Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/10/2018 - Il mero annullamento in autotutela dell’avviso di accertamento relativo alle imposte ritenute evase non può ritenersi prova nuova ai sensi dell’art. 630 lett. c) c.p.p.

argomento: News del mese - Diritto Penale

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La Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, con sentenza 30 agosto 2018 (c.c. dell’8 maggio 2018), n. 37083, ha affermato che, nel caso di condanna definitiva per reati tributari, non può considerarsi nuova prova a norma dell’art. 630, lett. c), c.p.p. -tale da comportare un effetto demolitorio del giudicato- il mero annullamento in autotutela, da parte dell’Amministrazione finanziaria, dell’avviso di accertamento relativo alle imposte ritenute evase nel giudizio penale. Secondo la Cassazione l’istante deve, infatti, dimostrare che detto annullamento abbia un’incidenza decisiva sul compendio probatorio posto a fondamento del giudizio penale di condanna, tale da comportare la pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi degli artt. 529, 530 o 531 del codice di rito.