Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/11/2018 - Ai sensi dell’art. 186 l.f. il concordato preventivo può essere risolto per inadempimento a meno che l’inadempimento non sia di scarsa importanza

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

Articoli Correlati: inadempimento - creditore ipotecario

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 12 giugno 2018, n. 18738, depositata il 13 luglio 2018, è stata chiamata ad esprimersi in tema di concordato preventivo e ha affermato che la procedura concordataria può essere risolta per inadempimento, ai sensi dell’art. 186 l.f., qualora la stessa non abbia soddisfatto i creditori nella misura di quanto previsto dal piano, a meno che l’inadempimento non sia di scarsa importanza. Nel caso di specie, il concordato preventivo proposto da una società agricola a r.l. veniva risolto a causa del mancato trasferimento di un terreno, con la conseguente incapacità della procedura concordataria di soddisfare il creditore ipotecario. Pertanto, il tribunale dichiarava la risoluzione del concordato e successivamente la corte di appello confermava la decisione di primo grado. Giunti infine in Cassazione su ricorso della società agricola a r.l., la Suprema Corte ha affermato che nelle procedure concordatarie conta il mancato raggiungimento del risultato – ovvero l’impossibilità di soddisfare i creditori secondo quanto previsto dal piano – e a nulla rilevano le motivazioni per le quali si sia verificato l’insuccesso. Inoltre, secondo quanto stabilito dall’art. 186 l.f. la risoluzione del concordato può non avvenire soltanto qualora l’inadempimento sia di scarsa importanza. Nel caso de quo, pertanto, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso della società agricola a r.l.