Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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NFT. Profili di diritto industriale (di Massimo Sterpi, Avvocato del Foro di Torino)


Nell’ambito del NFT – ovvero del bene crittografico provvisto di codici di identificazione e metadati unici che lo distingue da altri NFT – l’intervento illustra i profili di diritto industriale della materia. In tale prospettiva di analisi, l’autore analizza il contenuto e la localizzazione dell’opera, i diritti dell’acquirente sull’opera, nonché la titolarità del diritto d’autore e gli strumenti di tutela in caso di violazioni.

Parole chiave: NFT – diritto industriale - bene crittografico.

NFT. Industrial law profiles

Within the context of the NFT – that is, the cryptographic asset provided with unique identification codes and metadata that distinguishes it from other NFTs – the paper illustrates the industrial law profiles of the subject. In this perspective of analysis, the author analyzes the content and location of the work, the rights of the purchaser on the work, as well as the ownership of the copyright and the protection tools in case of violations.

Keywords: NFT – industrial law - cryptographic asset.

SOMMARIO:

1. Contenuto dell’NFT e Proprietà Intellettuale - 2. Contenuto dell’NFT e localizzazione e dell’opera d’arte - 3. Che diritti acquisisce l’acquirente dell’NFT sull’opera sottostante? - 4. Controlli sulla titolarità del diritto d’autore - 5. Legge applicabile e strumenti di tutela in caso di violazioni - 6. Conclusioni


1. Contenuto dell’NFT e Proprietà Intellettuale

L’NFT (Non Fungible Token) è un bene crittografico provvisto di codici di identificazione e metadati unici che lo distingue da altri NFT, creato su un sistema di blockchain e trasferito tramite degli smart contract. Caratteristica fondamentale dell’NFT è quello della sua unicità e immodificabilità, garantita proprio dal sistema blockchain; tale immodificabilità comporta certezza nelle transazioni legate agli NFT, garantisce la scarsità del token e l’immodi­ficabilità del rapporto contrattuale cristallizzato nello smart contract. A livello europeo, l’UE non ha ancora emanato una normativa sostanziale in materia di NFT, nemmeno nell’ambito dei cripto-asset. Mentre infatti il 24 settembre 2020, il Parlamento e il Consiglio UE hanno elaborato una proposta di regolamento sugli asset crittografici (MiCA o MiCAR – Market in Crypto Asset Regulation), che impone una serie di obblighi per gli asset crittografici, come ad esempio gli obblighi legati ai white paper, in data 19 novembre 2021 il Consiglio dell’UE ha proposto di modificare il regolamento, escludendo esplicitamente gli NFT dal campo di applicazione del MiCA: infatti, per le caratteristiche di tale tipologia di cripto-asset, la misura in cui essi possono avere un uso finanziario è limitata, facendo diminuire i rischi per gli utenti e per il sistema e giustificandone l’esenzione. Tuttavia, bisogna segnalare che la proposta prevede che le parti frazionarie di un cripto-asset unico e non fungibile – c.d. tokenizzazione – non dovrebbero essere considerate uniche e non fungibili, ricadendo quindi sotto la disciplina dei cripto-asset di cui al MiCA. Il fenomeno degli NFT ha avuto un percorso di mercato decisamente atipico: se le economie “classiche” partono normalmente dal business tradizionale per poi sbarcare nel mondo dell’arte, nel caso degli NFT il percorso è stato inverso: utilizzando l’arte come terreno di prova, gli NFT hanno avuto un vero e proprio boom nel mercato dell’arte, per poi essere utilizzati in moltissimi altri settori (ad esempio, real estate, tracciamento prodotti alimentari, beni di consumo, licenze e certificazioni, proprio grazie alle garanzie che la blockchain e gli smart contract conferiscono ai dati presenti sul sistema). Per comprendere però quale sia effettivamente l’oggetto di un NFT è fondamentale [continua ..]


