Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 ed il conflitto Russia-Ucraina (di Flavio Dezzani, Professore emerito di Ragioneria presso l’Università di Torino. Dottore Commercialista in Torino)


L’intervento illustra i riflessi del conflitto Russia-Ucraina sul bilancio dell’esercizio 2021, nonché sui documenti contabili dell’esercizio 2022. In particolare, l’autore – dopo aver illustrato il principio della continuità aziendale – si sofferma sull’analisi della disciplina dei fatti successivi alla chiusura dell’esercizio.

 

The financial statements at 31 December 2021 and the Russia-Ukraine conflict

The speech illustrates the effects of the Russia-Ukraine conflict on the financial statements for the 2021 financial year, as well as on the accounting documents for the 2022 financial year. In particular, the author – after having illustrated the principle of business continuity – focuses on the discipline of subsequent events at the end of the financial year.

Keywords: going concern – statutory framework – financial statements.

SOMMARIO:

1. La “continuità aziendale” - 1.2. Gli “indicatori” di “incertezze significative” sulla “continuità aziendale” (o “going concern”): principio di revisione n. 570 - 2. Il conflitto Russia-Ucraina è un evento successivo alla chiusura dell’esercizio al 31 dicembre 2021: influenze sul medesimo bilancio - 2.1. Fatti successivi che devono essere recepiti nei valori del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021, compreso l’impairment test - 2.2. Fatti che non devono essere recepiti nei valori del bilancio d’eser­cizio al 31 dicembre 2021, ma solamente illustrati nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione - 2.3. Fatti successivi che possono incidere sulla “continuità aziendale” - 3. Documenti contabili relativi all’esercizio 2022 - NOTE


1. La “continuità aziendale”

1.1. Introduzione Il PRINCIPIO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE (o “GOING CONCERN”) è un “postulato” (o “assunzione”) che – unitamente agli altri “postulati” (OIC 11) – consente di elaborare i principi contabili applicati a tutte le “voci” del bilancio d’esercizio, distinguendo tale bilancio d’esercizio dalle altre tipologie di bilancio (es.: bilancio di liquidazione, bilancio di cessione, bilancio di conferimento, ecc.) [1]. Il “principio della continuità aziendale” viene così definito dall’OIC 11: «22. Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.». Successivamente, tale principio è stato codificato dal codice civile che disciplina il bilancio d’esercizio (art. 2423-bis, comma 1, n. 1, c.c.), senza però definirne il concetto e gli “indicatori” per accertarne l’esistenza: «La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività.».


1.2. Gli “indicatori” di “incertezze significative” sulla “continuità aziendale” (o “going concern”): principio di revisione n. 570

Gli “indicatori” dei rischi relativi all’assenza della continuità aziendale sono indicati, invece, nei principi di revisione, recepiti dal Legislatore italiano in base all’art. 11 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, cioè con la Determina del Ragioniere Generale dello Stato 23 dicembre 2014. Tali principi di revisione sono denominati ISA Italia. In particolare, il principio N. 570 è denominato “CONTINUITÀ AZIENDALE”. Per tutta la durata della revisione, il revisore legale deve prestare attenzione agli elementi probativi relativi a eventi o circostanze che possano far sorgere “incertezze significative” sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. Seguono esempi di eventi o circostanze che, considerati individualmente o nel loro complesso, possono far sorgere “incertezze significative” sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. Tale elenco non è esaustivo e la presenza di uno o alcuni degli elementi riportati di seguito non implica necessariamente l’esistenza di un’incertezza significativa. Indicatori finanziari: •    situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo; •    prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine; •    indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori; •    bilanci storici o prospettici che mostrano flussi di cassa negativi; •    principali indici economico-finanziari negativi; •    consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per generare i flussi di cassa; •    difficoltà nel pagamento di dividendi arretrati o discontinuità nella distribuzione di dividendi; •    incapacità di pagare i debiti alla scadenza; •    incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti; •    cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori, dalla condizione “a credito” alla condizione [continua ..]


