Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


La sostenibilità del debito e il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, ai sensi del d.l. n. 118/2021 (di Luca Maria Manzi, Professore associato presso l’Università degli Studi di Torino – Silvia Gordano, Dottoranda in Business and management presso l’Università degli Studi di Torino)


Nell’ambito del Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza, l’approfondimento illustra la procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, nonché la figura professionale dell’esperto indipendente. In tale prospettiva di analisi, gli autori si soffermano sul test pratico individuato dalla normativa di riferimento al fine della valutazione della prospettiva per un risanamento aziendale, nonché sulla sostenibilità del debito nel caso della continuità sia diretta, sia indiretta.

Parole chiave: crisi d’impresa – test pratico – debito.

The sustainability of the debt and the practical test for verifying the reasonable prosecution of the recovery, pursuant to d.l. n. 118/2021

In the context of the Corporate Crisis and Insolvency Code, the in-depth study illustrates the negotiated settlement procedure for the solution of the corporate crisis, as well as the professional figure of the independent expert. In this analysis perspective, the authors focus on the practical test identified by the reference legislation for the purpose of evaluating the prospect for corporate recovery, as well as on debt sustainability in the case of both direct and indirect continuity.

Keywords: corporate crisis – practical test – debt.

SOMMARIO:

1. Premessa - 2. Inquadramento del test pratico: finalità e logiche sottostanti - 2.1. La sostenibilità del debito nel caso della continuità diretta - 2.2. La sostenibilità del debito nel caso della continuità indiretta - 2.3. La valutazione circa la complessità del risanamento - 3. La conduzione del test - 3.1. I flussi annui a servizio del debito da ristrutturare - 3.1.1. La determinazione del margine operativo lordo - 3.1.2. L’andamento corrente e quello prospettico - 3.1.3. L’andamento corrente/prospettico normalizzato - 3.1.4. L’azienda in equilibrio/squilibrio economico - 3.2. Il debito da ristrutturare - 3.3. La documentazione di supporto - 4. La lettura del risultato in funzione del grado di difficoltà del risanamento - NOTE


1. Premessa

Il d.l. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con legge n. 147/2021, al capo I (artt. 1-23), detta misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale. Tale intervento legislativo si inserisce all’interno del quadro normativo introdotto dal d.lgs. n. 14/2019, in attuazione della legge n. 155/2017, recante il Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza (c.c.i.). Il d.l. n. 118/2021 (nel seguito, d.l.), oltre a fissare l’entrata in vigore del c.c.i. al 16 maggio 2022 [1] e delle procedure di allerta e composizione assistita (titolo II, Parte prima, del c.c.i.) al 31 dicembre 2023 (art. 1), introduce all’art 2 una nuova una procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impre­sa, stante la necessità di consentire alle imprese di «contenere e superare gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 ha prodotto e sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale» (legge n. 147/2021). In quest’ottica, il nuovo istituto previsto dalla norma si configura come uno strumento per il risanamento aziendale a carattere volontario, extra-giudiziale e riservato, più agile e destrutturato rispetto alle procedure di allerta e composizione assistita. L’obiettivo è il salvataggio dell’impresa in difficoltà, ancorché ancora risanabile, attraverso una procedura poco onerosa, incentrata sulla figura professionale dell’esperto indipendente di cui all’art. 3 del d.l. Ruolo dell’esperto nella composizione negoziata è quello di guidare e supportare l’imprenditore nel percorso di risanamento, agevolando le trattative con le controparti interessate e affiancandolo nell’individuazione delle soluzioni più idonee al superamento della crisi. La procedura prende avvio sotto la spinta dell’imprenditore che si trovi in una condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, ed è percorribile soltanto qualora risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa (art. 2). L’imprenditore che ravvisi uno stato di crisi della propria impresa può, pertanto, presentare, tramite apposita piattaforma telematica di cui all’art. 3, un’istanza di nomina dell’esperto. Nominato l’esperto dalla commissione designata di cui all’art. 2, comma 6, e [continua ..]


