Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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Il quadro di riferimento italiano (di Maurizio Irrera, Professore Ordinario presso l’Università degli Studi di Torino, Avvocato.)


L’intervento mira ad illustrare il quadro di riferimento italiano della concessione e del monitoraggio del credito, avuto particolare riguardo alle esigenze creditizie in tempi pandemici. In tale prospettiva di analisi, l’autore analizza – inter alia – l’impatto degli orientamenti EBA, la responsabilità per mancata o errata valutazione del merito creditizio, nonché i riflessi nell’ambito del sovraindebitamento.

Italian framework

The paper aims to illustrate Italian reference framework for the granting and monitoring of credit, with particular regard to credit needs in pandemic times. In this perspective of analysis, the author analyzes – inter alia – the impact of the EBA guidelines, the responsability for missed or incorrect assessment of creditworthiness, as well as the repercussions in the context of over-indebtedness.

Keywords: monitoring – credit – granting

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SOMMARIO:

1. Una premessa: esigenze creditizie in tempi pandemici - 2. L’impatto dei nuovi Orientamenti EBA in materia di concessione e monitoraggio del credito - 3. Merito creditizio e art. 13, lett. m), Decreto Liquidità - 4. Responsabilità per mancata o erronea valutazione del merito creditizio - 5. Merito creditizio e sovraindebitamento


1. Una premessa: esigenze creditizie in tempi pandemici

Il tema della valutazione del merito nelle fasi di concessione e monitoraggio del credito, già di per sé piuttosto delicato, diviene particolarmente sensibile in un periodo come quello odierno, che vede ampi settori economici e produttivi gravemente pregiudicati dagli effetti della pandemia da Covid-19. Per rispondere alla crisi, il legislatore italiano ha operato lungo due direttrici: in primis, iniettando e favorendo l’iniezione di liquidità [1] attraverso ristori ed indennizzi alle categorie maggiormente colpite; mediante agevolazioni al ricorso al credito, ad esempio offrendo forme di garanzia statale ai finanziamenti concessi nel periodo emergenziale, concedendo la possibilità di rimborsare la quota capitale dei prestiti emergenziali a partire dal ventiquattresimo mese successivo all’erogazione [2], o escludendo l’applicazione dell’art. 2467 c.c. ai prestiti concessi dai soci nel medesimo periodo [3]. In secondo luogo, ha concesso la possibilità di procrastinare ex lege il pagamento di mutui in corso [4]; rinviato l’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi (e, con esso, del sistema di allerta preventiva dello stato di crisi su cui il Codice si fonda) [5]; ha temporaneamente sospeso l’applicazione delle norme relative al licenziamento del personale [6], alla riduzione del capitale sociale per perdite [7] e reso improcedibili le procedure fallimentari [8]. Il tutto con l’obiettivo di provare a garantire la sopravvivenza delle imprese e, per quanto possibile, il benessere dei lavoratori più duramente colpiti dalla pandemia, favorendone altresì la successiva ripresa. Non vi è peraltro dubbio che – se la temporanea sospensione delle norme concorsuali e liquidatorie ha avuto l’obiettivo di evitare l’aggravamento della crisi – il vero volano per una futura ripresa non può che passare dalle norme che si preoccupano di agevolare il ricorso al credito.   [1] Già in un lucido intervento sul Financial Times del 25 marzo 2020, il Presidente M. Draghi osservava che: «per proteggere l’occupazione e la capacità produttiva in un periodo di grave perdita di reddito è indispensabile introdurre un sostegno immediato alla liquidità. Questo è essenziale per consentire a tutte le aziende di coprire i loro costi operativi durante la crisi, [continua ..]


2. L’impatto dei nuovi Orientamenti EBA in materia di concessione e monitoraggio del credito

In un contesto reso incerto dal perdurare della crisi pandemica, nel quale – come si è visto – si susseguono norme dirette a mitigarne gli effetti socio-economici e diluirne nel tempo quelli finanziari, sono destinati a entrare in vigore i nuovi Orientamenti dell’European Banking Authority in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti, che diverranno pienamente operativi per i finanziamenti concessi a partire dal 30 giugno 2021 (mentre entreranno in vigore nel 2024 per le esposizioni già esistenti). Tralasciando in questa sede la disamina puntuale del contenuto degli Orientamenti [1], può essere utile delinearne i principi ispiratori e i profili innovativi, onde verificarne l’impatto sulla normativa italiana in materia di valutazione e monitoraggio del merito creditizio. In primo luogo, gli Orientamenti EBA costituiscono un’innovazione in relazione alla fase di concessione del credito, giacché si sforzano di delineare in modo analitico il contenuto della valutazione del merito creditizio, sia in relazione al destinatario del finanziamento (consumatore, micro e piccola impresa, media e grande impresa), sia in relazione alla sua tipologia (garantito o chirografario, immobiliare, per operazioni a leva, ecc.). Attualmente, infatti, l’ordi­namento bancario contempla, nella Circolare 285 del 17 dicembre 2013 di Banca d’Italia, alcune disposizioni di carattere generale in merito alla valutazione del merito creditizio nell’istruttoria dei prestiti [2], nonché previsioni più specifiche per la valutazione dei crediti ai consumatori e del credito immobiliare al consumo, in relazione ai quali viene fissato uno specifico obbligo di valutazione del merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, assunte direttamente dal consumatore o da apposite banche dati (cfr. artt. 120 bis e 124 bis D.Lgs. n. 385/93 s.m.i.). La maggiore analiticità della fase di valutazione del merito creditizio imposta dai nuovi Orientamenti EBA, peraltro, è funzionale all’obiettivo principale perseguito dall’Autorità di Regolazione Bancaria Europea, ossia prevenire – tanto in fase di concessione, quanto in fase di monitoraggio – la creazione di non performing exposures. Il che si traduce, sul piano concreto, in un’inver­sione della prospettiva nella politica di gestione del credito, che passa da un [continua ..]


