Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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L'attestazione speciale: funzione e limiti (di Luca Poma, Dottore commercialista in Torino)


Nell’ambito della transazione fiscale e contributiva con cram down, l’intervento si focalizza sull’attività dell’attestatore, esaminando funzione e limiti dell’attestazione speciale. In tale prospettiva di analisi, l’autore si sofferma sulla normativa di riferimento, proponendone una dettagliata analisi.

 

The special attestation: function and limits

Within the context of the tax and contribution settlement with cram down, the paper focuses on the attestor’s activity, examining the function and limits of the special attestation. In this perspective of analysis, the author focuses on the relevant legislation framework, proposing a detailed analysis.

Keywords: tax and contribution settlement – cram down – attestation.

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Evidentemente dopo aver sentito le esaustive relazioni fatte dai precedenti relatori mi diventa difficile continuare in questa sede. Cercherò però per quanto riguarda il mio specifico incarico di individuare due/tre concetti sostanziali che possano aiutare l’attestatore a redigere la propria relazione in modo corretto, esaustivo e completo, in conformità a quanto disposto dalle norme. Mi permetto di rammentare che il d.lgs. n. 125/2020 ha modificato gli artt. 180 e 182-bis l.f., consentendo al tribunale di valutare la convenienza della proposta fatta dal debitore rispetto all’alternativa liquidatoria e all’omologa­zione del concordato preventivo o dell’accordo… anche in caso di mancanza di voto e di mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assistenziali. Il tribunale può e deve tenere conto della relazione redatta dal professionista, relazione che deve avere ad oggetto la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione e qui il primo effetto. La relazione deve essere di utilità al tribunale, al quale spetta il giudizio di omologazione. Quindi deve contenere gli elementi che consentano non solo ai creditori, ma anche il tribunale di assumere un giudizio consapevole. Infatti, il tribunale è chiamato a valutare – anche sulla base della relazione di attestazione – se la proposta consente il soddisfacimento delle posizioni creditorie in generale conveniente, e nel caso dell’attestazione speciale se per l’amministrazione finanziaria e per gli enti previdenziali e assistenziali è più conveniente rispetto dell’alternativa liquidatoria. Evidentemente, l’attestazione speciale deve comprendere una valutazione della convenienza della proposta, così da consentire al tribunale di formulare le proprie valutazioni, e all’amministrazione finanziaria e agli enti previdenziali e assistenziali che questa è la soluzione migliore di intervento per la risoluzione della crisi. Sottolineo ed è questo è il mio parere che gli enti, pur trovandosi in una situazione migliore rispetto alla massa dei creditori, giacché il loro credito è privilegiato, devono essere convinti che la proposta fatta dall’imprenditore nell’accordo di ristrutturazione e/o nel concordato preventivo sia la soluzione migliore. In questo contesto, l’ha ricordato il dott. Pagliero, assume particolare rilevanza la preparazione e la competenza dei professionisti che devono rendere l’attestazione, giacché i principi di attestazione non sono cambiati e anche l’attestazione non è sostanzialmente cambiata, in quanto deve contenere due elementi sostanziali: la veridicità dei dati aziendali e l’attuabilità dell’accordo, che di per sé necessita di requisiti professionali di particolare [continua..]

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