2. Inquadramento del test pratico: finalità e logiche sottostanti

Il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento viene compilato dall’imprenditore e allegato all’istanza di nomina dell’e­sperto sulla piattaforma telematica. Nel momento dell’incontro con l’esperto, si instaura una dialettica tra esperto ed imprenditore, in cui il test compilato da quest’ultimo viene riesaminato ed eventualmente corretto da parte dell’esperto (d.d., sez. III, § 2.2). Inoltre, qualora l’imprenditore non lo abbia già allegato, l’esperto provvede alla sua compilazione congiuntamente con l’imprenditore. Il riesame o, eventualmente, la compilazione congiunta del test, costituisce un primo strumento di confronto e collaborazione tra imprenditore ed esperto. Il test rappresenta, al contempo, un mezzo di autovalutazione per l’imprenditore, nonché uno strumento a disposizione dell’esperto per cominciare a comprendere e valutare l’azienda, non solo attraverso il suo esito, ma anche, e soprattutto, attraverso la sua costruzione e il confronto diretto con l’imprenditore. Il test, tuttavia, non è da considerarsi come unico strumento attraverso cui l’esperto giunge alla formulazione della propria valutazione sulla percorribilità del risanamento: «l’esperto svolge la verifica preliminare di perseguibilità del risanamento anche sulla base del test disponibile online» (d.d., sez. III, § 2.2; enfasi aggiunta). La conduzione ed esito del test sono concepiti come mezzo utile a consentire all’esperto un primo approccio alla realtà aziendale e alla proposta di risanamento dell’imprenditore, che necessita, tuttavia, di essere integrato e affiancato da informazioni ulteriori, assunte dall’organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. Gli organi di controllo fungono da linea di congiunzione tra la figura dell’imprenditore e la terzietà dell’esperto, aiutando quest’ultimo nella misurazione dell’affidabilità delle informazioni presentate dall’imprenditore e nella valutazione della fattibilità delle idee da questi proposte. La sussistenza di tali requisiti di affidabilità e fattibilità si pone alla base di una valutazione positiva circa la concreta possibilità di un risanamento, condizione necessaria per l’inizio del percorso di risanamento seguito [continua ..]


2.1. La sostenibilità del debito nel caso della continuità diretta

La possibilità di un risanamento in continuità diretta si prefigura qualora l’imprenditore presenti dei flussi finanziari della gestione corrente – generati storicamente dall’azienda, o attraverso un processo di ristrutturazione aziendale – che permettano il rimborso dei debiti da ristrutturare. La strada della continuità diretta è sicuramente percorribile dall’azienda che sia in grado, storicamente, di produrre dei flussi economici attraverso la propria gestione operativa, ma che gravi in uno stato di squilibrio finanziario a causa di errate politiche finanziarie poste in essere in passato, o per effetto di eventi esogeni (quali, ad esempio, il Covid), che abbiano dato origine ad un eccessivo indebitamento. In tali circostanze, il piano di risanamento potrà limitarsi ad una revisione del debito, in termini di entità e di tempistiche, tale da rendere l’indebitamento coerente rispetto ai flussi finanziari generati dalla gestione corrente. In questa casistica, il ruolo dell’esperto sarà orientato prevalentemente alla richiesta di un sacrificio ai creditori al fine di ‘correggere’ la posizione debitoria dell’im­presa. Qualora, invece, dalla compilazione del test emergesse una sostanziale inadeguatezza dei flussi finanziari operativi a far fronte ad un livello di indebitamento funzionale alla conduzione dell’attività d’impresa, la percorribilità del risanamento in via diretta dovrà necessariamente passare attraverso una revisione dell’attività stessa dell’impresa. In questo caso, la valutazione dell’e­sperto dipenderà dalla solidità del piano industriale presentato dall’impren­ditore, che dovrà quindi essere preso in esame parallelamente alla conduzione/riesame del test. In particolare, il d.d. prevede espressamente che, qualora l’esito del test indichi che il risanamento dipende dall’efficacia e dall’esito delle iniziative che si intendono adottare in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell’impresa (iniziative industriali, modifiche del modello di business, cessioni o cessazione di rami di azienda, aggregazioni con altre imprese), l’esperto, prima di sciogliere la propria riserva, deve compiere gli opportuni approfondimenti esaminando il piano di risanamento (d.d., sez. III, § 2.6). Da un punto di vista [continua ..]


