazione fattuale con il bene, connotata dall’esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà, cosicché i beni, se anche siano formalmente intestati a terzi estranei al reato, devono ritenersi nella disponibilità dell’imputato quando essi, sulla base di elementi specifici e dunque non congetturali, rientrino nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di essi venga esercitato per il tramite di terzi.
A tale scopo, non è sufficiente la dimostrazione della mancanza, in capo al titolare formale dei beni da confiscare, delle risorse finanziarie necessarie per acquisire il possesso dei beni, essendo invece necessaria la prova, con onere a carico del P.M., della disponibilità degli stessi da parte dell’imputato.