2. Contenuto dell’NFT e localizzazione e dell’opera d’arte

L’NFT è collocato in un registro digitale sulla blockchain e presenta un token ID e metadati che ne certificano l’unicità. Dati i costi elevatissimi legati alla necessità di trascrivere un NFT sui nodi di una blockchain, all’interno dell’NFT sono contenuti un numero limitato di metadati, aventi funzione identificativa: autore, tipologia e dimensione dell’opera, nome dell’attuale proprietario, talvolta un’immagine a bassissima risoluzione dell’opera stessa. Tuttavia, il file contenente l’immagine ad alta risoluzione dell’opera d’arte (digitale, ma eventualmente anche fisica) cui è correlato l’NFT non è immagazzinato sulla blockchain, ma l’NFT contiene un link che reindirizza a tale file, che viene invece ospitato o su una pagina Internet caratterizzata da un determinato URL o sulla piattaforma web decentralizzata denominata IPFS o Interplanetary File System, che consiste in una sistema peer to peer di archiviazione distribuita, cui si accede tramite un indirizzo unico per ogni opera. Questo implica quindi che il file presente sul sistema IPFS o alla pagina Internet di cui alla URL possa essere rimosso o cambiato: quindi, il contenuto cui rimanda l’NFT non è garantito.


3. Che diritti acquisisce l’acquirente dell’NFT sull’opera sottostante?

Analizzato quindi il contenuto digitale e il meccanismo di funzionamento dell’NFT, è importante comprendere cosa effettivamente acquista l’acquirente di un NFT. La regola generale prevista dalla legge sul diritto di autore è che l’acquisto di un’opera d’arte non comporto l’acquisto dei diritti d’autore su di essa, salvo diverso accorto. Tale regola si applica anche alle opere sottostanti agli NFT, per cui chi acquista un NFT non necessariamente (rectius, quasi mai) acquista il diritto di autore sull’opera d’arte a cui NFT è collegato (c.d. “tethering”), ma, come sopra menzionato, solo una licenza che concede all’acquirente dell’NFT il mero diritto di utilizzare, copiare e visualizzare l’NFT stesso per uso personale. Tuttavia, questo non esclude in modo assoluto che non sia possibile che i diritti sull’opera non vengano ceduti assieme ai diritti sugli NFT; ad esempio, agli acquirenti degli NFT del Bored Ape Yacht Club sono stati espressamente ceduti tutti i diritti di sfruttamento dell’immagine degli stessi, e ciò ha favorito il loro merchandising e accresciuto la loro popolarità. Degna di menzione è l’esperienza di Dapper Labs, la quale ha elaborato una forma di licenza – aggiornata ora alla NFT License 2.0 o Nifty License – utilizzabile dai creatori di NFT per regolamentare l’utilizzo dell’NFT su cui si acquisiscono i diritti. Tale licenza standard prevede che l’acquirente di un NFT relativo a un Cryptokitty lo possa usare a titolo personale e a scopo non commerciale; usarlo su piattaforme che consentano la compravendita di NFT, purché esse verifichino che l’acquirente sia il vero proprietario; per comprarlo e venderlo sui marketplace; utilizzarlo su siti web o app di terze parti che consentono l’inclu­sione del Cryptokitty al loro interno, purché tale inclusione duri solo per il tempo in cui il proprietario resti su tale sito o app; partecipazione dell’opera; e, soprattutto, utilizzarlo per realizzare merchandising, a condizione che i ricavi non superino i US$ 100.000 annui. Per contro, tale licenza vieta di modificare l’opera; di utilizzarla per commercializzare o vendere prodotti di terzi; utilizzarla insieme ad immagini di odio, violenza o altri comportamenti inappropriati; tentare di registrare come marchio l’opera o di [continua ..]