2.2. La sostenibilità del debito nel caso della continuità indiretta

Qualora il test indichi che, pur attuando una revisione dell’indebitamento e/o immettendo flussi finanziari rivisitati alla luce del piano industriale, l’impresa non sia in grado di far fronte ai debiti da ristrutturare attraverso i flussi della propria gestione corrente, la possibilità di un risanamento in continuità indiretta viene valutata dall’esperto. La continuazione dell’attività in via indiretta implica il passaggio dell’attività ad un atro soggetto giuridico, ossia il trasferimento dell’azienda (affitto, conferimento, cessione). Nel d.d. il trasferimento d’azienda viene pragmaticamente indicato come trasferimento attraverso cessione d’azienda o di ramo/i d’azienda: solo attraverso la cessione, infatti, possono essere liberate (nel caso di cessione di ramo d’azienda), o ottenute come corrispettivo (nel caso di cessione del complesso aziendale), risorse finanziarie da porre al servizio del debito da ristrutturare. Ai fini della valutazione, «occorre stimare le risorse realizzabili attraverso la cessione dell’azienda o di rami di essa e compararle con il debito che deve essere servito per comprendere la praticabilità del risanamento» (d.d., sez. I, § 7). L’esperto deve pertanto verificare che i flussi finanziari liberati attraverso la cessione di un ramo aziendale o ottenuti come corrispettivo della cessione dell’azienda, siano in grado di rimborsare l’intero ammontare dell’indebi­tamento verso i propri creditori. Diversamente dal caso della continuità diretta, pertanto, le somme ricavate dalla cessione dovranno essere confrontate non con il debito oggetto di ristrutturazione, bensì con l’ammontare complessivo dei debiti aziendali. A tal proposito, l’art. 10, comma 1, lett. d, del d.l. n. 118/2021, riconosce la possibilità per l’imprenditore di richiedere al tribunale di essere autorizzato al trasferimento d’azienda o di uno o più rami della stessa, senza responsabilità solidale dei debiti da parte del cessionario (art. 2560, comma 2, c.c.). Nel determinare l’ammontare del debito a cui devono essere rapportati i flussi derivanti dal trasferimento, inoltre, dovranno essere tenute in considerazione le trattative avviabili dall’esperto aventi ad oggetto lo stralcio di parte del debito. Mentre nello scenario della continuità [continua ..]


2.3. La valutazione circa la complessità del risanamento

La valutazione preliminare effettuata attraverso lo svolgimento del test deve condurre l’esperto a valutare se vi sia una possibilità di risanamento da parte dell’imprenditore e, in tal caso, per quali vie. Le seguenti direzioni di risanamento possono prefigurarsi (d.d. 28 settembre 2021, sez. I, § 4): ·      l’andamento corrente dell’impresa è sufficiente ad individuare il percorso di risanamento; ·      il risanamento è perseguibile attraverso la via della continuità diretta, tuttavia si rende necessaria l’attenta formulazione ed implementazione di un piano di ristrutturazione aziendale: in tal caso, l’esperto è chiamato a valutare la solidità del piano di risanamento, al fine di verificare la possibilità di superare lo stato di crisi attraverso iniziative in discontinuità, nel quadro della continuità aziendale; ·      il risanamento non è perseguibile attraverso la continuità in via diretta, bensì indiretta: il piano di risanamento non è sufficiente a prospettare il ripristino di una situazione di equilibrio economico-finanziario per la via della prosecuzione in forma diretta, pertanto l’opzione di cessione dell’a­zienda o di rami di essa viene valutata. L’alternativa della liquidazione del­l’azienda non è prevista, bensì si prospetta soltanto qualora l’esperto valuti l’impossibilità a proseguire nella procedura di composizione negoziata della crisi; ·      il risanamento, per essere perseguibile, necessita l’adozione di iniziative in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell’impresa: dal test emerge una complessità di risanamento tale da porre l’esperto nella situazione di valutare se l’azienda possa procedere in discontinuità (attraverso interventi sui processi produttivi, modifiche del modello di business, cessioni o cessazione di rami di azienda, aggregazioni con altre imprese), e se disponga di un piano di risanamento che possa consentire il superamento dello stato di crisi.


