Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale (di Silvia Vitrò, Presidente del Tribunale delle imprese di Torino – Sezione Proprietà Intellettuale)


L’intervento illustra le linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023, contenute nel decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2021. In tale contesto, l’autore approfondisce le 5 sfide per rafforzare la promozione e l’applicazione della proprietà industriale.

Strategic lines of intervention on industrial property

The intervention illustrates the strategic lines of action on industrial property for the three-year period 2021-2023, contained in the decree of the Minister of Economic Development of 23 June 2021. In this context, the author explores the 5 challenges to strengthen the promotion and application of industrial property.

Il PNRR annovera la “Riforma del sistema della proprietà industriale” all’interno della Missione 1, Componente 2. “Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo”, specificando che sarà riformato il sistema della proprietà industriale, che costituisce elemento fondamentale per proteggere idee, attività lavorative e processi generati dall’innovazione e assicurare un vantaggio competitivo a coloro che li hanno generati. A questo scopo, il 23 giugno 2021 il Ministro dello Sviluppo Economico aveva firmato il decreto che adotta le linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023, primo provvedimento di natura programmatoria di attuazione in Italia del PNRR. In esse si pone l’attenzione sulla necessità di adottare una serie di interventi che si prefiggono l’obiettivo di promuovere la cultura dell’innovazione e valorizzare e tutelare la proprietà intellettuale, vista come un elemento fondamentale per padroneggiare il processo di digitalizzazione che sta investendo la nostra società e, nello specifico, il nostro sistema produttivo. Le linee di intervento individuano le seguenti 5 sfide per rafforzare la promozione e l’applicazione della proprietà industriale: –   migliorare il sistema di protezione della proprietà industriale; –   incentivare l’uso e la diffusione della proprietà industriale, in particolare da parte delle PMI; –   facilitare l’accesso ai beni immateriali e la loro condivisione, garantendo nel contempo un equo rendimento degli investimenti; –   garantire un rispetto più rigoroso della proprietà industriale; –   rafforzare il ruolo dell’Italia nei contesti europei ed internazionali sulla proprietà industriale.

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SOMMARIO:

1. Migliorare il sistema di protezione della proprietà industriale - A) Aggiornamento della legislazione di settore - B) Creazione di una nuova infrastruttura telematica di supporto per la gestione di tutte le domande e i titoli di proprietà industriale - C) Completamento del Sistema Brevettuale Unitario: v. nei paragrafi successivi - D) Nel settore farmaceutico, ottimizzazione del sistema dei “Certificati di protezione complementare” - E) Aggiornamento della procedura per le nuove varietà vegetali - F) Creazione di una cultura della proprietà industriale - 2. Incentivare l’uso e la diffusione della proprietà industriale, in particolare da parte delle PMI - 3. Facilitare l’accesso ai beni immateriali e la loro condivisione, garantendo nel contempo un equo rendimento degli investimenti - 4. Garantire un rispetto più rigoroso della proprietà industriale - 5. Rafforzare il ruolo dell’Italia nei contesti europei ed internazionali sulla proprietà industriale - 6. Brevetto europeo con effetto unitario - 6.1. La normativa - 6.2. L’entrata in vigore del nuovo sistema - 6.3. I benefici del nuovo sistema - 6.4. La procedura di opt-out - 6.5. Competenze - 7. Era digitale - 7.2. European Data Strategy


1. Migliorare il sistema di protezione della proprietà industriale

Le predette Linee Strategiche in primo luogo indicano gli interventi diretti a migliorare il sistema di protezione della proprietà industriale, attraverso: –   l’aggiornamento della legislazione di settore, –   la creazione di procedure più efficaci, –   il completamento del sistema brevettuale unitario, –   l’ottimizzazione del sistema dei certificati di protezione complementare, –   l’aggiornamento della procedura in materia di nuove varietà vegetali, –   la promozione della cultura delle PMI.


