Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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Il quadro di riferimento normativo in ambito di transazione fiscale e contributiva con cram down (di Mario Ravinale, Avvocato del Foro di Torino)


L’intervento propone una dettagliata analisi della normativa di riferimento nell’ambito della transazione fiscale e contributiva con cram down. In tale prospettiva di analisi, l’autore illustra tale fattispecie, fornendo ampi richiami agli articoli di legge.

 

The regulatory framework in the context of the tax and contribution transaction with cram down

The intervention proposes a detailed analysis of the relevant legislation in the context of the tax and contribution transaction with cram down. In this perspective of analysis, the author illustrates this case, providing extensive references to the articles of the law.

Keywords: tax and contribution settlement – cram down – regulatory framework.

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Buongiorno a tutti, la trattazione di un argomento tendenzialmente compilatorio – almeno in apparenza – quale la definizione del quadro normativo di riferimento in merito all’ipotesi di transazione fiscale e contributiva con cram down, rappresenta in verità una vera e propria necessità, in quanto tutti coloro che si sono occupati di questo istituto sono stati messi a dura prova nel corso degli anni dai numerosi interventi che si sono succeduti dopo la riforma del 2006: necessità presente a maggior ragione oggi, a seguito degli ultimi interventi tendenzialmente meritori che sono andati a incidere sulla disciplina degli accordi di ristrutturazione e del concordato assistiti da quella che – per comodità espositiva – continuerò a chiamare transazione fiscale e che hanno cercato di contribuire alla esigenza di fronteggiare gli effetti sulle aziende della pandemia, al precipuo fine di evitare che si aprissero solo procedure fallimentari, favorendo la possibilità di percorrere strade facilitate di soluzioni alternative alla liquidazione fallimentare, quali l’accordo di ristrutturazione e il concordato preventivo, specie in continuità. Non è opportuno ripercorrere nel dettaglio la “storia” della transazione fiscale, in quanto ben nota a chi ascolta questo intervento, tuttavia un sommario quadro non è del tutto superfluo. La transazione fiscale nasce con la riforma della legge fallimentare del 2005 e 2006 e proprio in forza di tale strumento l’esigenza dell’erario e degli enti previdenziali e degli enti in generale di vedere soddisfatto nel miglior modo possibile le proprie pretese si è prepotentemente incrociata con la disciplina della crisi d’impresa declinata in vario modo: si è cercato così di trovare nella transazione fiscale un punto di equilibrio tra la necessità di salvaguardia dei valori costituenti l’impresa e se possibile la salvaguardia dell’azienda stessa garantendone sovente la continuità o diretta o indiretta, e le legittime pretese dell’erario e degli enti previdenziali, consistenti soprattutto nell’esigenza di non vedere le ragioni di credito postergate a quelle di altri creditori meno garantiti. Esigenza cui si accompagnava quella di pretendere sostanzialmente una definizione delle pendenze certa o tendenzialmente certa in termini di durata ed entità. La norma di riferimento è ovviamente l’art. 182-ter della legge fallimentare, introdotto con la riforma del 2006 e che poi, in continuità con tale riforma, nel 2016 ha ricevuto diversa declinazione. Non è opportuno, come sopra detto, fare in questa sede la storia delle modifiche intervenute: occorre tuttavia sintetizzare due punti certi. Il primo è che la transazione fiscale prevista dall’art. 182-ter riguarda essenzialmente due istituti e cioè [continua..]

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