Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Conflitto Russia-Ucraina e sanzioni UE: shock economici e responsabilità gestoria. Il nuovo sistema delle responsabilità: un quadro complesso da ricostruire (di Alessandro Baudino, Avvocato civilista in Torino)


Nell’ambito del conflitto in Ucraina, l’intervento pone l’attenzione sui nuovi e imprevedibili scenari di rischio cui le imprese sono soggette. In tale prospettiva di analisi, l’autore illustra le responsabilità che ne conseguono a carico dei soggetti investiti di funzioni di amministrazione e controllo, nonché i riflessi sull’informativa finanziaria.

 

Russia-Ukraine conflict and EU sanctions: economic shocks and managerial responsibility. The new system of responsibilities: a complex framework to be rebuilt

In the context of the conflict in Ukraine, the intervention focuses on the new and unpredictable risk scenarios to which companies are subject. In this perspective of analysis, the author illustrates the resulting responsibilities for the persons invested with administration and control functions, as well as the effects on financial reporting.

Keywords: risk – responsability – financial reporting.

L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e le sanzioni imposte a livello comunitario sono destinate ad incidere profondamente su un tessuto economico, nazionale ed europeo, già stremato dagli effetti distruttivi della pandemia di Covid-19 e che tentava progressivamente e faticosamente di riprendersi da una prolungata situazione di crisi generale. I nuovi e imprevedibili scenari che si profilano portano di nuovo drammaticamente all’attenzione il problema della gestione dei rischi cui le imprese sono soggette e delle responsabilità che ne conseguono a carico dei soggetti investiti di funzioni di amministrazione e controllo. Il problema deve essere affrontato nella prospettiva della prudenza e lungimiranza imposta dal nuovo art. 2086 c.c., che costituisce il fulcro del­l’attua­le, complesso ed articolato quadro normativo risultante dai recenti interventi legislativi che si sono succeduti, modificando ed integrando la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 6/2003 di riforma del diritto societario. È ormai noto, infatti, che differimento dell’entrata in vigore del CCII (disposto prima dall’art. 5, comma 1, del d.l. n. 23/2020, e successivamente dal­l’art. 1, comma 1, lett. a), del d.l. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modifiche dalla legge n. 147/2021) ha rinviato l’applicazione delle disposizioni in materia di strumenti di allerta, ma non ha affatto previsto la disapplicazione delle disposizioni già entrate in vigore sin dalla sua emanazione, che hanno ridisegnato il sistema delle responsabilità degli organi di amministrazione e controllo delle società e degli enti in funzione dell’obbligo di rilevazione precoce e gestione del rischio di crisi attraverso la pianificazione dell’attività d’impresa e l’adozione di assetti organizzativi adeguati volti al monitoraggio della continuità aziendale. Il nuovo sistema delle responsabilità (che ha avuto l’effetto di restringere in modo considerevole l’ambito della “discrezionalità gestoria”, consentendo di sanzionare comportamenti che in precedenza ricadevano sotto la c.d. “business judgement rule” e agevolando sensibilmente l’onere probatorio della società in ordine alla responsabilità e al danno derivato da operazioni non adeguatamente pianificate), si incentra sulle seguenti disposizioni, oggi pienamente in vigore: a)  il nuovo testo dell’articolo 2086 del codice civile (come modificato dal­l’art. 375 del CCII, in tema di assetti organizzativi dell’impresa, che stabilisce che «L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio


SOMMARIO:

1. I nuovi scenari di crisi internazionale e le nuove aree di rischio da monitorare e gestire - 2. I riflessi sull’informativa finanziaria - 3. Obblighi di pianificazione e di attivazione in presenza di segnali di crisi - 4. Le attivazioni in funzione preventiva: la rinegoziazione dei contratti di durata divenuti squilibrati per effetto della crisi


1. I nuovi scenari di crisi internazionale e le nuove aree di rischio da monitorare e gestire

L’imprenditore che, nel nuovo complesso e preoccupante scenario nazionale e internazionale, si accinge a redigere il bilancio di esercizio, dovrà tener conto di tutti i fattori di rischio causati dalla guerra, così vicina ai nostri confini, e dalle sanzioni comminate a livello comunitario e internazionale. Gli effetti si sono riverberati immediatamente sulle borse, sul mercato delle valute e dei beni rifugio, con effetti sensibili sui cambi e sui prezzi di alcune materie prime. Il cambio euro-dollaro è sceso a dirotto, in quanto gli Stati Uniti sono geograficamente lontani dalla guerra e ne subiscono meno direttamente l’impatto economico: per cui gli investitori sposteranno sempre di più gli acquisti dalle attività finanziarie del vecchio continente a quelle di Wall Street, convertendo euro in dollari. La guerra tra Mosca e Kiev ha aggravato inoltre ulteriormente il problema dell’aumento dei costi delle risorse energetiche (gas e petrolio) e lo ha esteso ai costi delle materie prime. Rientrano tra queste non solo i beni agricoli (grano e cereali importati in grandi derrate da Russia e Ucraina) ma anche i metalli come nichel o alluminio, largamente utilizzati nell’industria anche nei componenti di beni per la transizione energetica (cfr. i dati pubblicati su Il Sole 24Ore del 7 marzo 2022, 2). Sul fronte dell’export, sono più di 15.000 le imprese italiane che esportano in Russia (alcune oltre il 50% del fatturato con l’estero), nel settore dell’agro– alimentare, della moda, delle calzature, dei mobili, del legno e dei metalli (cfr. i dati pubblicati su Il Sole 24Ore del 7 marzo 2022, 3). Di queste molte operano con la garanzia assicurativa di Sace, che, in considerazione dell’aggrava­mento del rischio sulle geografie interessate dal conflitto russo ucraino, ha sospeso temporaneamente l’assunzione di nuovi rischi per l’attività di export credit in Russia e in Bielorussia. Gli effetti della crisi si riverberano altresì sull’accesso al credito. È infatti inevitabile che le specificità dell’azienda, il suo grado di esposizione ai nuovi rischi del mercato e la sua capacità a reagire assumeranno rilevanza entrale anche ai fini della valutazione del merito creditizio (come previsto dalle recenti “Guidelines on Loan Origination and Monitoring” emanate dalla European Bank Authority, divenute [continua ..]