2. Il conflitto Russia-Ucraina è un evento successivo alla chiusura dell’esercizio al 31 dicembre 2021: influenze sul medesimo bilancio

Il conflitto Russia-Ucraina è iniziato il 24 febbraio 2022, cioè dopo la chiusura del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021. Tali eventi sono disciplinati dall’OIC 29, il quale distingue le seguenti tipologie di fatti (OIC 29, paragrafo 59): 1)  fatti successivi che devono essere recepiti nei valori del bilancio d’eser­cizio al 31 dicembre 2021; 2)  fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio d’eser­cizio al 31 dicembre 2021, ma devono essere illustrati solamente nella “Nota integrativa” e nella “Relazione sulla gestione”, relativi al bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021; 3)  fatti successivi che possono incidere sulla “CONTINUITÀ AZIENDALE” al 31 dicembre 2021. Il conflitto Russia-Ucraina ha causato degli effetti sulla gestione di tutte le società in misura più o meno rilevante a seconda dei diversi Stati dell’Unione Europea. Ad esempio, le sanzioni che impediscono agli Stati europei di acqui-stare PETROLIO e GAS dalla Russia incidono sulle società in misura variabile alla DIPENDENZA che i singoli Stati avevano prima dell’emergere del conflitto. A) Petrolio russo Nella TAV. I viene riportata la dipendenza dal PETROLIO russo degli Stati europei. Tale dipendenza va dall’oltre 80% della Lituania al 5% dell’Au­stria: l’Italia e la Francia sono al 15% circa e la Germania è al 30%. Ne deriva che l’influenza sulle società varia sensibilmente sui diversi Stati e, quindi, sulle società localizzate in tali Stati. Tavola. I B) Gas russo Ad oggi il gas russo non ha ancora formato oggetto di “sanzione” a motivo della grande importanza che tale “bene” assume in Germania ed in Italia come fonte di energia. Se dovesse cessare l’importazione di GAS dalla Russia, le imprese e le famiglie (es.: luce, riscaldamento durante l’inverno, condizionatori durante l’estate, ecc.) dovrebbero ridurre in misura rilevante il consumo di energia. Questa situazione ha determinato però un consistente aumento del prezzo di acquisto del gas e, quindi, dell’energia elettrica. Nella TAV. II viene riportata la situazione energetica italiana confrontata con quella europea. C) Grano tenero e grano duro: Ucraina-Russia L’Ucraina e la Russia sono i più grandi esportatori di grano tenero e [continua ..]


2.1. Fatti successivi che devono essere recepiti nei valori del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021, compreso l’impairment test

Gli “indicatori” dei rischi relativi all’assenza della continuità aziendale sono indicati, invece, nei principi di revisione, recepiti dal Legislatore italiano in base all’art. 11 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, cioè con la Determina del Ragioniere Generale dello Stato 23 dicembre 2014. A) Fatti successivi Il conflitto Russia-Ucraina è iniziato il 24 febbraio 2022 ed è identico – sotto il profilo del trattamento contabile – alla PANDEMIA Covid-19, verificatasi in Italia in data 23 febbraio 2020, quale evento successivo alla redazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 ed alla predisposizione dei piani aziendali utilizzati per stimare i flussi finanziari futuri. Di seguito viene esposta l’opinione dell’OIC su quest’ultimo evento. Nella COMUNICAZIONE del 5 maggio 2020, l’OIC ha considerato «la pandemia un fatto successivo che non evidenzia condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, poiché l’epidemia si è verificata in Italia e in Europa a partire dalla metà di gennaio 2020 e i provvedimenti normativi che hanno determinato significativi effetti sull’economia sono tutti intervenuti nel 2020». «Pertanto, ai sensi dell’OIC 29, nei bilanci al 31 dicembre 2019, il Covid-19 risulta essere un fatto successivo che, nel rispetto del postulato della competenza non deve essere recepito nei valori di bilancio al 31 dicembre 2019 in quanto non evidenzia condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio.». Ai sensi del paragrafo 61 dell’OIC 29, il Covid-19, essendo un fatto rilevante, va illustrato nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione perché rappresenta un avvenimento la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni. B) Impairment test Ai fini della predisposizione del test di impairment – sempre secondo l’OIC – il percorso di analisi può essere suddiviso in due parti, rispondendo a due specifiche domande: –   La crisi economica connessa alla crisi sanitaria Covid-19 è un elemento che va preso in considerazione per la valutazione degli indicatori di impairment? –   Nella stima dei flussi di cassa futuri ai fini del [continua ..]


