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La Quinta Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza del 6 settembre 2018 (ud. 25 giugno 2018), n. 40100, ribadisce come la sistematica omissione di versamento di imposte ben possa integrare la condotta descritta all’art. 223, co. 2, n. 2, L.F. – vale a dire le operazioni dolose – consistenti in “abusi di gestione o infedeltà ai doveri imposti dalla legge all’organo amministrativo nell’esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la salute economico-finanziaria dell’impresa”. La Corte prosegue definendo l’illecito come “eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale”, ciò che implica l’onere, in capo all’accusa, “di provare la consapevolezza e volontà della natura dolosa dell’operazione alla quale segue il dissesto, nonché dell’astratta prevedibilità di tale evento quale effetto dell’azione antidoverosa” (cfr., ex multis, Cass., sez. V, 45672/2015).