Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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L´adeguamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al d.lgs. n. 231/2001 (di Michele Gesualdi, Avvocato del Foro di Potenza)


Il saggio mira ad illustrare l’impatto della pandemia di Covid-19 sui modelli organizzativi interni adottati dalle persone giuridiche, avuto particolare riguardo all’adeguamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al d.lgs. n. 231/2001. In tale prospettiva di analisi, l’autore delinea i rischi diretti e indiretti della pandemia, per poi analizzare approfonditamente l’operato dell’Organismo di Vigilanza.

 

The adaptation of the organization, management and control models referred to in Legislative Decree 231/2001

The essay aims to illustrate the impact of the Covid-19 pandemic on the internal organizational models adopted by legal entities, with particular regard to the adaptation of the organization, management and control models referred to in Legislative Decree 231/2001. In this perspective of analysis, the author outlines the direct and indirect risks of the pandemic, and then analyzes the role of the Supervisory Organ.

Keywords: Covid-19 – legal entities – Supervisory Organ.

SOMMARIO:

1. Premessa - 2. Rischi diretti e indiretti - 3. L’OdV e i necessari flussi informativi -


1. Premessa

Il Covid-19 ha rappresentato e rappresenta tutt’oggi una delle più preoccupanti insidie per la salute pubblica e quella delle imprese. L’avvento della pandemia globale, quale evento straordinario e assolutamente imprevedibile, infatti, ha destato non pochi problemi sotto il profilo organizzativo delle diverse attività d’impresa. I tessuti economici del nostro Paese sono stati seriamente compromessi, pertanto, numerose sono state le aziende che hanno dovuto reinventarsi e soprattutto riorganizzarsi sotto il profilo dell’attività economica espletata. Particolarmente significativo, ragionando in termini di organizzazione interna aziendale, è l’impatto che ha avuto l’avvento della pandemia globale sui modelli organizzativi interni adottati dalle singole persone giuridiche. Sul punto, però, urge porre in evidenza alcune doverose considerazioni iniziali. Come è noto, con il d.lgs. n. 231/2001 è stata definitivamente disciplinata, anche nel nostro ordinamento, la responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato. Il legislatore, malgrado il decreto sia divenuto maggiorenne, è intervenuto nel tempo solo ed esclusivamente per ampliare la platea dei reati presupposto [1], lasciando irrisolte problematiche sulle quali ancora oggi la dottrina è solita interrogarsi. Prima fra tutte sicuramente quella attinente la corretta qualificazione della responsabilità in commento, atteso che se penale ne consegue l’applicazione di tutte le garanzie costituzionali previste. Viceversa se amministrativa, nel qual caso vengono meno alcuni importanti “canoni penalistici” per darne spazio ad altri; un intreccio di discipline concretamente applicabile, invece, lo si ha nel momento in cui si qualifichi la presente addirittura come un tertium genus [2]. Altra problematica non affatto irrilevante, sulla quale occorre concentrare la nostra attenzione è quella relativa alla obbligatorietà o meno dei modelli. Il legislatore del 2001 ha previsto sanzioni per tutte le persone giuridiche che non hanno provveduto all’adozione e corretta implementazione dei modelli 231, nel momento in cui si verifichi un reato presupposto da parte di un apicale o subordinato, ma allo stesso tempo nulla è stato specificato in merito alla sussistenza di un obbligo in materia [3]. Trattasi di una lacuna normativa non affatto [continua ..]


2. Rischi diretti e indiretti

Quando si parla di rischi diretti [7] si allude a quelli strettamente interconnessi al contagio da Covid-19. In altri termini, ogni “contagio da malattia pandemica” potrebbe inficiare la tenuta del modello adottato ed implementato dall’impresa in quando riconducibile alla configurazione di reati presupposto previsti dall’art. 25-septies d.lgs. n. 231/2001 [8]. Per tali ragioni, sorge in capo alla persona giuridica l’obbligo di dotarsi al rispettivo interno dei c.d. “Protocolli condivisi” onde scongiurare l’integra­zione di reati presupposto dai quali far discendere la responsabilità dell’ente. Ciascuna impresa attiva in periodo emergenziale sarà tenuta alle seguenti operazioni per evitare l’irrogazione delle sanzioni previste dal d.lgs. n. 231/2001: 1)   se non ancora adottato, redazione e corretta implementazione di un MOG; 2)   previsione tra i reati presupposto, ove ciò non fosse stato già fatto, di quelli previsti e puniti dall’art. 25-septies d.lgs. n. 231/2001; 3)   adozione al proprio interno delle misure anticontagio previste dai c.d. “Protocolli Condivisi” elaborati da Confindustria assieme alle associazioni sindacali di categoria. Sotto il primo profilo, non vi è dubbio come l’avvento della pandemia abbia in un certo senso contribuito ad una “obbligatorietà indiretta” nell’ado­zione dei modelli 231. Infatti, in precedenza si è disquisito brevemente in merito alla mancata previsione legislativa di tale obbligo, ma in un contesto emergenziale è fuori discussione che il modello 231 sia diventato una componente strutturale imprescindibile di ciascuna società senza il quale, il progredire dei contagi, spianerebbe la strada ad agevoli contestazioni da parte della Procura competente. Viceversa per chi ha già efficacemente attuato ed implementato il modello e ha previsto, altresì, tra i reati presupposto quelli disciplinati dall’art. 25-septies del d.lgs. n. 231/2001. In tal caso, l’adeguamento riguarderà esclusivamente le misure anticontagio [9] atte a prevenire, seppur limitatamente, i possibili infortuni da Covid-19. Ai sensi dell’art. 2, comma 6, del d.P.C.M. del 26 aprile 2020 la mancata attuazione di tali misure di prevenzione determina necessariamente la sospensione [continua ..]


3. L’OdV e i necessari flussi informativi

Come si accennato in precedenza, l’avvento del Covid-19 ha portato, altresì, alla configurazione di una sorta di “obbligatorietà indiretta”, non solo nell’adozione del MOG, ma anche e soprattutto nel dotarsi al proprio interno di un organo terzo ed imparziale, generalmente a struttura collegiale, deputato al controllo e alla sorveglianza. L’OdV, secondo quanto risulta dall’art. 6 d.lgs. n. 231/2001, non ha poteri impeditivi dell’evento tali da attribuirgli una vera e propria posizione di garanzia, ma piuttosto compiti di sorveglianza che si espletano attraverso i c.d. flussi informativi con i singoli soggetti presenti nell’organizzazione d’impresa [17]. Orbene, la presenza di rischi diretti o indiretti in periodo Covid, influisce in maniera significativa sull’operato dell’OdV intensificandone i poteri e in un certo senso la sua attività. I rischi diretti, in virtù di quella specifica bipartizione delineata in precedenza, sono quelli strettamente interconnessi al contagio dei singoli lavoratori da Sars CoV-2. Per tali ragioni, l’operato dell’Organismo da tale punto di vista dovrà necessariamente riguardare: 1)   l’adozione dei protocolli di sicurezza da parte del datore di lavoro; 2)   l’attuazione concreta, ove possibile delle singole misure di prevenzione; 3)   il continuo flusso informativo con il RSPP, il datore di lavoro, il medico competente e ogni altro soggetto esercente funzioni di prevenzione del rischio di lesioni o morte da infezione da Coronavirus; 4)   il continuo aggiornamento con le Autorità scientifiche e amministrative, onde informarsi sui nuovi provvedimenti adottati [18] nonché sulle recenti “misure anticontagio” da implementarsi all’interno dell’azienda [19]. Sotto il profilo dei c.d. rischi indiretti, ossia quelli scaturenti da un’inten­sificazione di probabilità di perpetrazione di reati presupposto già previsti o da individuare, invece, sembra che l’operato dell’OdV venga a limitarsi a: 1)   verifica e aggiornamento sull’organizzazione della forza lavoro da parte del datore di lavoro; 2)   verifica dei reati presupposto previsti dal MOG precedentemente adottato ed efficacemente attuato; 3)   individuazione di nuove aree di rischio [continua ..]