Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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Assegno di mantenimento e assegno divorzile: il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento (di Maria Giulia Salvadori, Professore Aggregato di Diritto Privato presso l’Università degli Studi di Torino)


L’intervento illustra il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di separazione e divorzio, avuto particolare riguardo alla quantificazione dell’assegno. In tale prospettiva di analisi, l’autore – dopo approfondita analisi delle norme di riferimento – illustra la posizione della giurisprudenza.

Maintenance and divorce allowance and divorce: the reference legal and jurisprudential framework

The paper illustrates the regulatory and jurisprudential framework within the context of separation and divorce, with particular regard to the quantification of the allowance. In this perspective of analysis, the author – after in-depth analysis of the regulatory standards – illustrates the position of the jurisprudence.

Keywords: separation – divorce – allowance

L’art. 156 c.c. prevede che il giudice nel pronunciare la separazione stabilisca a vantaggio del coniuge a cui la medesima non sia addebitabile, il diritto di ricevere dall’altro quanto è necessario al suo mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri. L’entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato. Non venendo meno, durante la separazione, gli obblighi di solidarietà familiare e il dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità lavorativa, il coniuge economicamente più forte sarà tenuto a versare a quello più debole un assegno mensile. L’asse­gno costituirebbe, secondo una diffusa interpretazione, una forma affievolita dell’obbligo previsto dall’art. 143 c.c. [1]. La natura dell’assegno è fondamentalmente assistenziale, non essendo diretto a ricompensare il coniuge dell’impegno profuso durante la vita in comune, né ha lo scopo di attuare una ripartizione della ricchezza accumulata dalla famiglia durante il matrimonio. Il parametro di riferimento per valutare l’adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente è, secondo giurisprudenza costante, il tenore di vita matrimoniale. Ma si avverte che il riferimento deve essere indirizzato non al livello di vita effettivamente goduto, ma a quello, eventualmente più alto, che le condizioni economiche della famiglia avrebbero permesso; ossia, quello che “il coniuge economicamente più forte aveva il dovere di consentire all’altro in relazione alle sostanze di cui disponeva anziché al più modesto tenore di vita eventualmente tollerato” [2]. A tale accertamento segue la valutazione della con­gruità dei mezzi del coniuge richiedente tenendo conto dei redditi e del patrimonio: attuale o potenziale fonte di reddito; oltre alla verifica delle disponibilità economiche dell’onerato, specie di fronte alla necessità per l’altro coniuge di alienare cespiti immobiliari per assicurarsi il mantenimento. Il coniuge non può beneficiare di un assegno di mantenimento quando la separazione è pronunciata con addebito. Qualora non sia in grado di poter far fronte alle proprie primarie esigenze di vita può ottenere dall’altro coniuge una prestazione meramente alimentare, la quale di conseguenza troverà disciplina negli artt. 433 ss. c.c. È vero che l’art. 438 c.c. in merito alla quantificazione dell’assegno, fa riferimento alla posizione dell’alimentando, ma il richiamo non può essere utilizzato per far entrare in gioco il paramento del tenore di vita matrimoniale che in questo caso è escluso. Guardando alle modalità di corresponsione, l’assegno periodico è la forma di [continua..]

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