Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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La posizione degli Enti previdenziali e assistenziali (di Roberta Pellerino, Avvocato presso l’Ufficio Legale dell’Inps – Sede di Torino)


L’intervento fornisce una dettagliata analisi della posizione degli Enti previdenziali e assistenziali nell’ambito della transazione fiscale e contributiva con cram down. In tale prospettiva, l’autore si sofferma – in particolare – sulla posizione dell’Inps e sulla natura pubblica del credito previdenziale.

 

The position of the social security and welfare institutions

The intervention provides a detailed analysis of the position of social security and welfare institutions in the context of the tax and contribution settlement with cram down. In this perspective, the author focuses – in particular – on the position of Inps and on the public nature of the social security credit.

Keywords: tax and contribution settlement – cram down – INPS.

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Buongiorno a tutti, per cominciare il mio intervento occorre che io faccia un breve riassunto su quello che è stato detto sino a qui. È stata ben delineata la normativa di riferimento dall’avv. Ravinale che ha evidenziato l’esistenza di tutte quelle problematiche emerse nel corso del tempo nella materia con gli enti. La dott.ssa Mussa ci ha parlato dei criteri per la verifica da utilizzarsi in tribunale in merito alla convenienza di una omologa forzosa nel caso di assenza o parere negativo degli enti e del fisco. Il dott. Pristipino ha svolto una difesa articolata del lavoro degli uffici tributari e ha potuto esporre quelle che sono le novità dettate dall’Agenzia delle Entrate per la valutazione della convenienza che porta al parere del Fisco. Io che rappresento l’Inps non sono assolutamente nella stessa condizione dell’Agenzia delle Entrate. Perché preso atto delle modifiche normative, delle novità legislative introdotte nella materia, l’Istituto ha emesso una comunicazione, peraltro provvisoria, a marzo del 2021 con la quale fornisce agli operatori e ai funzionari dell’Inps delle indicazioni assolutamente generiche, partendo dal presupposto che, con l’entrata in vigore della legge n. 159/2020, quindi a decorrere dal 4 dicembre 2020, è venuta meno la base fondamentale che dettava i criteri che l’istituto poteva adottare per la valutazione della convenienza della transazione contributiva. Cosa succede? Il decreto ministeriale del 4 agosto 2009 dettava sostanzialmente una griglia, verificata la quale e constatata l’esistenza dei presupposti di fattibilità, l’istituto poteva motivatamente prestare o negare il proprio consenso alla proposta di transazione contributiva. Questo decreto, che peraltro era già stato ampiamente contestato dalla giurisprudenza di legittimità, (cito per tutte l’ultima delle sentenze di Cassazione che è dell’8 novembre 2021, n. 32508 che sostanzialmente diceva che non ci si poteva riparare dietro a una fonte di rango inferiore qual era il decreto interministeriale del 2009), risulta abrogato. Nelle istruzioni che sono state fornite ai funzionari dell’Istituto si fa espresso riferimento all’attesa dell’esito delle interlocuzioni con i ministeri vigilanti e si auspica uno specifico intervento normativo in ragione della particolare e peculiare natura dei crediti previdenziali. Qui il problema è uno, si parla sempre in materia di transazione fiscale e moltissime sono le pronunce dettate sulla materia erariale e si attribuisce lo stesso peso specifico al credito di natura fiscale e a quello di natura previdenziale. In altre parole, i crediti degli enti pubblici viaggiano a braccetto e con riferimento a questi vengono fatte le stesse valutazioni e tratte le medesime conclusioni. È da contestare questo principio, perché in realtà ben [continua..]

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