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Con sentenza n. 40921, del 24 settembre 2018 (ud. 9 maggio 2018), la Quarta Sezione penale della Suprema Corte, ha ulteriormente precisato i compiti riferibili ai titolari delle principali posizioni di garanzia nei cantieri, osservando che «sul responsabile dei lavori gravano tutte le funzioni proprie del datore di lavoro in materia di sicurezza, essendo egli chiamato a svolgere un ruolo di super-controllo consistente, tra l’altro, nella verifica che i coordinatori dei lavori adempiano agli obblighi su loro incombenti», anche tramite «l’esecuzione di controlli non formali ma sostanziali ed incisivi in materia di prevenzione»; mentre il «coordinatore per l’esecuzione dei lavori è titolare di una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, in quanto gli spettano compiti di “alta vigilanza”, consistenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell’incolumità dei lavoratori; b) nella verifica dell’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell’assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento; c) nell’adeguamento dei piani in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS»; e, infine, al responsabile di cantiere «competono compiti di verifica- da svolgersi attraverso un controllo eminentemente procedurale- sull’operato del coordinatore per l’esecuzione, rispetto al quale egli è tenuto ad accertare la congruità dell’attività concretamente svolta di governo del controllo delle imprese esecutrici, che, a sua volta, non comporta un intervento quotidiano sulle lavorazioni, ma l’individuazione di momenti cruciali per i quali si imponga il controllo della realizzazione delle attività previste in tema di sicurezza e coordinamento, anche per il tramite dell’opera di coordinamento concreto delle imprese, cui deve accompagnarsi, tuttavia, una periodicità dei controlli rivolta alla verifica sostanziale dell’attuazione delle misure previste che, al di fuori di una modulazione formalistica, si dimostri idonea ad assicurare il controllo sul rispetto delle previsioni del piano di sicurezza».