3. La conduzione del test

Per determinare la capacità o meno dell’impresa di procedere al risanamento aziendale, nonché la complessità del percorso di risanamento, la normativa parte dal concetto di flusso finanziario a servizio del debito da ristrutturare. La modalità di calcolo di tale indice, così come identificata dal d.d., è nel seguito analizzata.


3.1. I flussi annui a servizio del debito da ristrutturare

Il d.d. basa il test preliminare sui flussi finanziari che l’azienda riesce a porre a disposizione del debito da servire, intendendo come flussi finanziari, i flussi annui al servizio del debito che la gestione d’impresa è mediamente in grado di generare a regime (d.d., sez. I, § 1). Tali flussi finanziari vengono identificati attraverso dei flussi di cassa potenziali, ossia determinati in base al Conto Economico (C.E.), individuando successivamente dei correttivi. In particolare, il flusso a servizio del debito, così come indicato dal d.d., si basa sul margine operativo lordo prospettico normalizzato annuo, al quale vengono sottratti gli investimenti di mantenimento annui a regime, nonché le imposte sul reddito:   Margine operativo lordo prospettico normalizzato annuo (–) Investimenti di mantenimento annui a regime (–) Imposte sul reddito d’esercizio Flussi a servizio del debito da ristrutturare


3.1.1. La determinazione del margine operativo lordo

Il margine operativo lordo è il flusso di cassa potenziale che permette all’azienda di far fronte, attraverso i mezzi normali di pagamento (grandezza flusso), al suo indebitamento (grandezza stock). Si tratta di un risultato intermedio di C.E. cui si può giungere, attraverso una modalità di calcolo diretta, partendo da una riclassificazione a valore aggiunto del C.E. civilistico. Nella riclassificazione a valore aggiunto, al valore della produzione effettuata (voce A) si contrappongono i costi per natura relativi all’utilizzo dei fattori produttivi impiegati/consumati per effettuare la produzione. Tali costi vengono ulteriormente distinti in costi esterni, se sostenuti dall’impresa per l’acquisto di fattori produttivi dall’esterno (voci B.6, B.11, B.7, B.8, B.14), e interni (costi per il personale, voce B.9), al fine di evidenziare come primo risultato intermedio il valore aggiunto, ossia il valore generato dall’impresa, che verrà utilizzato per remunerare, da una parte, il fattore lavoro, e dall’altra, il fattore capitale. Sottraendo al valore aggiunto il costo del lavoro, si ottiene il margine operativo lordo (MOL). Essendo determinato come differenza tra ricavi e costi monetari, il MOL rappresenta una grandezza che non risulta influenzata dall’incidenza di costi e ricavi non monetari (ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti, rivalutazioni). Per tale ragione, il MOL viene spesso utilizzato come una misura finanziaria, funzionale ad approssimare quel flusso (differenziale tra ricavi e costi monetari) che l’impresa è in grado di produrre in modo ricorrente attraverso lo svolgimento della propria attività (cash flow operativo). Il MOL può essere determinato anche in modo indiretto, partendo dal risultato economico d’esercizio, a cui debbono essere sommati quei costi che non incidono sul MOL (imposte sul reddito d’esercizio, ammortamenti e svalutazioni, accantonamenti, svalutazioni di attività finanziarie, oneri finanziari, perdite su cambi) e sottratti quei ricavi non collegati all’attività produttiva aziendale (rivalutazioni di attività finanziarie, proventi finanziari, utili su cambi). Il MOL rappresenta quindi un flusso di cassa operativo potenziale, che per essere trasformato in un flusso di cassa effettivo, necessita di tenere in considerazione la variazione del capitale circolante attivo intervenuta [continua ..]


