Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/10/2018 - Divieto di distribuzione degli utili in caso di perdite pregresse

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 4 luglio 2018, n. 17489, ha affermato che, in presenza di perdite pregresse, l’utile d’esercizio conseguito da una s.n.c. deve essere in primis destinato a coprire integralmente le perdite stesse e, solo in caso di eccedenza, può essere distribuito ai soci, non assumendo alcuna rilevanza il fatto che il riporto delle perdite non sia stato correttamente indicato nella dichiarazione dei redditi. Nel caso de quo, il socio di una s.n.c. aveva agito nei confronti della società per ottenere il riconoscimento, pro-quota, degli utili conseguiti negli esercizi 2000 e 2002, che non erano stati oggetto di distribuzione, in quanto la società aveva maturato perdite tali da intaccare il capitale sociale. La Suprema Corte ha ribadito la presenza di un duplice limite normativo. Il primo è quello contenuto nell’art. 2303 c.c., il quale dispone, nel caso di perdita del capitale sociale, il divieto di ripartire utili fino a quando il capitale stesso non sia stato reintegrato o ridotto in misura corrispondente. Il secondo limite normativo è contenuto nell’art. 2262 c.c., secondo cui ciascun socio ha diritto di percepire la propria quota di utili dopo l’approvazione del rendiconto. La Suprema Corte, infine, precisa che la dichiarazione dei redditi non assume alcuna rilevanza ai fini della ripartizione degli utili tra i soci, per i quali fa invece fede esclusivamente la documentazione contabile della società.