Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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L'assegno di mantenimento e l'assegno divorzile: la consulenza tecnica contabile e finanziaria (di Luciano M. Quattrocchio, Professore aggregato di Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Torino – Dottore Commercialista in Torino; Bianca M. Omegna, Dottore Commercialista; Alessandro Avataneo, Dottore Commercialista; Valentina Bellando, Professore a contratto di Business Law presso l’Università degli Studi di Torino – Dottore Commercialista)


L’intervento mila a illustrare il ruolo del consulente tecnico d’ufficio incaricato della quantificazione dell’assegno di mantenimento e dell’assegno divorzile, nonché le concrete modalità operative di quantificazione di tale assegno. In tale prospettiva di analisi, dopo ampie considerazioni preliminari sulle fonti e sulle modalità di accertamento, gli autori propongo un caso pratico di quantificazione dell’assegno.

Maintenance allowance and divorce allowance: the accounting and financial technical consultancy

The paper aims to illustrate the role of the technical consultant of the office in charge of the quantification of the maintenance allowance and the divorce allowance, as well as the concrete operational methods of quantifying this allowance. In this perspective of analysis, after extensive preliminary considerations on the sources and methods of assessment, the authors propose a practical case of quantification of the allowance.

Keywords: allowance – quantification – technical analysis

SOMMARIO:

1. Premessa - 2. L’acquisizione delle fonti documentali - 3. L’esame delle risultanze delle fonti informative - 3.1.2. Le diverse categorie reddituali - 3.1.2.1. Redditi Fondiari - 3.1.2.2. Redditi di Capitale - 3.1.2.3. Redditi di lavoro dipendente - 3.1.2.4. Redditi di Lavoro Autonomo - 3.1.2.5. Redditi di impresa - 3.1.2.6. Redditi Diversi - 3.2. Gli accertamenti patrimoniali - 3.2.2. Il patrimonio immobiliare - 3.2.3. Il patrimonio mobiliare - 4. La quantificazione dell’assegno di mantenimento o dell’assegno divorzile - 4.2. La quantificazione dell’assegno di mantenimento e dell’assegno divorzile - 4.3. L’esposizione di una soluzione conciliativa


1. Premessa

Il ruolo del consulente tecnico d’ufficio incaricato della quantificazione dell’assegno di mantenimento e dell’assegno divorzile passa attraverso tre fasi distinte: • l’acquisizione delle fonti documentali; • l’esame delle risultanze della documentazione acquisita; • la quantificazione dell’assegno di mantenimento o dell’assegno divorzile. Con riguardo ai primi due profili, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha elaborato, nel 2016, un documento intitolato “Linee guida sulla consulenza tecnica d’ufficio nei procedimenti in materia di rapporti familiari”, al quale – nell’ambito del presente lavoro – si farà diretto riferimento. Relativamente alla quantificazione dell’assegno di mantenimento o dell’as­segno divorzile verrà – invece – proposto un algoritmo attraverso il quale, tenendo conto dei parametri legislativi e giurisprudenziali, si cercherà di illustrare il percorso logico argomentativo seguito in un ipotetico caso pratico, recante – come corollario – la determinazione di un importo da corrispondersi una tantum in sede conciliativa.


2. L’acquisizione delle fonti documentali

Le principali fonti documentali sono le seguenti: • l’Anagrafe tributaria; • il Registro delle Imprese; • le Conservatorie dei registri immobiliari; • i Pubblici registri dei beni mobili (registrati); • il Catasto dei terreni e dei fabbricati; • l’Anagrafe dei Conti Correnti; • gli Istituti di credito; • gli Intermediari Finanziari (es. SIM); • le Società Fiduciarie; • le Imprese di Assicurazioni. I documenti dalle stesse ricavabili riguardano in particolare: • la “dichiarazione annuale dei redditi” (Modello Unico o Modello 730) che compendia, nel suo più importante “quadro” (quadro RN), tutti i redditi esposti negli altri “quadri” (RA, RB, RE, RF, RG, RH) della dichiarazione, tranne quelli inseriti nel quadro RM che godono di una tassazione separata (v. infra); • la titolarità di imprese individuali e di partecipazioni societarie; • la documentazione contabile e finanziaria inerente ai rapporti bancari, postali e finanziari intrattenuti sia personalmente, sia quale cointestatario, sia quale semplice delegato o legale rappresentante; • la documentazione contabile e finanziaria correlata all’eventuale titolarità o anche alla mera disponibilità materiale di carte di pagamento (bancomat), di carte di credito o di carte di debito, eventualmente collegate con conti correnti bancari intestati a soggetti terzi. Più in particolare, le diverse fonti informative consentono di individuare: • i redditi risultanti dalle dichiarazioni presentate nel corso degli anni oggetto di esame (archivio Uffici Finanziari delle Imposte dirette); • la natura delle attività economiche svolte (archivio delle Camere di Commercio) e il relativo volume di affari (Agenzie delle Entrate); • le proprietà patrimoniali (Conservatoria dei Registri Immobiliari, Uffici del Catasto, Archivio notarile); • le disponibilità finanziarie (banche, società finanziarie, società fiduciarie di gestione fondi, imprese di assicurazione, ecc.). Al proposito, occorre rammentare che i poteri di accertamento del giudice dei conflitti familiari sono stati ampliati dal legislatore con il d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito nella legge 10 novembre 2014, n. 162, che ha introdotto importanti modifiche alla disciplina relativa all’acquisizione dei dati reddituali [continua ..]