2. I riflessi sull’informativa finanziaria

Lo shock economico causato dal conflitto e dalle sanzioni comminate alla Russia deliberate dall’Ue e da molti Paesi della Nato, costituisce un evento rilevante avvenuto dopo la data di chiusura dell’esercizio (31 dicembre), ma prima della sua approvazione. Occorre quindi valutare se e come tale evento debba riflettersi nell’infor­mativa di bilancio riferita al 2021. In linea generale, tutti i rischi cui la società è esposta devono essere analiticamente illustrati nella nota integrativa (ex art. 2427, commi 6-bis e 22-quater c.c.) e nella relazione sulla gestione (ex art. 2428, c.c.), nella quale occorre altresì dar conto di tutte le attivazioni poste in essere per gestirli. L’art. 2428 c.c. stabilisce che la relazione sulla gestione contiene “una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta” e deve illustrare “l’evoluzione prevedibile della gestione” nonché “l’esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari”. Nella relazione sulla gestione non devono più essere inserite le indicazioni circa i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, in quanto il punto 5 del comma 3 dell’art. 2428 cc. è stato abrogato dal d.lgs. n. 139/2015. Tale informazione, relativa alla natura e all’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, è oggi contenuta nella nota integrativa in forza del novellato art. 2427, comma 1, numero 22-quater, c.c. Chiarito il quadro normativo di riferimento, il problema è quello di verificare se l’evento bellico e gli effetti che ne derivano debbano essere riflessi nella valutazione dei saldi patrimoniali ed economici al 31 dicembre 2021. Orbene, l’OIC 29 identifica tre tipologie di fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio: a)  i fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio, in quanto evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza (per esempio: il fallimento non previsto [continua ..]


3. Obblighi di pianificazione e di attivazione in presenza di segnali di crisi

Alla luce del quadro normativo descritto nel paragrafo introduttivo, che richiede che l’impresa venga gestita secondo criteri di organizzazione e pianificazione dell’attività e procedure di rilevazione, gestione e controllo dei rischi, agli amministratori compete l’obbligo di verificare, a seguito dello shock economico causato dal conflitto Russia Ucraina, se e quali scostamenti si debbano ipotizzare rispetto alle previsioni ragionevolmente effettuate, e di attuare tempestivamente le necessarie misure correttive. In base alla ripartizione dei doveri e delle responsabilità prevista dall’art. 2381 c.c., compete innanzitutto all’amministratore delegato della società in crisi (o che deve prepararsi ad affrontare e gestire il rischio di crisi) l’obbligo di convocare il consiglio di amministrazione per illustrare le problematiche rilevate, riferire in ordine alle iniziative assunte e proporre quelle ulteriori di competenza dell’organo collegiale (in particolare la convocazione dell’assem­blea degli azionisti per le deliberazioni di sua competenza). Il consiglio di amministrazione è inoltre la sede in cui l’organo di controllo può e deve acquisire le informazioni necessarie per svolgere i suoi compiti di vigilanza sulla gestione. L’emergenza di profili di rischio che possano incidere sulla continuità aziendale impone quindi di intensificare le riunioni del consiglio di amministrazione, affinché l’organo collegiale possa svolgere le sue funzioni con pienezza di informativa, offrire all’organo delegato il proprio supporto e condividere le linee cui deve essere improntata la gestione. Al manifestarsi di segnali di crisi, l’amministratore deve inoltre riferire prontamente ai soci in ordine alle ragioni che l’anno causata e deve illustrare all’assemblea le possibilità di un’eventuale ripresa, affinché l’assemblea possa assumere le deliberazioni necessarie o opportune (ripianare le perdite, finanziare la società, metterla in liquidazione). Questo confronto potrà avvenire in sede di presentazione del bilancio 2021, o successivamente, in un’assemblea specificamente convocata sull’argomento, nel caso in cui la necessità di attivazione sia emersa successivamente. Fermo restando che, qualora gli effetti derivanti dal peggioramento dello scenario internazionale comportino [continua ..]


4. Le attivazioni in funzione preventiva: la rinegoziazione dei contratti di durata divenuti squilibrati per effetto della crisi