A) Aggiornamento della legislazione di settore

Le Linee Strategiche indicano i settori della proprietà industriale la cui disciplina dovrebbe essere riformata. Il disegno di legge n. 2631, di revisione della legge n. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale – CPI), approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 aprile 2022 (e che dovrebbe essere approvato entro fine anno 2022, in concomitanza con la legge finanziaria) costituisce la prima pietra per la realizzazione del Piano strategico in esame, di concerto con lo stanziamento delle agevolazioni per il deposito di brevetti, marchi e disegni già predisposto dai bandi relativi. Si esaminano si seguito i settori che dovrebbero essere riformati secondo le Linee Strategiche, sottolineando in quali ambiti il citato d.l. n. 2631 sia già intervenuto: 1) Nuova disciplina in materia di disegni industriali e modelli: –   introduzione di nuove tipologie di disegni: interfacce grafiche, ologrammi, realtà virtuale – per esempio aspetto dei negozi, arredamenti interni –; –   l’individuazione e protezione di nuove tipologie di disegni per il momento sono affidate all’interpretazione giurisprudenziale e non sono ancora previste nel disegno di riforma; –   inoltre, per il comparto dei disegni e modelli industriali, sono in atto approfondimenti della Commissione Europea in vista della revisione della normativa europea vigente. 2) Protezione delle indicazioni geografiche: –   Le Linee Strategiche suggeriscono che tale protezione sia estesa a prodotti non agricoli, come per es. l’artigianato (tematica questa oggetto di negoziato in sede UE); –   Si osserva che sarebbe inoltre opportuno occuparsi della difesa di DOP e IGP nei mercati di sbocco extraeuropei, dove esse non sono di solito riconosciute; –   Per il momento, nel disegno di legge n. 2631 la tutela delle DOP e IGP è migliorata da due punti di vista: –     nel rapporto con i marchi: –     art. 1: modifica l’art. 14, comma 1, lett. b) CPI, prevedendo che non possano costituire marchio di impresa non solo i segni idonei a ingannare il pubblico sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi, o sulla tipologia di marchio, ma anche “i segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine [continua ..]


B) Creazione di una nuova infrastruttura telematica di supporto per la gestione di tutte le domande e i titoli di proprietà industriale

–   che si avvalga delle più moderne tecnologie (Big Data, Intelligenza Artificiale, Machine Learning e sistemi esperti); –   anche per la creazione di una sorta di “museo storico virtuale del Made in Italy”; –   sarebbe opportuna anche una banca dati con tutte le pronunce civili e penali in materia di IP, con un algoritmo che faciliti ricerche e statistiche.


C) Completamento del Sistema Brevettuale Unitario: v. nei paragrafi successivi

D) Nel settore farmaceutico, ottimizzazione del sistema dei “Certificati di protezione complementare”

–   nel disegno di legge abbiano visto l’accenno ad essi all’art. 19.


E) Aggiornamento della procedura per le nuove varietà vegetali

–   con attenzione all’interferenza con i brevetti e le invenzioni biotecnologiche; –   nel disegno di legge si comincia ad attuare l’aggiornamento all’art. 12 sopra riportato.


F) Creazione di una cultura della proprietà industriale

–   anche attraverso campagne di sensibilizzazione presso gli studenti delle scuole), che consenta di acquisire una maggiore consapevolezza della stessa; –   ed un atteggiamento positivo a tutela del prodotto originale.


2. Incentivare l’uso e la diffusione della proprietà industriale, in particolare da parte delle PMI

Il primo obiettivo è la garanzia del sostegno finanziario agli strumenti per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale. In questo contesto assume rilevanza una adeguata azione volta a supportare l’accesso alla consulenza specialistica.


3. Facilitare l’accesso ai beni immateriali e la loro condivisione, garantendo nel contempo un equo rendimento degli investimenti

Gestione dell’accesso alla proprietà intellettuale in caso di crisi, come quelle sanitarie, privilegiando la via degli accordi volontari, facendo ricorso al rilascio di licenze obbligatorie solo in caso di fallimento di qualunque altro tentativo; Messa a disposizione delle informazioni brevettuali; Migliorare la conoscenza dei brevetti essenziali, favorendo l’accesso ai SEPs a condizioni FRAND (e dunque arginando i rischi di abuso di posizione dominante o atti di concorrenza sleale da parte dei titolari dei SEPs), con studio per la determinazione dei compensi ragionevoli.


4. Garantire un rispetto più rigoroso della proprietà industriale

Rafforzare l’impegno contro la contraffazione, ponendo in atto varie misure: adeguata conoscenza del fenomeno, adozione di una normativa specifica più aggiornata ed efficace, politica di supporto alle imprese nella lotta alla contraffazione; Contribuire all’elaborazione in sede comunitaria del Regolamento sul mercato unico per i servizi digitali (Digital Service Act – DSA) – v. dopo –.


5. Rafforzare il ruolo dell’Italia nei contesti europei ed internazionali sulla proprietà industriale

Supporto all’attuazione del “Brevetto Europeo con effetto unitario” – v. dopo –. Incentivare l’impegno del nostro Paese negli organismi internazionali e le collaborazioni bilaterali.


