argomento: News del mese - Diritto Penale
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La Quarta Sezione penale della Suprema Corte, con sentenza n. 43852 del 3 ottobre 2018 (ud. 19 luglio 2018), ha ribadito che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, «oltre a controllare i POS, deve verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti, contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro». La Corte ha inoltre puntualizzato che il C.S.E deve «segnalare al committente, previa contestazione scritta all’impresa o ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni antinfortunistiche; e, nei casi di pericolo grave ed imminente, sospendere le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate»; inoltre, ha sottolineato che «il controllo sul rispetto delle previsioni del piano non può essere meramente formale, ma va svolto in concreto, secondo modalità che derivano dalla conformazione delle lavorazioni; essenziale è che alla previsione della cautela segua un’attività di verifica della sua attuazione, della quale devono darsi cura le imprese esecutrici».