3. Merito creditizio e art. 13, lett. m), Decreto Liquidità

Proprio in considerazione della necessità di rispondere alla crisi pandemica con immediate iniezioni di liquidità, con il D.L. n. 23/2020 (Decreto Liquidità), conv. con mod. in L. n. 40/2020 il legislatore ha introdotto strumenti di potenziamento del Fondo di garanzia per le PMI, al fine di consentire più agevolmente l’accesso al credito alle imprese danneggiate dall’emergenza-Covid [1]. Fra le disposizioni, merita particolare attenzione l’art. 13, lett. m), per il quale, in caso di richiesta di finanziamento sino a 30.000,00 Euro: «l’inter­vento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti» (i quali, analiticamente elencati nella medesima disposizione, possono essere autocertificati dal richiedente, che dovrà altresì attestare di essere in stato di continuità aziendale) «senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo». Pertanto, l’istituto di credito è tenuto alla verifica formale di quanto dichiarato in sede di autocertificazione dal richiedente il finanziamento, fatta salva la corretta classificazione in bonis del soggetto finanziato in base agli elementi noti all’istituto di credito. Avevo osservato come tale disposizione potesse prestarsi, astrattamente, ad una duplice interpretazione: secondo una prima lettura, infatti, l’istituto di credito sarebbe stato tenuto alla mera verifica formale di quanto dichiarato dal richiedente il finanziamento, con esonero dall’onere di svolgere qualsiasi ulteriore accertamento, sia in termini di veridicità di quanto contenuto in sede di autocertificazione, sia in termini di accertamento del merito creditizio del richiedente il finanziamento. Secondo una diversa lettura, l’istituto di credito sarebbe esonerato dal verificare la sola veridicità di quanto dichiarato dal richiedente il finanziamento in sede di autocertificazione, restando, invece, obbligata a svolgere una verifica del merito creditizio attraverso l’acquisizione di dati esterni ed ulteriori rispetto a quelli contenuti nell’autocertificazione. Avevo peraltro rilevato come la prima opzione [continua ..]


4. Responsabilità per mancata o erronea valutazione del merito creditizio

La disamina sull’effettiva portata dell’art. 13, lett. m), Decreto Liquidità in merito all’obbligo di valutazione del merito creditizio apre la porta ad una – succinta – riflessione sulle conseguenze della «concessione abusiva di credito», ossia la concessione di credito derivante da omessa o errata valutazione del merito creditizio a favore di soggetti già in stato di grave difficoltà nel­l’adempiere alle proprie obbligazioni [1]. La risposta si può ricavare ove si consideri che l’obbligo di valutazione del merito creditizio, è posto contestualmente a tutela delle parti del rapporto di credito, della sostenibilità del mercato finanziario e degli altri creditori del soggetto finanziato, soprattutto in caso di fallimento di quest’ultimo. Tenuto conto degli interessi protetti, la giurisprudenza è giunta ad individuare sostanzialmente due tipologie di responsabilità, a seconda del soggetto pregiudicato. Laddove ad essere danneggiati siano i creditori, che abbiano visto ritardare la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore proprio in ragione del prestito concesso senza previa valutazione del merito creditizio (e che eventualmente abbiano instaurato rapporti allorché il loro debitore era già insolvente, ma sostenuto dal finanziamento indebitamente ottenuto), la responsabilità dell’istitu­to finanziatore è extra-contrattuale ex artt. 2043 [2]. Se è chiaro il titolo, più problematico è il tema della legittimazione ad agire. Infatti, considerato che il danno derivante dal ritardo nell’emersione dello stato di insolvenza postula l’intervenuta dichiarazione di fallimento del debitore, occorre chiarire se ed entro quali limiti il curatore possa far valere la responsabilità della Banca. Sul punto, la giurisprudenza tende a negare al Curatore la possibilità di esercitare l’azione risarcitoria in sostituzione dei creditori, ritenendo che «nel sistema della legge fallimentare, una tal legittimazione ad agire in rappresentanza dei creditori è limitata alle azioni cd. di massa – finalizzate, cioè, alla ricostituzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica e aventi carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo. Al novero di dette azioni non appartiene [continua ..]


5. Merito creditizio e sovraindebitamento