6. Brevetto europeo con effetto unitario

L’entrata in vigore del nuovo sistema del Brevetto Europeo con Effetto Unitario è prevista per il 1° aprile 2023.


6.1. La normativa

Il Brevetto Unitario trova le sue radici in diverse normative europee che si sono occupate dell’istituzione del mercato unico (a partire dall’art. 118 TFUE), della protezione dei titoli di proprietà intellettuale e in particolare dei brevetti. L’intento comune mirava a superare il meccanismo del brevetto europeo (basato sulla Convenzione di Monaco del 1973, “Convenzione sul Brevetto Europeo” “CBE”). Tale brevetto europeo, pur nascendo con un’unica registrazione, una volta concesso si comporta come un insieme di brevetti nazionali, necessitando di successive validazioni (una per ciascun Paese nel quale si intenda proteggere l’invenzione), e di dover affidare la protezione brevettuale al sistema e alle corti di ciascun Paese, mediante costosi contenziosi paralleli e con il rischio di pronunce difformi e di lunghi tempi processuali. A partire dalla decisione del Consiglio europeo di Lisbona del 24 marzo 2000 e dalla successiva Proposta del 1° agosto 2000 per un Regolamento del Consiglio sul Brevetto Comunitario, i Paesi membri si sono impegnati per individuare un metodo unitario di protezione per un brevetto che fosse realmente unico per tutto il mercato interno. A seguito di lunghe trattative si è pervenuti alla creazione di un pacchetto di strumenti normativi, il c.d. “European Unitary Patent Package”, che è composto da: –   il Regolamento n. 1257/2012, del 17 dicembre 2012, sulla cooperazione rafforzata per la protezione del brevetto unitario, –   il Regolamento n. 1260/2012 del 17 dicembre 2012, sul regime delle traduzioni linguisti-che, –   l’Accordo sulle Corti del Brevetto Unitario (il c.d. “Agreement”), del 19 febbraio 2013 (ratificato dall’Italia nel 2014), UPCA, cui si accompagna lo Statuto (come Annex 1), –   le Regole di Procedura delle Corti del Brevetto Unitario, approvate infine dal Comitato Amministrativo l’8 luglio scorso (ROP, rule of procedure). A ciò si aggiunge il Regolamento (UE) n. 542/2014, intervenuto a modificare il Reg. n. 1215/2012, c.d. “Brussel I bis”, che ha disciplinato la giurisdizione internazionale del Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB o UPC) e il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze emesse dall’UPC negli Stati membri del Reg. n. 1215/2012, che non siano parti contraenti dell’Accordo [continua ..]


6.2. L’entrata in vigore del nuovo sistema

Le Corti del Brevetto Unitario diverranno operative il 1° giorno del 4° mese dopo il deposito dei 13 strumenti di ratifica, compresi i tre Stati con il maggior numero di brevetti europei validati nell’anno preso a riferimento (il 2012). Secondo l’ultimo comunicato del Comitato Amministrativo in data 19 ottobre 2022, con la ratifica della Germania (prevista per il 19-23 dicembre 2022) si realizzerà la condizione che farà scattare il c.d. “sunrise period” che si concluderà il 1° giorno del 4° mese successivo, ovvero il 1° aprile 2023. A tale data il sistema diverrà operativo nella sua pienezza e inizierà a de-correre anche il periodo transitorio di sette anni, previsto dall’art. 83 del­l’Agreement, entro il quale, facendo riferimento al sistema classico del brevetto europeo, le parti potranno scegliere di radicare un’azione (per violazione o per nullità di un brevetto europeo) davanti alla Unified Patent Court o davanti alle Corti nazionali. In quest’ultimo caso si riprodurrà il rischio di plurime azioni davanti alle Corti di diversi Stati e di decisioni difformi. Ad esempio per il nostro Paese continueranno ad operare i Tribunali delle Imprese. Una volta che l’azione sia stata radicata, la scadenza del periodo transitorio non pregiudicherà la prosecuzione dell’azione davanti alla giurisdizione nazionale. In tale periodo sarà possibile anche esercitare l’opt-out, scelta da assumere, da parte dell’impresa, a seguito di valutazioni di tipo giuridico, ma anche di tipo economico e strategico. Dopo 5 anni dall’entrata in vigore dell’Accordo, il Comitato Amministra-tivo potrà decidere di prolungare il periodo transitorio fino a ulteriori sette anni. Le Corti lavoreranno in piena collaborazione con la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che assicurerà la corretta applicazione e l’uniforme interpretazione della legge comunitaria (“guardian of Union Law”).