3. L’esame delle risultanze delle fonti informative

3.1. Gli accertamenti reddituali 3.1.1. Considerazioni preliminari Occorre, anzitutto, richiamare l’attenzione sul fatto che le dichiarazioni dei redditi fornite dalle parti e/o depositate in giudizio, ancorché corredate dalle ricevute di trasmissione telematica, espongono il consulente tecnico d’ufficio a potenziali errori, in quanto talvolta si verificano casi di successiva presentazione di dichiarazioni integrative e/o rettificative, sempre riferite allo stesso periodo d’imposta, che possono contenere variazioni del reddito rispetto alla dichiarazione originariamente presentata, con la conseguenza che risulta opportuno che le dichiarazioni dei redditi considerate dal nominato consulente, nonché tutti gli altri dichiarativi fiscali, provengano direttamente dal canale autentico dell’Amministrazione finanziaria. Sempre in via preliminare, occorre chiarire che: • il reddito rilevante non può essere naturalmente quello lordo – l’imponi­bile dichiarato nelle dichiarazioni dei redditi – ma la parte che residua dopo l’imposizione fiscale; • il valore dei beni immobili non è quello dichiarato in atti, in quanto generalmente inferiore a quello medio di mercato (sul punto soccorrono specifici accertamenti tecnici effettuati con il criterio del valore medio di mercato per metro quadrato, corretto con i più accreditati coefficienti di differenziazione). Inoltre, è fondamentale assumere i risultati finali in termini di flussi (entrate/uscite) e non di reddito nominale. Pertanto, è indispensabile, per ogni tipologia di reddito, considerare anche i cosiddetti costi di struttura: si pensi, ad esempio, ai tributi locali che incidono sugli immobili e agli oneri fiscali/con­tributivi (imposte dirette e contributi previdenziali), che in molti casi dimezzano il reddito lordo dichiarato, creando un disallineamento tra reddito nominale e disponibilità finanziaria effettivamente disponibile per sé e per la famiglia. Infine, particolare attenzione deve essere prestata a tutte quelle tipologie di redditi che non transitano dal “dichiarativo fiscale”, per espressa previsione normativa (redditi esenti, a tassazione separata o già tassati in via definitiva alla fonte) o per “irregolarità” nella condotta fiscale del contribuente, da ricostruire con altra apposita documentazione e/o indagini. Come anticipato in [continua ..]


3.1.2. Le diverse categorie reddituali

Si richiamano, di seguito, gli aspetti di maggior interesse relativi ad ogni singola categoria di reddito.


3.1.2.1. Redditi Fondiari

L’analisi del consulente tecnico d’ufficio deve prendere avvio dal quadro RA (“Redditi dei terreni”) ed RB (“Reddito dei fabbricati”) del Modello Unico, dal quale si evincono gli immobili “dichiarati”, che debbono essere successivamente analiticamente controllati ed incrociati con i dati desunti dalle visure catastali e con le altre informazioni acquisite. Particolare attenzione va dedicata agli immobili cosiddetti “tenuti a disposizione”, potenzialmente fonte di reddito da locazione/affitto (rispettivamente per i fabbricati e per i terreni).


