Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/11/2018 - La Corte di Cassazione sulla costituzione in giudizio dell’ente e la nomina del difensore di fiducia

argomento: News del mese - Diritto Penale

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La Corte di Cassazione, con la sentenza della Seconda Sezione del 24 settembre 2018 (ud. 20 giugno 2018), n. 41012, ha diffusamente esaminato e definito il tema della corretta procedura di costituzione nel giudizio penale per la contestazione di illecito amministrativo. La sentenza ha, infatti, precisato che: (a) per partecipare al processo gli enti debbano costituirsi attraverso l’atto formale di costituzione previsto dall’art. 39 del d.lgs. n. 231 del 2001 e la contestuale nomina del difensore di fiducia; (b) la costituzione non è necessaria solo nella fase delle indagini preliminari in relazione alle attività processuali connotate da urgenza e non precedute dalla notifica della informazione di garanzia (sul punto si veda: Cass. SS. UU., 28 maggio 2015, n. 33041); (c) tali essenziali “atti di ingresso” dell’ente nel procedimento devono provenire da un rappresentante legale non incompatibile, ovvero non indagato od imputato; (d) quando la costituzione e la nomina provengano da rappresentante incompatibile tali atti sono tamquam non esset, ovvero processualmente inefficaci, con la conseguenza che le attività processuali che postulano la presenza del difensore sono affette da nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.