Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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Gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili ex art. 2086 c.c.: un esempio di «convergenze parallele» tra diritto della crisi d´impresa ed economia aziendale (di Daniele Gasbarro, cultore di Ristrutturazione delle Imprese presso l’Università La Sapienza di Roma. Dottore Commercialista in Roma, Revisore Legale dei Conti)


L’approfondimento muove dalla definizione di crisi d’impresa, contestualizzando e calando tale concetto nel contesto sociale, storico ed economico nel quale sono maturate le recenti scelte di politica legislativa. In tale contesto, l’autore regredisce fino alle origini della congedata legge fallimentare per arrivare all’attuale formulazione.

The adequate organizational, administrative and accounting structures pursuant to art. 2086 of the Civil Code: an example of «parallel convergences» between business crisis law and business economics

The in-depth study starts from the definition of business crisis, contextualizing and placing this concept in the social, historical and economic context in which the recent legislative policy choices have matured. In this context, the author regresses to the origins of the dismissed bankruptcy law to arrive at the current formulation.

SOMMARIO:

1. Introduzione - 2. Evoluzione dei concetti di crisi e insolvenza - 3. Evoluzione della contabilità generale: sistemi contabili e misure della performance - 4. Gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili - 5. Conclusioni - Bibliografia - NOTE


1. Introduzione

Il diritto della crisi d’impresa e la scienza aziendalistica, pur avendo culture, origini e obiettivi diversi, hanno sviluppato percorsi paralleli con tendenza convergente fino a disegnare intersezioni sempre più estese. Le recenti riforme normative hanno investito plurimi aspetti degli istituti e il concetto di crisi è stato ripetutamente emendato rispetto alla versione originaria del CCI in una sorta di smania correttoria che ha afflitto il legislatore. Ed è proprio la definizione di crisi che rappresenta l’incipit di questo intervento, che, nonostante i plurimi interventi riformatori, conserva una spiccata natura finanziaria. L’indagine muove proprio da questo nastro di partenza e tenta di regredire fino alle origini della congedata legge fallimentare per arrivare all’attuale formulazione. Il concetto di crisi verrà contestualizzato e calato nel contesto sociale, storico ed economico nel quale sono maturate le scelte di politica legislativa. Emerge come la nozione patrimoniale, che permeava la disciplina della legge fallimentare, sia evoluta verso una spiccatamente finanziaria consistente nella giustapposizione dei flussi finanziari attivi rispetto a quelli passivi nel breve periodo. Ed è questo l’elemento cardine attorno al quale ruota la valutazione della continuità aziendale e tutto ciò che ne consegue. La scienza aziendalistica – in particolare quella contabile – ha viaggiato su binari paralleli a quelli dianzi accennati. La retrospezione fino alle origini della ragioneria consente di rilevare come i sistemi contabili avessero una forte accezione patrimoniale nella stima del reddito aziendale di periodo. L’evolu­zione degli studi ragionieristici ha consentito di evolvere da una nozione patrimoniale del reddito, evidentemente storica, a una prospettica; è emersa, in particolare, la necessità di valutare sempre più profondamente la capacità dell’impresa di generare flussi finanziari prospettici. È questo l’architrave sul quale poggia la stima del capitale economico aziendale e il moderno sistema di controllo di gestione; va da sé che la crisi d’impresa, anche secondo i paradigmi aziendalistici, consta nell’inadeguatezza dei flussi finanziari prospettici attivi rispetto agli impegni finanziari correnti. Il diritto della crisi e la scienza ragionieristica convergono, pertanto, nella [continua ..]