3.1.2.2. Redditi di Capitale

L’accertamento reddituale afferente ai “Redditi di Capitale” riveste importanza sia in termini di capacità reddituale, sia in termini patrimoniali. In primo luogo è necessario indicare dettagliatamente le partecipazioni (ed i contratti in genere) da cui scaturiscono tali redditi, evidenziando la percentuale di partecipazione sociale e l’eventuale ruolo nella governance della società. L’individuazione relativa al possesso di partecipazioni societarie va adeguatamente approfondita, considerato che potrebbe verificarsi il caso di una intestazione fittizia a terzi delle stesse partecipazioni. Uno strumento importantissimo per la individuazione di partecipazioni in società e di eventuale titolarità di aziende è rappresentato dalle verifiche presso il registro delle imprese attraverso la ricerca “per persona”, che consente di far emergere informazioni puntuali inerenti alla titolarità di quote e/o azioni, di ditte individuali e di cariche sociali ricoperte.


3.1.2.3. Redditi di lavoro dipendente

Tra le diverse tipologie reddituali, quello di lavoro dipendente risulta il più facilmente riscontrabile e determinabile, in quanto oltre ad avere una sua chiara collocazione nel Modello Unico o Modello 730 del percipiente, risulta ben indicato nel Modello 770 del sostituto d’imposta. Tale ultimo dichiarativo fiscale è agevolmente estraibile dall’anagrafe tributaria. In proposito, si ricorda che il documento intermedio tra i cedolini paga ed il Modello unico o Modello 730 è, appunto, la C.U. (Certificazione Unica), che ha sostituito il CUD. A tal proposito, non è superfluo sottolineare che in taluni casi il reddito di lavoro dipendente non transita dal modello Unico: si pensi al caso in cui vi sia un unico rapporto di lavoro ed il sostituto d’imposta abbia effettuato il conguaglio fiscale. Se il lavoratore non ha altri redditi da dichiarare non sarà tenuto a presentare all’amministrazione finanziaria alcuna dichiarazione dei redditi; pertanto, in questo caso la misurazione reddituale sarà basata sulla Certificazione Unica, sul Mod. 770 del sostituto d’imposta e sui cedolini paga.


3.1.2.4. Redditi di Lavoro Autonomo

A differenza della categoria di reddito di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo, al pari di quelli di impresa, risultano essere di difficile lettura, sia per il complesso procedimento di formazione del reddito, che potrà essere verificato attraverso l’esame delle scritture contabili, sia per l’articolato assetto normativo che regola tale categoria reddituale (v. par. successivo).


3.1.2.5. Redditi di impresa

Per i redditi di impresa si è già detto delle difficoltà cui va incontro il consulente tecnico d’ufficio nel verificare l’attendibilità e la correttezza del reddito d’impresa dichiarato, convertirlo in flussi finanziari e, in ultimo, misurare la capacità reddituale del percettore, obiettivo dell’elaborato peritale. In tale contesto, inizialmente è necessario inquadrare l’attività svolta dal-l’imprenditore attraverso un’indagine storica (anche mediante l’utilizzo di visure camerali storiche) dell’impresa, del mercato di riferimento e delle caratteristiche principali dell’azienda. In entrambe le ipotesi è utile richiedere il bilancio annuale, che nel caso di imprese in contabilità semplificata consiste semplicemente un prospetto contabile costi/ricavi senza alcuna rappresentazione dei flussi finanziari. Nel caso di società di capitali il bilancio può essere agevolmente estratto dal Registro delle Imprese di competenza. Potrebbe, inoltre, essere utile l’acquisizione dell’impianto contabile, così formato: • registri IVA (acquisti, vendite e/o corrispettivi) e registro dei cespiti ammortizzabili, se si tratta di impresa in contabilità semplificata; • libro giornale, libro mastro ed eventuale registro dei cespiti o libro inventari, se si tratta di impresa in contabilità ordinaria.


3.1.2.6. Redditi Diversi

I redditi diversi rappresentano una categoria di reddito residuale. Quando un determinato reddito non può essere incluso nelle altre categorie di reddito, il legislatore ha indicato l’attrazione dei redditi tassabili nell’ambito dei redditi diversi. Tale categoria reddituale concerne prevalentemente operazioni immobiliari, come le vendite di immobili, o operazioni finanziarie, la vendita di partecipazioni in società, dalle quali scaturiscano delle plusvalenze/minusvalenze. È bene sottolineare che a differenza dei redditi sopra trattati, che hanno generalmente natura continuativa, questi redditi scaturiscono da operazioni che producono una significativa liquidità finanziaria nell’anno di realizzo, ma che non necessariamente si ripetono negli anni a seguire, con la conseguenza che ai fini del calcolo della capacità reddituale è importante evidenziare tale circostanza.