6.3. I benefici del nuovo sistema

La registrazione del Brevetto Unitario (di cui si farà sempre carico l’Ufficio Europeo dei Brevetti) designerà con un unico atto tutti gli Stati Membri partecipanti al sistema. I Paesi aderenti sono finora 24, posto che, da un lato, la Brexit ha determinato l’uscita dal sistema della Gran Bretagna (quest’ultima, infatti, che pure aveva ratificato l’intero sistema UPC, vi ha espressamente rinunciato a seguito della Brexit nel luglio 2020), dall’altro, Spagna, Polonia e Croazia hanno deciso di non aderire. La registrazione unica e unitaria comporta che il brevetto avrà le stesse rivendicazioni, e quindi lo stesso ambito di protezione, in modo identico in ogni Stato e sull’intero territorio dei Paesi aderenti. Rivestirà quindi un effetto unitario, come previsto dall’art. 3.2 del Reg. n. 1257/12, e riceverà, tramite le Corti del Brevetto Unitario, una protezione uniforme. Ciò significa che la decisione di una di dette Corti (e della Corte d’appello unitaria, prevista nel sistema) varrà nell’intero territorio e che le vicende modificative o estintive del brevetto varranno parimenti per il medesimo territorio in modo uniforme. Il sistema prevede l’articolazione delle Corti di primo grado in Divisioni Locali, Regionali e Centrali, con un’unica Corte d’appello collocata a Lussemburgo. I panel giudicanti saranno composti da giudici legali (legal qualified judges), a richiesta da giudici tecnici (technical qualified judges) e con una composizione multinazionale, alcuni giudici stanziali e altri itineranti, assegnati a rotazione da altri Paesi. A seguito del processo di selezione condotto dal Comitato Consultivo, il Comitato Amministrativo del 19 ottobre scorso ha dato atto della nomina di 85 giudici (34 giudici legali e 51 giudici tecnici) che assumeranno le loro funzioni a partire dall’entrata in vigore dell’accordo UPC. È stato inoltre nominato il Presidium, come organo di gestione sia della Corte d’appello che delle Corti di primo grado, che entrerà in funzione prima dell’inizio delle attività della Corte.


6.4. La procedura di opt-out

Le imprese, con l’ausilio dei propri legali, dovranno esercitare la miglior opzione a proposito della possibilità di far confluire il proprio brevetto europeo nell’ambito del nuovo sistema, ovvero presentare l’opt-out e rimanere nello schema tradizionale della CBE. Il già citato art. 83 dell’Agreement, infatti, ai par. 3 e 4 prevede che, fino a quando un’azione non sia già stata radicata davanti alla UPC, il titolare o il richiedente di un brevetto europeo (o di un “CCP” – “Certificato Com-plementare di Protezione”) ha la possibilità di rinunciare alla competenza esclusiva della Corte Unificata, notificando detta decisione alla Cancelleria della Corte al più tardi un mese prima della scadenza del periodo transito-rio. Tale decisione comunque sarà revocabile, a meno che non sia già stata proposta, davanti al giudice nazionale, un’azione che coinvolga quel brevetto. L’opzione sarà liberamente esercitabile solo prima del 1° aprile 2023 (nel c.d. “sunrise period”), mentre successivamente a tale data lo sarà solo ove non sia già stata presentata un’azione davanti ad una Corte Unificata. La presentazione di una simile azione, quindi, da parte di chiunque e indi-pendentemente dallo svolgimento del relativo processo e dalla fondatezza o meno dell’azione, impedirà l’esercizio dell’opt-out e, specularmente, la presentazione di un’azione davanti ad un giudice nazionale (anche da altri) impedirà la revoca dell’opt-out, ove tale opzione sia già stata esercitata. In base alla decisione adottata dal Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti dell’11 novembre 2022, a partire dal 1° gennaio 2023, i richiedenti il brevetto possono depositare anticipatamente le domande di effetto unitario e le domande di differimento del rilascio del provvedimento di concessione del brevetto europeo. Le misure sono applicabili fino all’entrata in vigore del sistema unitario di tutela brevettuale, prevista per il 1° aprile 2023. Al fine di facilitare l’introduzione del sistema del brevetto unitario, l’EPO accetterà le richieste di effetto unitario depositate anteriormente alla data di applicazione del regolamento (“richieste anticipate di efficacia unitaria”). Le domande anticipate di effetto unitario potranno essere [continua ..]