3.1.2. L’andamento corrente e quello prospettico

Il d.d. stabilisce, inoltre, che «il test si fonda principalmente sui dati di flusso a regime che, secondo la migliore valutazione dell’imprenditore, possono corrispondere a quelli correnti o derivare dall’esito delle iniziative industriali in corso di attuazione o che l’imprenditore intende adottare» (d.d., sez. I, § 1, enfasi aggiunta). Pertanto, il MOL utilizzato ai fini del calcolo può essere identificato in un MOL corrente o prospettico. Essendo il test caricato dal­l’imprenditore, spetta all’imprenditore stesso valutare l’opportunità di utilizzare dati storici o previsionali. Nel primo caso, data la documentazione da depositare in sede di presentazione della domanda (art. 5, comma 3, d.l. n. 118/2021), la determinazione del MOL potrebbe ragionevolmente basarsi sul­l’andamento economico attuale così come risultante dagli ultimi tre bilanci depositati, qualora l’imprenditore ritenesse che tale flusso storico ben approssimi il flusso normale dell’impresa. Alternativamente, l’imprenditore può utilizzare il MOL che stima l’azienda possa conseguire negli esercizi futuri, sulla base delle iniziative del piano industriale che si intende attuare/in corso di attuazione. Il ricorso a dati previsionali è da ritenersi necessario a fronte di una discontinuità dell’attività aziendale, dovuta ad esempio a cambiamenti nel mercato interno ed esterno. In tal caso, l’esperto dovrà analizzare, congiuntamente al test, anche il piano di risanamento, andando ad indagare le cause della discontinuità tra il MOL storico e quello previsionale, nonché le ipotesi alla base dei costi e ricavi indicati nel piano.


3.1.3. L’andamento corrente/prospettico normalizzato

Il flusso del MOL considerato (corrente o prospettico), inoltre, deve essere normalizzato, ossia depurato delle eventuali componenti di reddito straordinarie, così da identificare la reale capacità reddituale dell’impresa. Dal momento che il MOL rappresenta un flusso di cassa potenziale, il processo di normalizzazione consente di giungere a una grandezza flusso media, che rifletta il più possibile un flusso di cassa effettivo. Nonostante esso non comprenda, per costruzione, componenti (positive o negative) di reddito non monetarie non ricorrenti (es. svalutazioni di partecipazioni, svalutazione del­l’avviamento, rivalutazione del magazzino), tuttavia, alcune componenti non ricorrenti possono essere contenute nelle voci A5) Altri ricavi e B14) Oneri diversi di gestione (i cui dettagli sono forniti in Nota Integrativa), entrambe ricomprese come elementi positivi e negativi di reddito nel calcolo del MOL. In particolare, i componenti positivi di reddito di natura non ricorrente, compresi nella voce A5, sono i seguenti: ·      plusvalenze di natura non finanziaria (ad esempio, derivanti da alienazione di cespiti, da operazioni straordinarie, da operazioni di riconversione produttiva, da acquisizione di immobilizzazioni materiali a titolo gratuito); ·      rispristini di valore (nei limiti del costo storico) a seguito di precedenti svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali, o dei crediti iscritti nell’attivo circolante; ·      sopravvenienze e insussistenze attive (ad esempio, derivanti dal venir meno di un debito verso fornitori o di un rischio accantonato, oppure da fondi per rischi ed oneri rivelatisi eccedenti rispetto agli accantonamenti operati); ·      contributi in conto esercizio (ad esempio, i contributi a fondo perduto previsti dal “decreto Sostegni” – d.l. n. 41/2021), ossia contributi straordinari che non possono essere ritenuti ricavi ripetitivi. Per quanto riguarda, invece, i componenti negativi di reddito di natura non ricorrente che possono aver inciso sul MOL, devono essere eliminati dalla sua determinazione: ·      minusvalenze di natura non finanziaria (ad esempio, derivanti da alienazione di cespiti, da operazioni straordinarie, da operazioni di riconversione [continua ..]


