Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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Il privilegio artigiano dell'impresa individuale (di Luciano M. Quattrocchio, Professore aggregato di Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Torino, Dottore Commercialista in Torino – Bianca M. Omegna, Dottore Commercialista, Revisore legale dei conti)


L’approfondimento fornisce un’analisi della fattispecie del privilegio artigiano nel contesto dell’impresa individuale. Gli autori, a partire dal dato normativo, analizzano la giurisprudenza di riferimento in materia, nonché alcuni casi pratici.

 

The artisan privilege of the sole enterprise

The paper provides an analysis of the case of the artisan privilege within the context of the sole enterprise. The authors, starting from the normative data, analyze the relevant jurisprudence on the matter, as well as some practical cases.

Keywords: privilege – artisan – sole enterprise.

SOMMARIO:

1. Premessa - 2. Il dato normativo - 3. La posizione della giurisprudenza - 4. Esame dei casi concreti


1. Premessa

L’art. 2751-bis, n. 5), c.c. prevede che i crediti dell’impresa artigiana «definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti […] per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti» hanno privilegio generale sui mobili; il successivo art. 2777 c.c. “Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti”, colloca i crediti delle imprese artigiane al comma secondo unitamente ai crediti di cui all’art. 2751-bis c.c. n. 4), immediatamente dopo le spese di giustizia, ma dopo i crediti di cui all’art. 2751-bis c.c. dal n. 1) al n. 3). Affinché un credito vantato dal un’impresa individuale possa godere del riconoscimento del privilegio previsto dall’art. 2777, comma 2, lett. c), c.c., occorre, pertanto, individuare quali siano le caratteristiche dell’impresa artigiana, così come «definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti».


2. Il dato normativo

In primo luogo, l’art. 2082 c.c. stabilisce che «È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi». Il credito dell’imprenditore artigiano che gode del privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 5), c.c. origina dalla produzione di beni (non anche mera intermediazione nella circolazione dei medesimi) e dalla prestazione di servizi. La definizione della figura dell’artigiano è, invece, contenuta nella legge quadro n. 443/1985, la quale all’art. 2 rubricato “Imprenditore artigiano” così recita: «È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all’attività artigiana e di esercizio della sua professione. Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali. L’imprenditore artigiano, nell’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali». La norma deve essere letta alla luce del successivo art. 3 della stessa Legge quadro, il quale fornisce una “Definizione di impresa artigiana” nei seguenti termini: «È artigiana l’impresa che, esercitata dall’imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all’esercizio dell’impresa». La stessa Legge quadro fissa, poi, i requisiti per l’ammissione dell’impren­ditore individuale al privilegio, chiarendo che [continua ..]


3. La posizione della giurisprudenza

La Suprema Corte ha avuto occasione, negli ultimi anni, di pronunciarsi più volte sui requisiti per il riconoscimento del privilegio artigiano, formulando i seguenti principi di diritto: •    ai fini dell’ammissione allo stato passivo fallimentare di un credito con grado di privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 5, c.c., non è sufficiente la sola dimostrazione dell’iscrizione dell’impresa all’albo delle imprese artigiane. Nel caso di specie, una società a responsabilità limitata chiedeva l’am­missione del proprio credito in via privilegiata fornendo, a sola dimostrazione della propria qualità di società artigiana, il certificato di iscrizione all’albo delle imprese artigiane. A tale credito, tuttavia, non veniva riconosciuto il grado di privilegio richiesto e veniva pertanto ammesso in via chirografaria, sulla base del fatto che la documentazione fornita non era sufficiente e che fosse necessario dimostrare gli ulteriori requisiti previsti dalla legge quadro n. 443/1985. La Corte di Cassazione ha confermato l’orienta­mento del tribunale di primo grado e della corte territoriale, affermando come, in particolar modo a seguito alla modifica dell’art. 2751-bis, n. 5, intervenuta con l’art. 36 del d.l. n. 5/2012, il grado di privilegio artigiano è riconosciuto solamente qualora venga dimostrata la permanenza dei requisiti di cui alla legge quadro n. 443/1985, non essendo la sola iscrizione dell’impresa all’albo artigiano una presunzione assoluta circa l’effettiva sussistenza di tale rango (Cass. 13 luglio 2018, n. 18723); •    la qualifica di impresa artigiana deve essere esaminata sulla base della normativa in vigore all’epoca in cui è sorto il credito. Prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 5/2012, conv. in legge n. 35/2012, l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane non aveva alcun influenza sul riconoscimento del privilegio: la nozione di impresa artigiana doveva essere dedotta dai criteri generali di cui all’art. 2083 c.c., che riconosce come piccolo imprenditore l’artigiano «che esercita un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia»; e, implicitamente, la prevalenza del fattore lavoro sul capitale doveva emergere esclusivamente [continua ..]


4. Esame dei casi concreti