2. Evoluzione dei concetti di crisi e insolvenza

L’obiettivo di questo paragrafo è di tracciare una celere traiettoria evolutiva dei concetti di crisi e insolvenza, per evidenziare il distacco da una nozione storica e patrimoniale per recepirne una finanziaria e prospettica. L’oggetto di studio è principalmente la definizione di crisi, alla quale, come si vedrà, è stato conferito slancio prospettico, mentre l’insolvenza ha ancora le stimmate dell’attualità. L’approccio fortemente anticipatorio (c.d. forward looking) del nuovo corso normativo suggerisce, pertanto, di concentrarsi sulla nozione di crisi. Ebbene, questa non godeva di una propria definizione nella legge fallimentare coeva al codice civile; l’art. 160, infatti, non ne definiva i connotati. La sua concretizzazione era rimessa all’interprete, che, a seconda della gravità rilevata, o semplicemente percepita, sceglieva lo strumento giuridico più adatto alla sistemazione della crisi. Questa comprendeva lo stato di insolvenza, quale incapacità del debitore di adempiere regolarmente le sue obbligazioni; condizione che poteva sussistere anche laddove il debitore vi avesse adempiuto, ma con mezzi anormali. Ma la crisi comprendeva anche il rischio di insolvenza, quale eventualità che la condizione appena esposta potesse ragionevolmente verificarsi in un periodo piuttosto contenuto. La crisi, inoltre, comprendeva anche le nozioni di sbilancio patrimoniale e di sovra indebitamento, laddove il passivo avesse prevalso sull’attivo di bilancio; così come nella crisi poteva essere ricondotta anche la negatività del patrimonio netto e la discesa del capitale sociale al di sotto del minimo legale [1]. Le nozioni di crisi e di insolvenza avevano, pertanto, natura eminentemente patrimoniale e risentivano del contesto storico-sociale in cui era ambientata la legge fallimentare [2]. L’innesto nell’ordinamento dell’istituto del piano attestato di risanamento, nel lontano 2005, disciplinato dall’art. 67, comma 3, lett. d), l. fall. e ora dal­l’art. 56 CCI, ha contribuito a mutare la prospettiva di osservazione della crisi. L’istituto, infatti, si prestava alla gestione di crisi finanziarie di tenue o media gravità, nelle quali sussistevano pregnanti prospettive di recupero. La prima versione del CCI del 2019, poi aggiornato, ha subito recepito la nozione finanziaria e prospettica di [continua ..]


3. Evoluzione della contabilità generale: sistemi contabili e misure della performance

L’obiettivo del presente paragrafo consta nella ricostruzione storica dei sistemi contabili e, più precisamente, delle misure della performance aziendale adottate dalla scienza ragionieristica. Questo celere excursus vorrebbe evidenziare come quest’ultima abbia spostato la propria attenzione dal reddito storico al flusso di cassa prospettico per saggiare la capacità dell’impresa di proteggere il paradigma della continuità aziendale. L’evoluzione dei sistemi contabili e delle misure rilevate deve essere calata nel contesto sociale ed economico, perché gli studi e i relativi risultati sono sempre figli dei tempi in cui sono maturati. Questo è ancor più vero con riguardo alle scienze sociali, permeabili ai mutamenti ambientali. La scienza ragionieristica, come appena detto, ha escogitato vari sistemi contabili finalizzati tutti alla rilevazione della performance dell’impresa. Il pioniere è unanimemente riconosciuto in Fabio Besta – eminente Studioso di Ragioneria e inventore del sistema patrimoniale – il cui inestimabile contributo si estende oltre l’ideazione di questa teoria [8]. L’oggetto di studio era evidentemente il patrimonio aziendale e ogni operazione di gestione esterna era esaminata nella variazione delle grandezze elementari del patrimonio e, conseguentemente, nell’effetto prodottosi sul patrimonio netto [9]. Il pensiero bestano deve essere contestualizzato e storicizzato per poter essere compreso appieno, soprattutto per coglierne l’essenza intrinseca. La Teoria contabile dell’insigne Studioso maturò tra la fine dell’Ottocento e il primo Novecento, quando il suo pensiero scientifico conobbe il periodo di massimo fulgore. I prodotti delle sue ricerche erano evidentemente figli del tempo che viveva, nel quale devono essere calati i suoi studi. L’economia italiana nel periodo post-unitario era caratterizzata dalla ridottissima presenza di insediamenti industriali, perlopiù circoscritti nell’area nord-occidentale del paese. Si trattava di un’economia primordiale essenzialmente agricola e il contesto sociale era caratterizzato da analfabetismo diffuso [10]. L’impresa, in quel contesto socioeconomico, era osservata da una prospettiva esclusivamente patrimoniale; il patrimonio (materiale) era l’unico elemento capace di esprimere la maggiore o minore solvibilità [continua ..]


4. Gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili

Si è tentato di evidenziare come sia il diritto della crisi sia la scienza ragionieristica siano evoluti, ciascuno nel rispettivo campo di interesse scientifico, da nozioni storico-statiche a misure prospettiche e finanziarie per l’accerta­mento della continuità aziendale. Questo percorso convergente avrebbe trovato un punto di approdo comune proprio nell’istituto sancito dall’art. 2086 c.c., là dove le due scienze convergono sulla natura finanziaria e prospettica della crisi d’impresa. Il presente paragrafo tenta, pertanto, di delineare i tratti essenziali degli adeguati assetti, osservandoli da un’ampia prospettiva che cerca di coglierne i capisaldi giuridici e di innestarvi gli aspetti aziendalistici considerata la pacifica interdisciplinarità dell’istituto. Questo consiste in «regole che definiscono, a livello di governance, l’organizzazione societaria e i processi decisionali (ovvero chi decide, chi dichiara e chi controlla le decisioni assunte/dichia­rate) e identificano a livello operativo le funzioni aziendali, le procedure e i processi che consentono l’esecuzione delle decisioni, così da realizzare compiutamente e correttamente l’oggetto dell’iniziativa societaria» [19]. Gli adeguati assetti, da una prospettiva giuridica, constano nella mappatura dei centri decisionali e nella dislocazione, tra i vari attori del governo societario, delle funzioni direttive e di controllo, cosicché siano immediatamente individuabili e sanabili eventuali disfunzioni. L’adeguato assetto è, da una prospettiva aziendalistica, un sistema di disposizioni, procedure e prassi operative idonee allo svolgimento della gestione d’impresa in condizioni di equilibrio e al raggiungimento degli obiettivi a­ziendali nel rispetto di leggi, regolamenti e procedure [20]. L’adeguato assetto favorisce la realizzazione degli obiettivi in condizioni di equilibrio, pur sempre nel rispetto dell’ambiente giuridico di riferimento [21]. L’istituto in esame consta in un complesso articolato e coeso di regole e procedure che deve consentire all’impresa di operare in condizioni di equilibrio per il raggiungimento dei suoi obiettivi; consente la dislocazione di precise responsabilità di attuazione e controllo tra le funzioni aziendali. Permette di coordinare tutti gli elementi che compongono [continua ..]