4. Controlli sulla titolarità del diritto d’autore

La creazione di un NFT avviene tramite un conio – o minting – eseguibile da qualsiasi soggetto che disponga di un’immagine dell’opera ed abbia accesso a una piattaforma per realizzare tale minting. Nonostante, secondo le normali regole in tema di diritto d’autore, l’NFT dovrebbe essere creato dall’autore dell’opera o da chi sia stato autorizzato da tale autore, è possibile – anzi, purtroppo molto frequente – che l’NFT venga creato utilizzando opere su cui non si hanno tali diritti. Molte piattaforme NFT, come per esempio OpenSea, permettono di creare NFT gratuitamente, chiedendo un costo di minting solamente nel caso in cui l’NFT venga venduto a terzi. Questo incentiva in qualche modo la violazione di copyright, dal momento che l’infringer che crea NFT violando il diritto d’autore altrui, oltre a non pagare nulla all’autore non incorre nemmeno in costi immediati relativi al minting, ben sapendo che se l’NFT verrà infine venduto sarà ben difficile che il titolare dei diritti d’autore lo persegua, data la difficoltà di identificarlo ed il costo per un’azione giudiziale. Nel gennaio 2022, OpenSea ha rivelato su Twitter che l’80% degli NFT coniati con la metodologia appena descritta erano associati a “opere plagiate, collezioni false e spam”. Proprio per mitigare le difficoltà pratiche di reagire a tali illeciti, le piattaforme spesso rendono disponibili procedure per segnalare violazioni di diritto d’autore su proprie opere e chiederne la rimozione, c.d. “notice and take down”. Per esempio, OpenSea prevede nelle sue condizioni di servizio strumenti per richiedere la rimozione degli NFT che contengano copie o elaborazioni illegali delle proprie opere e sanzioni nei confronti di violazioni, specie se reiterate: “OpenSea reserves the right to remove content without prior notice. OpenSea will take down works in response to formal infringement claims and will terminate a user’s access to the Services if the user is determined to be a repeat infringer”. Inoltre, OpenSea prevede una serie di misure utili per la risoluzione delle problematiche legate alle violazioni di copyright. Oltre allo strumento di segnalazione sopra menzionato, è previsto un sistema di monitoraggio della piattaforma da parte del proprio Trust & Safety Team, il quale monitora OpenSea [continua ..]


5. Legge applicabile e strumenti di tutela in caso di violazioni

Quesito di non facile risoluzione è quello della determinazione della giurisdizione e della legge applicabile ai casi di violazione della proprietà intellettuale tramite la creazione di NFT. Alcune piattaforme, come OpenSea, prevedono nelle loro condizioni generali riferimenti alla non meglio specificata “legge applicabile”, che varierà sulla base di molteplici fattori legati all’identità e localizzazione delle parti contrattuali, oltre che alla stipula e esecuzione del contratto. Le maggiori problematiche relative alle violazioni scaturiscono, tuttavia, proprio da quelle legate all’identificazione dell’autore della violazione. Gli NFT sono infatti scambiati su un ecosistema blockchain decentralizzato, pagati in criptovalute e le transazioni possono essere effettuate senza che nessuna delle parti riveli informazioni di identificazione geografica come l’indirizzo di spedizione o di fatturazione, rendendo difficile, se non impossibile, l’identi­ficazione del soggetto. Per comprendere le possibili soluzioni applicabili in caso di violazioni di diritto d’autore è utile partire da alcuni esempi di violazione di copyright su piattaforme NFT. Un primo esempio è quello dell’artista Weird Undead, il quale ha notato che un suo tweet (con un artwork incorporato) è stato bandito all’asta sulla piattaforma OpenSea. L’artista in questo caso ha preso contatti diretti – tramite numerose diffide legali – con la piattaforma, facendo rimuovere il token dal sito. Altro esempio è quello dell’artista Corbin Rainbolt che ha visto collegare un NFT a un suo tweet contenente il dipinto “Spinosaurus” e in tal caso l’artista ha rimosso alla fonte il tweet cui era reindirizzato l’NFT, ripubblicandolo poi con un watermark. Nel caso di NFT con contenuti illegali, si potrebbe pensare che essi siano comunque impossibili da cancellare (“delete”) in quanto registrati sulla blockchain. Tuttavia, esistono molti metodi non per cancellare, ma per “bruciare” (“burn”) un NFT, tra cui: (i)        Attraverso l’utilizzo della funzione “burn”, nel solo caso in cui questa sia implementata durante il minting dell’NFT; (ii)      Reindirizzando l’NFT “nel vuoto”, ovvero verso un indirizzo di un [continua ..]


6. Conclusioni