Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/10/2018 - Il fallimento può essere dichiarato anche qualora l’attivo sociale ecceda le passività

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 5 giugno 2018, n. 18770, depositata il 13 luglio 2018, è stata chiamata ad esprimersi in merito ai requisiti necessari ai fini della dichiarazione di fallimento, e ha affermato che l’esistenza di un attivo patrimoniale superiore al passivo non è sufficiente ad impedire il fallimento di una società qualora quest’ultima non sia in grado di ottemperare alle proprie obbligazioni con mezzi normali. Nel caso di specie, una società a responsabilità limitata veniva dichiarata fallita dal tribunale sulla base del fatto che tale società – nonostante disponesse di attività superiori alle passività – versasse in realtà in stato di insolvenza in quanto non aveva provveduto a far fronte ai propri debiti attraverso mezzi normali. La società fallita ha successivamente ottenuto, in appello, l’annullamento della sentenza dichiarativa di fallimento grazie alla dimostrazione che le attività azionarie ed immobiliari in capo all’imprenditore erano ben superiori al passivo e che in più la società non risultava segnalata alla Centrale Rischi di Bankitalia. Di avviso opposto, invece, è la Suprema Corte, chiamata ad esprimersi su ricorso del curatore: nell’ordinanza in esame ha affermato che lo stato di insolvenza si manifesta anche a causa del mancato pagamento di un solo debito e che, pertanto, l’esistenza di un cospicuo attivo non è sufficiente al fine di impedire la dichiarazione di fallimento, tanto più se la società non è in grado di far fronte ai propri debiti con la normale attività di impresa.