5. Conclusioni

Il percorso evolutivo della contabilità e del diritto della crisi troverebbe il suo punto di convergenza proprio negli adeguati assetti organizzativi che, tra l’altro, devono essere idonei all’intercettazione tempestiva della crisi. La scienza e la tecnica contabile sono sempre più orientate verso la stima dei risultati prospettici, che si abbeverano alla fonte contabile storica. La predisposizione di piani e programmi aziendali, con precipuo riferimento alla dinamica finanziaria futura, è ormai il fulcro attorno al quale ruotano la scienza e la tecnica contabile. La pianificazione aziendale e il controllo di gestione, a ben vedere, sono ascesi da mera e accorata raccomandazione della curia ragionieristica a elementi imprescindibili degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili sanciti dall’art. 2086 c.c. Tale riferimento normativo, pertanto, rappresenterebbe una sorta di approdo comune del percorso evolutivo della scienza e della tecnica ragionieristica e del diritto della crisi e del diritto societario sempre più orientati alla rilevazione, giustappunto, della crisi e dell’insolvenza prospettiche declinate in termini finanziari. La strutturazione di adeguati strumenti di controllo manageriale nelle piccole e medie imprese – con particolare riferimento al concetto di adeguatezza – rappresenterebbe il terreno sul quale la convergenza tra diritto della crisi, diritto societario e contabilità potrà trovare ulteriori oggetti e percorsi di sviluppo comune. Queste tre discipline – nella nuova formulazione dell’art. 2086 c.c. – troverebbero una sorta di trivio o quadrivio, ove si considerasse anche il c.d. “controllo di gestione” che costituisce disciplina ormai autonoma dal capostipite ragionieristico. Discipline e ambiti di studio, che, pur partendo da origini diverse, sviluppano percorsi dapprima paralleli e poi convergenti, fino a intersecarsi disegnando un perimetro di riflessione e di esperienza comune. Il diritto della crisi e la scienza aziendalistica, accomunate da un iniziale parallelismo, sarebbero stati sospinti da forze centripete che ne hanno accentuato la tendenza convergente, fino a incrociarsi; forze centripete di natura legislativa, che si è evidentemente avvalsa di metodi aziendalistici a mo’ di magneti; da qui la locuzione «convergenze parallele» che intitola questo intervento. Ne deriva che [continua ..]


Bibliografia

ACCADEMIA ITALIANA DI ECONOMIA AZIENDALE-ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI RISANAMENTOIMPRESE-FONDAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI-UNIONE NAZIONALE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI-ORGANISMO ITALIANO BUSINESS REPORTING, Informazioni non finanziarie per gli adeguati assetti e per la previsione delle crisi nelle PMI, 2022. Abriani N.-Cavalluzzo N., Il collegio sindacale deve segnalare condizioni di squilibrio, in Il Sole 24 Ore, 6 agosto 2021. Ambrosini S., Il codice della crisi dopo il d.lgs. n. 83/2022: brevi appunti su nuovi istituti, nozione di crisi, gestione dell’impresa e concordato preventivo (con una notazione di fondo), in Ristrutturazioni aziendali, 17 luglio 2022. Ambrosini S., Crisi e insolvenza nel passaggio fra vecchio e nuovo assetto ordinamentale: considerazioni problematiche, in Crisi d’Impresa e Insolvenza, 14 gennaio 2019. Ambrosini S., Brevi appunti sulla nuova “sintassi” del concordato preventivo, in Ristrutturazioni Aziendali, 9 giugno 2022. Ambrosini S., Il codice della crisi dopo il d.lgs. n. 83/2022: brevi appunti su nuovi istituti, nozione di crisi, gestione dell’impresa e concordato preventivo, in Riv. dir. fall., 5/2022. Azzaro A.M., Appunti sulla nozione giuridica di “crisi” d’impresa come stato di non insolvenza (irreversibile), in Studi Urbinati. Astuni E., La mancata predisposizione di adeguati assetti organizzativi e i rimedi giurisdizionali in ambito civilistico, in questa Rivista, 5/2019. Barbara G., La Business Judgment Rule, l’ordinanza del Tribunale di Roma e la responsabilità da assetti organizzativi inadeguati, in Corporate Governance, 4/2021. Bastia P., Prime considerazioni aziendalistiche sulla composizione negoziata della crisi, in Ristrutturazioni aziendali, 4 novembre 2021. Bastia P., Gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili nelle imprese: criteri di progettazione, in Ristrutturazioni aziendali, 27 luglio 2021. Bastia P., Crisi e insolvenza dopo il codice della crisi, in Ristrutturazioni aziendali, 22 agosto 2022. Benedetti L., L’applicabilità della business judgment rule alle decisioni organizzative degli amministratori, in Riv. soc., 2019. Besta F., La Ragioneria, vol. II., Milano, 1922. Bini M., Le valutazioni nelle crisi e nelle situazioni di insolvenza delle imprese, in la Valutazione delle Aziende, 1/2019. Bocchini E., Diritto della contabilità delle imprese, Torino, 2016. Bruneti G.-Coda [continua ..]


NOTE