argomento: News del mese - Diritto Penale
Articoli Correlati: interventi edilizi
I giudici della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 11 ottobre 2018 (c.c. 20 marzo 2018) n. 46042, hanno ribadito che la realizzazione di edifici, strutture ed infrastrutture, finalizzati ad insediamenti civili e ad attività produttive in zone boschive o di pascolo, i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è consentita esclusivamente nei casi in cui tale possibilità sia stata prevista prima dell’incendio dagli strumenti urbanistici all’epoca vigenti. È richiesto altresì, al fine della realizzazione dei fabbricati di cui sopra, che l’area sia già stata riservata a tale scopo dallo strumento urbanistico a nulla rilevando la generica compatibilità dell’intervento con la destinazione dell’area. La Corte ha pertanto affermato l’impossibilità di equiparare le opere già previste prima dell’incendio con quelle, ancorché prevedibili secondo lo strumento urbanistico, non ancora concesse o autorizzate.