3.1.4. L’azienda in equilibrio/squilibrio economico

La lettura del free cash flow così ottenuto, ossia determinato come MOL prospettico normalizzato al netto di investimenti di mantenimento e imposte sul reddito, consente all’imprenditore e all’esperto di verificare la sussistenza di una condizione di equilibrio/squilibrio economico. L’azienda può definirsi in equilibrio economico, qualora riesca a produrre un free cash flow positivo. Contrariamente, l’azienda che non sia in grado di generare un flusso finanziario potenziale superiore a zero, si trova in una situazione di squilibrio economico. Nella logica di valutare la capacità dell’impresa di far fronte ai propri debiti attraverso la continuazione dell’attività d’impresa, la presenza di una situazione di squilibrio economico rappresenta uno degli elementi che maggiormente si scontra con i presupposti della continuità aziendale. Come si vedrà nel seguito (paragrafo 3.2.1.), il d.d. ammette che l’azienda possa procedere nel processo di risanamento in una situazione di squilibrio economico – il grado di difficoltà da affrontare per il risanamento sarà conseguentemente determinato dal risultato del rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato e l’ammontare annuo dei flussi al servizio del debito – tuttavia, ciò è consentito soltanto a condizione che la situazione di squilibrio venga superata dopo il primo anno di attuazione delle iniziative industriali previste dal piano. Tale previsione è rinvenibile nella definizione di azienda in equilibrio economico riportata dal d.d.: «l’impresa è prospetticamente in equilibrio economico e cioè presenta, a decorrere almeno dal secondo anno flussi annui di cui a [B], superiori a zero e destinati a replicarsi nel tempo […]» (sez. I, § 3, enfasi aggiunta). Anche la presenza di una situazione di equilibrio economico/free cash flow positivo, tuttavia, non si traduce necessariamente nella capacità dell’azienda di far fronte alla ristrutturazione del debito. Due situazioni sono prefigurabili qualora l’azienda si trovi in una situazione di equilibrio economico: ·      i flussi finanziari derivanti dall’attività operativa (free cash flow) sono in grado di far fronte al debito da ristrutturare, tenuto conto delle possibilità di ridurre tale debito attraverso [continua ..]


3.2. Il debito da ristrutturare

Il test preliminare volto a supportare la valutazione circa la percorribilità e complessità del risanamento, si basa sulla verifica della coerenza tra i flussi operativi potenziali, al netto degli investimenti di mantenimento e delle imposte sul reddito, e lo stock di debito da ristrutturare. Il debito da ristrutturare, così come identificato dal d.d., non coincide con il totale dei debiti aziendali. Il tradizionale indice di sostenibilità dell’indebitamento, largamente impiegato nel mondo bancario per la valutazione del merito creditizio, è stato riadattato al fine di permettere un esame dell’adeguatezza dei flussi finanziari potenziali dell’azienda a rimborsare il debito che, attraverso le varie trattative con i creditori, l’imprenditore deve impegnarsi a restituire. La Sezione I, paragrafo 2, del d.d., fornisce indicazioni sulle poste che possono essere ricomprese nella determinazione del debito da ristrutturare, stabilendo che l’entità del debito che deve essere ristrutturato è pari a: Debito scaduto, di cui relativo ad iscrizioni a ruolo (+) debito riscadenziato o oggetto di moratorie (+) linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo (+) rate di muti e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni (+) investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare (–) ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti o rami di azienda (–) nuovi conferimenti e finanziamenti previsti (–) stima dell’eventuale margine operativo netto (MON) negativo del primo anno Debito da ristrutturare Primo elemento ricompreso nella nozione di debito da ristrutturare prevista dal d.d., è l’ammontare del debito scaduto (debiti giunti a scadenza fisiologica), sintomo maggiormente evidente delle difficoltà finanziarie dell’azienda. A questo si aggiungono l’ammontare dei debiti che sarebbero stati prossimi a scadenza e che sono già stati oggetto di uno riscadenziamento, e quello dei debiti oggetto di moratoria: debiti con scadenza non fisiologica, che non troveranno copertura attraverso lo svolgimento del normale ciclo aziendale. Affianco a tali debiti, cui l’azienda deve necessariamente far fronte per poter ripristinare una situazione di equilibrio finanziario, si sommano gli affidamenti bancari di cui non si prevede il rinnovo. Sebbene, infatti, [continua ..]


