Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/11/2018 - Applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto anche per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali

argomento: News del mese - Diritto Penale

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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 3 settembre 2018 (p.u. del 30 maggio 2018), n. 39413, ha escluso che il riferimento operato dalla norma ex art. 131 bis c.p. alle condotte “plurime, abituali e reiterate” possa riferirsi alla fattispecie di cui all’art. 2, co. I bis, d.l. 463/1983. Invero, il reato di omesso versamento di ritenute assistenziali e previdenziali si configura come «una fattispecie connotata da una progressione criminosa nel cui ambito, superato il limite di legge, le ulteriori omissioni consumate nel corso del medesimo anno si atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione coincide con la scadenza del termine previsto per il versamento dell’ultima mensilità». Nemmeno la previsione di soglie di punibilità risulta, secondo la Suprema Corte, ostativa – in astratto – all’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, purché la somma complessiva degli importi omessi superi di poco l’ammontare di tale soglia, in considerazione del fatto che il grado di offensività che integra il reato è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale.