Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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Casi pratici di finanziamento e ricorso a nuovi strumenti finanziari (di Massimo Ariano, Consulente bancario)


Nell’ambito delle società a partecipazione pubblica, l’intervento mira a illustrare le forme di finanziamento e i nuovi strumenti finanziari. In tale contesto, l’autore, dopo aver delineato il quadro di riferimento per i finanziamenti concessi a imprese pubbliche, propone alcuni casi pratici.

 

Practical cases of financing and use of new financial instruments

Within the context of publicly entities, the paper aims to illustrate the forms of financing and new financial instruments. Against this background, the author, after outlining the reference framework for loans granted to public enterprises, proposes a case study.

Keywords: financing – financial instruments – case study.

Il finanziamento a società a partecipazione pubblica pur se ha tratti comuni con quello concesso alle imprese private ha comunque alcune caratteristiche peculiari che lo differenziano. Oltre infatti ad assecondare le regole imposte dall’Autorità di Vigilanza alle Banche al pari delle imprese private, esse devono osservare anche quelle relative alle norme che disciplinano i finanziamenti concessi a quelle pubbliche.

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SOMMARIO:

1. Evidenza pubblica - 2. Adeguata verifica - 3. Garanzie pubbliche - 4. Orientamenti EBA GL LOM - 5. Elementi accessori nelle richieste di credito - 5.1. Centrale dei Rischi Banca D’Italia - 5.2. Rating - 5.3. Rating aziendale - 5.4. Rating bancario - 5.5. Rating ESG - 5.6. Rating di legalità - 6. Esame del contesto normativo - 7. Tipologie particolari di affidamenti connessi alla pubblica amministrazione e conseguenti ricadute sui bilanci - 7.2. Fidejussioni bancarie e dei Confidi maggiori - 8. Strumenti alternativi al canale bancario - 8.2. Mini Bond - 8.3. Basket Bond - 8.4. Tranched Cover - 9. Conclusioni


1. Evidenza pubblica

Rispetto al finanziamento di un’impresa privata, queste devono fornire un’evidenza pubblica della ricerca del sostegno creditizio; essa può avvenire mediante o una vera e propria gara o limitandosi ad una manifestazione di interesse da parte di eventuali istituti finanziari per concedere la facilitazione a determinate condizioni e caratteristiche. Di norma tali manifestazioni vengono pubblicate sul sito istituzionale dell’ente o di quello dell’ente controllante. Dall’esperienza empirica, Il criterio di proporzionalità è quello che guida la scelta; se il finanziamento è di un importo rilevante ci si orienterà verso una vera e propria gara; se l’importo è più contenuto alcune banche hanno ritenuto fosse sufficiente darne evidenza solo sul sito istituzionale. Occorre infatti sempre ricordare che l’ente pubblico che fa una scelta potrebbe essere chiamato un domani ad esplicitare la ratio che la spieghi. Non sempre tutte le banche peraltro richiedono espressamente l’adozione di questa procedura; quelle un po’ più strutturate hanno sezioni dedicate agli enti pubblici che presiedono questi aspetti formali, esse lo richiedono sempre questa procedura prima ancora di avviare l’iter istruttorio per gli organi creditizi interni.


2. Adeguata verifica

Un altro aspetto particolare risiede nell’individuazione del TE (Titolare Effettivo) per ottemperare agli obblighi dell’Adeguata Verifica. Tutti abbiamo il profondo dovere di rispettare le norme volte a prevenire il riciclaggio del denaro sporco; infatti l’elevata sensibilità a questo tema ha indotto parecchie società ed enti ad istituire apposite funzioni aziendali denominate AML (Anti Money Laundering) proprio per prevenire tali comportamenti illeciti. La norma richiede che vengano indagate le operazioni finanziarie al fine di capirne le finalità con le quali vengono svolte e soprattutto nell’interesse di chi vengono effettuate; la principale fonte da cui scaturiscono i vari controlli ed esami partono dall’identificazione del Titolare Effettivo, ovvero la persona nell’interesse della quale viene svolta l’operazione. Nel settore privato, a parte i casi in cui tra ci i soci sono presenti fiduciarie o trust, è abbastanza semplice: chi ha più del 25% di una società è il titolare effettivo; se per esempio 3 fratelli detengono il 33% del capitale sociale, essi sono i 3 titolari effettivi. Nel settore pubblico la questione è più complessa; lo Stato socio opera per il tramite dei suoi funzionari. Occorre pertanto identificare in modo chiaro chi rivesta questo ruolo, cosa non sempre così agevole ma assolutamente necessaria e che deve risultare in sintonia con gli stessi esami che effettua la Banca. Se la richiesta per esempio provenisse da un piccolo comune, dove il Sindaco accentra necessariamente su di sé tante mansioni e si occupa sovente direttamente anche della gestione delle società municipalizzate, Il Titolare Effettivo deve essere identificato nello stesso Sindaco; se invece il comune è un po’ più grande e quindi un po’ più strutturato, ci saranno delle persone a cui viene affidata una particolare delega amministrativa (tipicamente quella di seguire gli enti partecipati); allora se il Sindaco non è direttamente impegnato nell’at­tività, il Titolare Effettivo sarà invece la persona designata ad occuparsi anche delle alle partecipazioni; in comuni ancor più grandi e strutturati è evidente che ci sono una molteplicità di funzioni che vengono assegnate a determinate ed identificate aree: diventa ancora più complesso identificare in modo [continua ..]


3. Garanzie pubbliche

La pandemia in atto ha peggiorato le situazioni patrimoniale ed economiche di gran parte delle imprese; per far fronte a questo deterioramento lo Stato si è immediatamente attivato con una serie di provvedimenti che per quanto riguarda gli aspetti creditizi hanno dato origine al d.l. Cura Italia cui ha fatto seguito il noto d.l. Liquidità ed ulteriori altri provvedimenti. La gravità di tale evento ha indotto la Commissione europea ad adottare misure di sostegno che fossero compatibili con la normativa afferente agli Aiuti di Stato; in particolare è stato adottato un Temporary Framework che ha disciplinato, tra le altre, l’emissione delle garanzie pubbliche rilasciate da enti statali (Medio Credito Centrale a valere sul Fondo Centrale di Garanzia e SACE) in favore degli enti creditizi nell’interesse delle imprese. Questo sostegno si è reso ancor più necessario per le imprese pubbliche, soprattutto quelle che svolgono servizi essenziali come quelle ad esempio del settore TPL (Trasporto Pubblico Locale) che hanno continuato ad erogare un servizio pubblico pur non potendone ricevere l’adeguato corrispettivo economico. Tali misure, introdotte nell’aprile 2020, sono state prorogate, talvolta addizionando diverse modifiche; l’ultima proroga concessa ha scadenza il 30 giugno del 2022 e prevede a sua volta contenuti novativi. Esse ormai sono divenute nella prassi di fatto indispensabili per ottenere la concessione di nuovi crediti bancari, sia privati che pubblici. Queste garanzie possiedono essenzialmente due importanti virtù: per il fatto stesso di essere una garanzia esse limitano il Default (cioè la perdita) del­l’istituto che ne beneficia: a fronte di un finanziamento ipotetico di 100.000€, se la garanzia pubblica che assiste questo fido è pari all’80% l’ente creditizio limiterà le perdite effettive a soli 20.000€; la seconda virtù è un po’ più nascosta ma talvolta ha proprietà peculiari importanti delle quali possono beneficiare in particolare le banche; infatti la garanzia pubblica assolve anche ad un’al­tra funzione: quella di limitare notevolmente l’assorbimento del Patrimonio di Vigilanza degli istituti bancari sul cui tema sono estremamente sensibili. Gli istituti creditizi infatti, come noto, sono sottoposte ad un severo regime regolamentare da parte [continua ..]


4. Orientamenti EBA GL LOM

L’EBA (European Bank Authority) ha emanato una norma entrata in vigore il 30 giugno 2021 che prescrive alle banche il monitoraggio delle esposizioni in bonis per consentire agli istituti di credito di percepire in anticipo gli eventuali sintomi di una crisi di impresa; ha inoltre introdotto l’obbligo di esaminare le proiezioni finanziarie future per le concessioni di nuovo credito. Nei rapporti tra la banca e l’azienda diventerà sempre più indispensabile, per la concessione creditizia, la redazione di un documento che evidenzi sia i valori patrimoniali che quelli economici attuali, ma soprattutto quelli prospettici in modo da poter certificare i flussi di cassa futuri necessari al servizio del debito: tale compito è assolto dal cosiddetto Business Plan. Oltre infatti alla “ricchezza” prodotta dal conto economico, occorre quantificare gli effetti delle variazioni delle poste patrimoniali che a loro volta possono incidere nella proiezione finanziaria. A titolo di esempio, analizziamo un’azienda con buone prospettive che stia aumentando il fatturato e proporzionalmente anche i propri utili. Con questo favorevole andamento dovrà mettere in conto che se pure genererà nuove risorse grazie all’autofinanziamento, essa avrà maggiori necessità di concedere crediti maggiori a propri clienti che aumenteranno le esigenze di smobilizzarli (soprattutto se a maggior ragione non tutti i fornitori incrementeranno in pari misura il loro appoggio); si troverà costretto ad incrementare l’utilizzo bancario per finanziare il “Circolante” in modo più che proporzionale, cosa che potrebbe peggiorare alcuni indici finanziari (leverage in particolare). Questo caso ci dimostra che pur in una situazione di norma favorevole è bene non sottovalutare alcune problematiche che possono emergere solo un attento esame prospettico che coniughi il profilo economico e quello patrimoniale; ne consegue la necessaria pianificazione preventiva per l’adozione di adeguati correttivi o precauzioni.


5. Elementi accessori nelle richieste di credito

Di seguito andremo ad esaminare i vari elementi/documenti che vengono analizzati in fase di richiesta creditizia.


5.1. Centrale dei Rischi Banca D’Italia

È il documento principale per l’esame della situazione debitoria bancaria e degli impegni dell’azienda che ci fornisce dati ancora più dettagliati di quanto riportato in bilancio. Le risultanze della centrale dei Rischi della banca d’Italia riportano anche gli impegni per contratti di locazione (leasing) e per le fidejussioni rilasciate; entrambe queste voci evidenziano impegni finanziari effettivi come nel caso del leasing e quelli potenziali derivanti dal rischio di chiamata nel caso delle fidejussioni. È importante pertanto che l’impresa, la sola che può avere il dettaglio analitico di tutte le segnalazioni, richieda alla Banca di Italia la Centrale dei Rischi e verifichi che i dati risultino correttamente riportati; un errore di segnalazione infatti potrebbe peggiorare la misura del rating e di conseguenza i rapporti con il sistema bancario.


5.2. Rating

Possiamo definire il rating come la pagella dell’azienda; in termini tecnici viene definito come un indicatore di rischio: il rating esprime il rischio di credito della controparte. Di norma viene emesso da un ente specializzato (Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch o altri attori) o calcolato dalle banche; si parla quindi di rating aziendale e di rating bancario.


5.3. Rating aziendale

Trattasi di una valutazione utile in particolare a investitori e clienti per comprendere se e quanto investire in un’azienda; i parametri considerati sono quelli legati all’affidabilità e alla capacità di guadagno e crescita della stessa.


5.4. Rating bancario

È disciplinato dalla direttiva della Basilea III e si basa principalmente su un parametro chiamato probabilità di insolvenza, ovvero PD (Probabilità di Default), probabilità statistica che l’azienda non onori i propri impegni nei 12 mesi successivi. Gli istituti che calcolano i rating si basano solitamente sui bilanci degli ultimi 3 anni esaminando parametri finanziari, settore di appartenenza, parametri qualitativi. Contribuisce a determinare la misura anche l’analisi andamentale, ovvero le informazioni raccolte dalla Centrale dei Rischi e dalla movimentazione del conto corrente. Per l’impresa è importante conoscere il proprio rating e cercare di migliorarlo in modo tale da aumentare il proprio potere di negoziazione, sia in termini di prezzo che di appetibilità per il sistema creditizio. Infine concorre alla determinazione del rating anche un questionario qualitativo che la banca richiede all’impresa.


5.5. Rating ESG

Per la concessione del credito oltre al citato tema delle garanzie, un aspetto che diventerà di fondamentale importanza è la verifica della continuità aziendale prospettica e degli ESG (Environmental Social and Governance), obbligatorio per le imprese quotate dal 1° gennaio 2022 e per tutte le altre dal 1° gennaio 2023. I fattori ESG (Enviromental, Social, Governance) sono legati in maniera indissolubile al principio della sostenibilità che andiamo a definire. Sostenibilità aziendale: in sintesi la ricerca di un modello di sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri che abbraccia l’ambiente, il sociale e la governance. Evidenziamo i 3 principali aspetti presi in considerazione: ·      sostenibilità ambientale: responsabilità nell’utilizzo delle risorse; ·      sostenibilità economica: capacità di generare reddito e lavoro; ·      sostenibilità di governo e sociale: sicurezza, salute, giustizia e governance di sistemi pubblici e privati. Viene utilizzato in ambito economico e finanziario per indicare quelle attività connesse agli investimenti responsabili e alla concessione del credito responsabile che oltre a esaminare gli aspetti della gestione finanziaria, considera anche l’impatto ambientale e sociale di tali attività. È obbligatorio per le imprese quotate dal 1° gennaio 2022 e per tutte le altre dal 1° gennaio 2023. Questa norma sta orientando le aziende a dotarsi di tale rating mediante apposite certificazioni rilasciate da agenzie indipendenti. A titolo di esempio possiamo ipotizzare le ricadute che fin da subito potrebbero interessare anche una piccola azienda che si appresta a fornire un’im­presa quotata; quest’ultima dovrà valutare anche i propri fornitori con i parametri della tassonomia UE e in caso di non compliance, non potrà proseguire i rapporti di collaborazione con i fornitori che non rientrano in tali parametri. Inoltre la BCE ha previsto ricadute ai fini degli assorbimenti patrimoniale delle banche. Ritorniamo un attimo a considerare l’operatività della banca che avendo un assorbimento patrimoniale e una perdita di attesa inferiore [continua ..]


5.6. Rating di legalità

È uno strumento introdotto nel 2012 volto alla promozione e all’introdu­zione di principi di comportamento etico in ambito aziendale, tramite l’asse­gnazione di un riconoscimento misurato in stellette indicativo del rispetto della legalità e del grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business da parte dell’impresa richiedente. Tale valutazione è attribuita dall’Autorità Garante della Concorrenza del Mercato (AGCM) e porta a vantaggi in sede di concessione di finanziamenti pubblici e agevolazione per l’accesso al credito bancario.


6. Esame del contesto normativo

È molto importante l’esame del contesto normativo in cui opera l’Impresa Pubblica. Prendendo nuovamente ad esempio il TPL (trasporto pubblico locale) di recente solo il Piemonte e la Basilicata hanno indetto normative afferenti le gare per il rinnovo degli affidamenti; senza una concessione rinnovata, diventa molto problematico richiedere un finanziamento a 72 mesi essendo in regime di proroga. Se infatti non so se e quando vincerò la gara è difficile assicurare la continuità aziendale e quindi la possibilità concreta di ottenere il finanziamento necessario perché potrebbe non essere più garantita la capacità di rimborso. Inoltre altre operazioni devono essere attentamente valutate dagli organi amministrativi per il rispetto di altre leggi: per esempio sono proibiti tutti i finanziamenti o le garanzie effettuati ad enti in difficoltà individuati che ai sensi della legge “Madia” potrebbero arrecare un danno alle finanze dello Stato: potrebbero essere un domani oggetto di contestazione da parte della Corte dei Conti.


7. Tipologie particolari di affidamenti connessi alla pubblica amministrazione e conseguenti ricadute sui bilanci

7.1. Cessione pro-soluto dei crediti È tipologia di credito che consente di smobilizzare i crediti cedendoli a titolo definitivo ad un operatore bancario (in genere società di factoring): queste anticipazioni si differenziano rispetto a quelle tradizionalmente utilizzate dalle banche ordinarie (che le effettuano invece con in regime di pro-solvendo) perché non prevedono che nel caso di insolvenza del debitore ceduto, l’istituto bancario possa rivalersi sul cedente. L’utilizzo di tali cessioni, purtroppo non ancora adeguatamente conosciuta e diffusa soprattutto a livello di aziende di piccole e medie dimensioni, consente di migliorare alcuni aspetti patrimoniali del bilancio e pertanto dei relativi indici che poi contribuiscono alla determinazione del rating. Procediamo con un’esemplificazione: quando si ha un credito verso un cliente, solitamente si smobilizza ricorrendo ad una forma di anticipo bancario cosiddetto sbf (salvo buon fine, cioè che se il debitore non paga, il rischio rimane sempre in carico al cedente e che la banca gli riaddebiterà l’eventuale insoluto); il bilancio aziendale riporterà sia la voce crediti nell’attivo e che il relativo debito i verso banche nel passivo. Se invece questo credito si cede a titolo definitivo ad un operatore terzo, quindi senza rischi sulla eventuale insolvenza del debitore, l’azienda non avrà più la posta né nell’attivo né nel passivo: l’operazione testé delineata è la cessione credito pro-soluto. Il factoring pro soluto viene effettuato da banche specializzate e porterà indubbi benefici nei report aziendali ampliando gli spazi di utilizzo in Centrale dei Rischi, incidendo principalmente sull’indice di liquidità (abbiamo più soldi liquidi a disposizione e meno debiti) e sul miglioramento del leverage (ovvero abbiamo meno debiti finanziari verso le banche rispetto al Patrimonio Netto); entrambi queste variabili incidono positivamente sul rating aziendale. In ambito TPL tale operatività consente di smobilizzare, rendendo immediatamente disponibili, alcuni contributi pubblici già assegnati e probabilmente anche quelli che si avranno a disposizione con il PNRR (Piano Nazionale Ripresa Resilienza). Esaminiamo per esempio le importanti disponibilità indirizzate al rinnovo del parco degli autobus destinate ai comuni capoluogo delle [continua ..]


7.2. Fidejussioni bancarie e dei Confidi maggiori

Lo Stato Italiano ed in generale diversi enti pubblici o sovranazionali impongono l’utilizzo di garanzie (per esempio a fronte di gare, contratti, affidamenti ecc..); parecchie di queste possono essere costituite da fidejussioni bancarie o polizze assicurative. L’utilizzo di tali forme non è così agevole, un po’ per la ritrosia del ceto bancario a recepire testi molto impegnativi, un po’ per i costi richiesti; inoltre il ricorso a tali fidi riduce l’affidabilità in generale del richiedente perché impegna le linee di credito. In alternativa ci si può rivolgere ad alti qualificati attori del mercato finanziario che sono specializzati proprio nel rilascio di garanzie; sono i Confidi cosiddetti maggiori perché essendo iscritti all’elenco di cui all’art. 106 TUB sono sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia. Sovente questi enti sono più propensi per la loro stessa vocazione aziendale a rilasciare garanzie che possono essere accolte dai beneficiari di queste fidejussioni.