3.2. Gli accertamenti patrimoniali

3.2.1. Premessa Ai fini della consulenza tecnica d’ufficio il patrimonio deve essere inteso come il compendio formato dai beni immobili o porzioni degli stessi, beni mobili e mobili registrati (quali vetture, imbarcazioni, ecc.), quote societarie, danaro e titoli, diritti e crediti.


3.2.2. Il patrimonio immobiliare

Per svolgere una adeguata valutazione del patrimonio immobiliare, è necessario acquisire la seguente documentazione: • copia degli atti di compravendita degli stessi; • visura aggiornata da effettuarsi presso la competente Conservatoria in merito agli stessi, al fine di verificare gli eventuali gravami iscritti e/o trascritti nel ventennio antecedente; • planimetrie catastali di tale immobile; • copia dei certificati di conformità degli impianti; • copia di eventuali contratti di mutuo, garanzie di terzi, a garanzia del debito contratto per l’acquisto e la documentazione bancaria che certifichi il debito residuo. Dopo aver acquisito la documentazione, occorre valutare se sia opportuno ricorrere alla nomina di un tecnico ausiliario per la stima degli immobili stessi. In via alternativa, per contenere i costi della consulenza tecnica, se non vi sono particolari ragioni che impongano una verifica in loco dello stato degli immobili, dettate da particolari caratteristiche degli stessi o dallo stato degli stessi (deve trattarsi di immobili finiti e già censiti), è possibile individuare dei criteri di valutazione alternativi per determinarne il valore di mercato: quale il riferimento ai valori forniti dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’A-genzia delle Entrate, che indicano un valore al metro quadro di determinati immobili sulla base delle località nelle quali si trovano e che sono pubblicate su un apposito sito.


3.2.3. Il patrimonio mobiliare

Per una prima valutazione della consistenza del patrimonio mobiliare delle parti, in aggiunta alla già richiamata visura da effettuare presso l’Ufficio del Registro delle imprese occorre effettuare i seguenti accertamenti: • verifica della titolarità di partecipazioni societarie, nonché di ditte individuali o imprese familiari riconducibili ai due coniugi; • visura presso il PRA per la verifica degli autoveicoli nella disponibilità delle parti; • visura presso il RID; • eventuale inventario e stima di altri beni mobili di pregio; • intestazione a società fiduciarie.


4. La quantificazione dell’assegno di mantenimento o dell’assegno divorzile

4.1. Premessa La quantificazione dell’assegno di mantenimento e dell’assegno divorzile costituisce un’operazione che può prestarsi ad ampi margini di discrezionalità. In tale contesto, il consulente tecnico d’ufficio deve opportunamente adottare un algoritmo di calcolo, che tenga conto delle indicazioni normative e giurisprudenziali e che esponga in modo chiaro e comprensibile l’iter logico argomentativo seguito. Come anticipato nella premessa, di seguito verrà riprodotto un algoritmo di calcolo elaborato in tale prospettiva e applicato a un caso pratico. Nel caso assunto a riferimento, vengono – in particolare – esposte le fonti reddituali e patrimoniali del Sig. Rossi e della Sig.ra Bianchi, e, attraverso la trasposizione in forma quantitativa dei criteri individuati dalla normativa e dalla giurisprudenza, viene quantificato l’assegno di mantenimento e l’asse-gno divorzile. Per ragioni di completezza, viene anche prospettata una ipotesi conciliativa, che preveda un esborso una tantum, che tenga conto dell’aspettativa di vita del coniuge (la Sig.ra Bianchi) beneficiario dell’erogazione.


4.2. La quantificazione dell’assegno di mantenimento e dell’assegno divorzile

In via preliminare, si richiamano i criteri normativi e giurisprudenziali di riferimento.   Vengono, poi, illustrate le grandezze reddituali riferibili ai due coniugi Segue l’esposizione dell’algoritmo di calcolo del reddito di spettanza della Sig.ra Bianchi, tenuto conto dei criteri propri dell’assegno di mantenimento. Vengono, quindi, riprodotte le fonti patrimoniali dei due coniugi.   Si espone, infine, l’algoritmo di calcolo dell’assegno divorzile.


4.3. L’esposizione di una soluzione conciliativa