Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

13/04/2019 - Ancora sui doveri del coordinatore per l’esecuzione dei lavori

argomento: News Diritto - Diritto Penale

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Con sentenza n. 8033 del 25 febbraio 2019 (ud. 8 novembre 2018), la Quarta Sezione penale della Suprema Corte ha ribadito che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, oltre ad essere tenuto a svolgere un'autonoma funzione di alta vigilanza sulla generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale, ha l'obbligo di segnalare al committente, previa contestazione scritta all'impresa, le violazioni del piano operativo per la sicurezza e «di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate». A tal riguardo, la Corte ha precisato che «appare dunque chiara la rimarcata diversità di ruolo rispetto al datore di lavoro delle imprese esecutrici: un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non […] la puntuale stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto)».