8. Strumenti alternativi al canale bancario

8.1. Finanziamenti Cassa Depositi e Prestiti Il gruppo CDP (Cassa Depositi e Prestiti) sostiene la competività delle imprese italiane attraverso un’offerta integrata di finanziamenti, strumenti di equity e servizi di advisoring aiutando le imprese a raggiungere gli obbiettivi di innovazione, crescita e internazionalizzazione. Per quanto riguarda la pubblica amministrazione, CDP promuove progetti in ambito energetico, digitale e sociale. Tra i principali interventi per la pubblica amministrazione citiamo: prestito riqualificazione periferie urbane, investimenti conto termico, fondo rotativo per la progettualità e trasporto pubblico locale. Nella prassi un ostacolo all’utilizzo di CDP è la dimensione minima dei progetti (minimo 5 milioni di €) l che rende difficoltoso l’accesso a diversi Enti locali.


8.2. Mini Bond

Sono stati introdotti dal decreto Sviluppo 2012 come strumento di finanziamento per le aziende non quotate in borsa che vogliono aprirsi al mercato dei capitali riducendo la dipendenza dal credito bancario. Le finalità per cui si emettono tale strumento possiamo sintetizzarli in: finanziamento crescita interna, finanziamento della crescita esterna, ristrutturazione del passivo e finanziamento del ciclo di cassa operativo. Anche in questo caso le dimensioni dell’emissione sono una barriera all’in­gresso: di norma esse devono essere pari ad 1 milione di €.


8.3. Basket Bond

Il Basket Bond si può immaginare come un prestito obbligazionario collettivo rivolto a imprese di piccole medie dimensioni che vogliono aprirsi al mercato riducendo la dipendenza dal sistema bancario. Gli emittenti sono solitamente imprese che appartengono allo stesso settore economico o filiera: emettono in pratica un “minibond” con medesime caratteristiche ma di importi diversi per ogni singolo partecipante; questi titoli costituiscono il paniere “basket” che sarà sottoscritto da uno SPV (Special Purpose Vehicle) e poi acquistati da investitori istituzionali. È uno strumento che si presta a soddisfare le esigenze di aziende medio piccole che non avrebbero le potenzialità per emettere un minibond. La loro diffusione non è ampia perché se de da un lato ci si può aprire ad una valida forma alternativa di finanziamento occorre considerare che le aziende partecipanti al basket sono responsabili in “solido” tra loro. Ci sono state diverse emissioni nel recente passato, tra cui Basket Bond Turismo Veneto Spiagge, per un ammontare di oltre 5 milioni di € ed un Basket Bond Élite, cui hanno partecipato 10 società appartenenti al circuito Élite, piattaforma internazionale di Borsa Italiana.


8.4. Tranched Cover

La Tranched Cover consiste in un portafoglio di finanziamenti nel quale il rischio viene isolato mediante una “Tranciatura” (ovvero un taglio da cui ne deriva il nome) attraverso complesse forme di protezione del credito. La quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta le prime perdite viene denominata Tranche Junior ed è di norma quasi interamente sottoscritta da enti pubblici, in primis con le risorse attinte dal Fondo Centrale di Garanzia. In pratica vengono di fatto sterilizzate, a determinate regole di concessione di erogazione da parte della banca, le perdite ed anche gli accantonamenti patrimoniali sono più contenuti. In particolare è richiesta una “media” rischiosità (come sempre attraverso la misura della PD) che proprio per questo particolare può far erogare finanziamenti ad imprese che attingono da quelle più virtuose una capacità di credito della quale altrimenti non avrebbero potuto beneficiare singolarmente. Nel d.l. Liquidità sono state auspicate ma la scarsa conoscenza anche da parte del ceto bancario ne ha ancora limitato la diffusione.


9. Conclusioni