Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/12/2018 - Reati edilizi e sospensione con messa alla prova

argomento: News del mese - Diritto Penale

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I giudici della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 12 settembre 2018 (c.c. 31 maggio 2018) n. 40451, dopo un rapido esame dei presupposti per l’applicazione dell’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova di cui all’art. 168 bis c.p., hanno affermato la astratta compatibilità dell’istituto con i reati urbanistici a fronte di condotte dell’imputato atte a ripristinare l’assetto urbanistico violato con l’abuso. Va da sé che la praticabilità dell’istituto della cd. messa alla prova anche nell’ambito dei reati edilizi sia subordinata alla necessaria eliminazione delle conseguenze dannose dei reati in questione ed alla verifica istruttoria del giudice circa il raggiungimento dell’obiettivo. Le condotte pregiudiziali rispetto alla concessione della sospensione, con particolare riferimento alla materia trattata, possono consistere nella preventiva e spontanea demolizione dell’abuso edilizio ovvero nella riconduzione dell’abuso alla legalità urbanistica ove ricorrano i presupposti per la cd. sanatoria di doppia conformità. Resta inammissibile l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova in presenza di un abuso non completamente demolito o non integralmente sanato sul piano urbanistico.