3.3. La documentazione di supporto

Una problematica che l’esperto si trova a dover affrontare riguarda il dove poter reperire le informazioni necessarie alla quantificazione del rapporto tra debito da ristrutturare e flussi annui a servizio del debito. Tra la documentazione che l’imprenditore è tenuto a depositare sulla piattaforma telematica al momento della presentazione dell’istanza, compaiono i bilanci degli ultimi tre esercizi (se non già depositati presso l’ufficio del registro delle imprese), oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell’istanza (art. 5, comma 3, d.l. n. 118/2021). Tale situazione patrimoniale e finanziaria non viene disciplinata dal d.d., il quale rimanda all’OIC 30 – Bilanci intermedi, senza tuttavia definirne il contenuto. Venendo, tuttavia, definita come una relazione patrimoniale e finanziaria, è da ritenersi che il dettato normativo implicitamente richieda la redazione di uno Stato Patrimoniale che possa essere facilmente leggibile dal punto di vista finanziario, e da cui poter trarre informazioni utili ai fini della conduzione del test. In questa prospettiva, nel ricondurre le poste ricomprese nel calcolo del debito da ristrutturare alla documentazione supportale messa a disposizione dell’imprenditore, tale situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata appare assumere particolare rilevanza. Specialmente nel caso in cui la società non sia obbligata alla redazione di un bilancio in forma ordinaria (società di capitali che redigono il bilancio in forma abbreviata o per la micro-imprese, società di persone, imprese individuali), essa diventa lo strumento cardine attraverso cui ricostruire i debiti da ristrutturare. Il contenuto minimo della situazione patrimoniale e finanziaria, pertanto, può identificarsi nelle voci proprie del bilancio in forma ordinaria (art. 2424 c.c.) ricomprese alla lettera D) Debiti, con indicazione altresì delle tipologie di debito in funzione della loro scadenza (debiti scaduti, riscadenziati/oggetto di moratoria, linee di credito che non saranno rinnovate, rate di muti esigibili entro 2 anni). Anche per quanto concerne la determinazione del margine operativo lordo, qualora l’impresa che [continua ..]


4. La lettura del risultato in funzione del grado di difficoltà del risanamento

Il d.d., nella sezione I, paragrafo 4, fornisce una chiave di lettura dei risultati del test pratico. Il raffronto tra il valore del rapporto e i valori soglia individuati è utile a rendere evidente il grado di difficoltà che l’imprenditore dovrà affrontare e quanto il risanamento dipenderà dalla capacità di adottare iniziative in discontinuità e dall’intensità delle stesse. In particolare: ·      se il rapporto non supera l’unità (ossia il flusso di un anno riesce a coprire il debito da ristrutturare), e fino ad un certo livello, che può collocarsi attorno a 2, l’indice segnala difficoltà contenute. In tal caso, il supporto da parte dell’esperto sarà orientato principalmente ad evitare eventuali aggressioni del patrimonio aziendale o ad alleviare momenti di tensione finanziaria temporanei, tramite raggiungimento di accordi con i creditori. L’im­presa, attraverso la propria gestione corrente, è in grado, in assenza di elementi accidentali, di far fronte al risanamento: occorre stabilire un rapporto con i creditori affinché consentano all’azienda di tornare a una situazione normale di pagamento dei debiti, senza compromettere i suoi normali flussi finanziari. La formulazione delle proposte ai creditori può pertanto essere effettuata sulla sola base dell’andamento corrente e la redazione del piano di risanamento assume minore rilevanza; ·      se il rapporto supera un livello che può collocarsi attorno a 3 (ossia per far fronte al debito da ristrutturare, è necessario il flusso di 3 anni), il test indica un problema di sostenibilità dell’indebitamento, una situazione che richiede una correzione, una riformulazione. Il risanamento, in tal caso, dipenderà dall’efficacia e dall’esito delle iniziative industriali che si intendono adottare. È necessaria, pertanto, l’attenta formulazione di un piano industriale, grazie al quale l’azienda possa generare dei flussi che la riportino al di sotto di tale soglia, o che permetta un realizzo di attività non strategiche per il rientro dell’eccessivo indebitamento entro delle soglie fisiologiche, risanabili nell’arco di un triennio; ·      se il rapporto è maggiore di 5-6, il risanamento [continua ..]


NOTE