2.2. Fatti che non devono essere recepiti nei valori del bilancio d’eser­cizio al 31 dicembre 2021, ma solamente illustrati nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione

I “fatti relativi al conflitto Russia-Ucraina” – come illustrato nel precedente paragrafo – non devono essere recepiti nei valori del bilancio d’esercizio al 31/12/2021, ma devono essere illustrati nella “Nota integrativa” e nella “Relazione sulla gestione” relative al medesimo bilancio. Di seguito sono indicati – in modo non esaustivo – i fatti richiesti dalle seguenti norme: L’art. 2427, comma 1, n. 22-quater, c.c. stabilisce che vadano indicate in “Nota integrativa” «la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio». L’art. 2428 c.c., inoltre, stabilisce che nella “Relazione sulla gestione” la società debba dare «una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta» e, al comma 3, che la società debba riferire in ordine alla “evoluzione prevedibile della gestione”. Gli eventi che devono essere esposti nella “Nota integrativa” e nella “Relazione sulla gestione” sono i seguenti:


2.3. Fatti successivi che possono incidere sulla “continuità aziendale”

Per il bilancio al 31/12/2020, la società poteva avvalersi della deroga di verificare la CONTINUITÀ AZIENDALE, se tale condizione esisteva nell’eser­cizio precedente (comma 2 dell’art. 38-quater del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito della legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché il Documento interpretativo n. 8 dell’OIC del marzo 2020) [4]. Per il bilancio al 31 dicembre 2021, la società non può beneficiare della deroga prevista per il bilancio al 31 dicembre 2020. Di conseguenza, gli effetti avversi del conflitto in corso in Ucraina sugli equilibri prospettici delle società dovranno essere valutati dagli amministratori, con un’analisi temporale che, ai sensi dell’OIC 11, dovrà estendersi almeno ai 12 mesi successivi alla chiusura dell’esercizio [5]. Nell’effettuazione di tale analisi temporale, la società dovrà tener conto delle misure agevolative già approvate e di quelle che sicuramente dovrà ancora approvare per neutralizzare gli effetti negativi – sotto il profilo economico, finanziario e patrimoniale – del conflitto Russia-Ucraina. Ad oggi, le misure agevolative sono contenute nei seguenti provvedimenti: 1)  art. 5-ter del d.l. 22 febbraio 2022, n. 14 convertito dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 avente il seguente titolo: “Misure a favore di imprese che esportano o hanno filiali o partecipate in Ucraina, nella Federazione Russa o in Bielorussia”; 2)  d.l. 21 marzo 2022, n. 21 convertito dalla legge ………, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina: misure di sostegno finanziario alle imprese (artt. 8, 8-bis, 9); imprese energivore di interesse strategico (art. 10 e seguenti); misure per il lavoro (Capo II). 3)  d.l. 17 maggio 2022, n. 50: “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”: incremento dei crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale; misure a sostegno della liquidità delle imprese tramite garanzie prestate da SACE; misure di sostegno in relazione alla crisi ucraina.


3. Documenti contabili relativi all’esercizio 2022

I documenti contabili relativi all’esercizio 2022 (es: trimestrale, semestrale, novennale e bilancio d’esercizio) devono includere tutte le PERDITE relative ai fatti avvenuti in tale esercizio a causa del conflitto Russia-Ucraina. Ad esempio, il conflitto Russia-Ucraina ha costretto Intesa-Sanpaolo ad effettuare nella situazione al 31/3/2022 un accantonamento di € 800 milioni per far fronte a potenziali perdite nel primo trimestre dell’esercizio 2022. Nei mesi futuri, le valutazioni saranno più attendibili e le perdite causate da tale conflitto verranno calcolate con maggior precisione [6]. Il Gruppo UNICREDIT, invece, così descrive l’effetto negativo del conflitto Russia-Ucraina: «Nel corso del primo trimestre, il Gruppo ha contabilizzato, prudenzialmente, rettifiche su crediti (“LLP”) per € 1,3 miliardi quasi interamente verso la Russia. UniCredit è in posizione di assorbire eventuali ricadute macroeconomiche grazie alla robusta solidità patrimoniale e alla qualità dell’attivo, inclusi consistenti overlay per rettifiche su crediti.».


NOTE