6.5. Competenze

I temi critici possono la disciplina delle licenze, la problematica delle interferenze fra giudici nazionali e nuove Corti, con implicazioni attinenti alla giurisdizione, alla competenza, nonché all’efficacia transnazionale o meno dei provvedimenti. Più specificamente, la competenza esclusiva del Tribunale UPC verte sulle seguenti azioni, considerate tassative: •    azioni per violazione o minaccia di violazione di brevetti e certificati protettivi complementari, comprese le domande riconvenzionali relative a licenze di contraffazione e di accertamento di non contraffazione; •    azioni di accertamento di non violazione di brevetti e certificati protettivi complementari •    azioni per misure provvisorie e cautelari e ingiunzioni; •    azioni di revoca di brevetti e di accertamento di nullità dei certificati protettivi complementari; •    domande riconvenzionali di revoca di brevetti; •    azioni per il risarcimento di danni o per indennizzi derivanti dalla protezione provvisoria conferita da una domanda di brevetto europeo pubblicata; •    Azioni correlate all’utilizzazione dell’invenzione precedente la concessione del brevetto o al diritto basato sull’utilizzazione precedente dell’inven­zione; •    Azioni di compensazione per licenze sulla base dell’art.8 del reg UE n.1257/2012 ed azioni concernenti decisioni prese dall’UEB nello svolgimento dei compiti di cui all’art. 9 del Regolamento UE n. 1257/2012. La distribuzione delle azioni tra le divisioni del Tribunale, è, invece, regolata dall’art. 33 dell’Accordo. Secondo la norma in questione, “le azioni di contraffazione, di risarcimento del danno, cautelari e per gli indennizzi ex art. 67 della Convenzione di Monaco (riguardanti l’uso dell’invenzione o la priorità prima della concessione del brevetto), nonché le azioni di compensazione per le licenze (ex art. 8 reg. UE n. 1257/2012), sono di competenza delle divisioni locali e regionali”. Invece, le azioni di nullità in via principale, quelle di accertamento negativo e quelle relative alle decisioni dell’UEB (ex art. 9 reg. UE n. 1257/2012), confluiscono alla sede centrale. Problema della riconvenzionale di nullità davanti alle divisioni [continua ..]


7. Era digitale

7.1. La moderna Società dell’informazione La c.d. moderna Società dell’informazione è costituita da due pilastri: le nuove tecnologie informatiche e le reti di telecomunicazione. Il software è di fatto il collante che permette ai dispositivi che usiamo quotidianamente di collegarsi alle reti di telecomunicazione e consente così di scambiare informazioni e realizzare servizi estremamente sofisticati. Nel corso degli ultimi decenni si è assistito ad un cambiamento della tecnologia e dell’utilizzo del software che ha comportato il passaggio graduale da una tecnologia analogica ad una tecnologia digitale. Si è assistito appunto allo sviluppo sempre crescente della tecnologia informatica (che comprende gli apparecchi digitali e i programmi software) e telematica (che si esprime nelle reti telematiche). Sulla scena tecnologica è comparsa altresì l’intelligenza artificiale, che è una tecnologia in grado di fornire funzionalità ancora più avanzate tramite l’utilizzo di modelli matematici estremamente sofisticati, che producono risultati più complessi e affidabili rispetto al passato. Fondamentali nell’ambito di questa tecnologia sono la disponibilità di un numero elevatissimo di dati e parametri e l’utilizzo di algoritmi di apprendimento automatico dei dati (machine learning). La trasformazione digitale del business, inoltre, sta creando e facendo circolare dentro alle aziende e fuori alle aziende i c.d. Big Data (grandi dati o megadati). In statistica e informatica, la locuzione Big Data indica genericamente una raccolta di dati informativi così estesa in termini di volume, velocità e varietà da richiedere tecnologie e metodi analitici specifici per l’estrazione di valore o conoscenza. Le fonti dei Big Data sono per esempio: –   I dati in streaming: sono i dati (machine generated) che provengono dall’Internet delle Cose (Internet of Things, IoT) e da altri dispositivi connessi; –   I dati che derivano dalle interazioni su piattaforme di social media; –   I dati pubblici disponibili, che provengono da numerose fonti di open data come il data.gov del governo americano, il CIA World Factbook o il portale Open Data Portal dell’Unione Europea; –   I dati business generated: si intendono tutti quei dati, human o [continua ..]


7.2. European Data Strategy