Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Il beneficio della esdebitazione nel sistema delle procedure concorsuali tra status quo e prospettive di riforma (di Luca Ostengo)


Articoli Correlati: procedure concorsuali

SOMMARIO:

Premessa - 1. L’esdebitazione nel sistema vigente delle procedure concorsuali - NOTE


Premessa

Con decreto emesso in data 12 febbraio 2019, il Tribunale di Torino ha adottato tre provvedimenti di esdebitazione con i quali sono stati dichiarati inesegibili, ai sensi degli artt. 142 ss. legge fall., i debiti concorsuali non integralmente soddisfatti integralmente nel corso di due procedure di amministrazione straordinaria instaurate dinnanzi al Tribunale di Pinerolo. I provvedimenti menzionati assumono particolare rilievo in ordine alla definizione dell’ambito di applicazione dell’istituto della esdebitazione nelle procedure concorsuali. Per la prima volta, infatti, viene riconosciuta l’o­pe­ra­tività nella procedura di amministrazione straordinaria del beneficio della liberazione dai debiti concorsuali non soddisfatti nel corso della medesima. Nella specie, è stata affermata l’applicabilità in via analogica delle norme della Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) in tema di esdebitazione alla procedura di amministrazione straordinaria disciplinata dal d.lgs. n. 270/1999, che non regola espressamente l’istituto de quo né contiene alcun rinvio alle norme della Legge Fallimentare regolatrici del medesimo. La pronunzia del giudice torinese appare foriera di conseguenze di rilievo in ordine al rapporto tra l’esdebitazione e l’intero sistema delle procedure concorsuali, privando l’istituto dello stretto legame ritenuto in precedenza operante con la principale procedura concorsuale, il fallimento. La rilevanza del tema è acuita dalla recente approvazione del “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, avvenuta con d.lgs. n. 14/2009 [1], il cui Capo X è espressamente dedicato alla nuova disciplina della esdebitazione nella procedura di “liquidazione giudiziaria”, sostitutiva della tradizionale procedura fallimentare. Occorre inoltre evidenziare la crescente attenzione mostrata dal legislatore europeo nei confronti dell’esdebitazione, come è dato rilevare dall’adozione della proposta di Direttiva 2016/359 della Commissione Europea in tema di “fresh new start” dell’imprenditore e volta alla previsione di regole comuni in materia di insolvenza [2]. Nel primo capitolo del presente lavoro saranno delineati i tratti costitutivi essenziali della disciplina in materia di esdebitazione nell’ambito delle due sole procedure concorsuali che [continua ..]


1. L’esdebitazione nel sistema vigente delle procedure concorsuali

1.1. Nozione, ratio e disciplina dell’istituto L’esdebitazione costituisce un istituto di recente introduzione nel corpus normativo della Legge Fallimentare. In sede di riforma operata con il d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, il legislatore ha infatti sostituito il Capo IX della legge n. 267/1942, precedente dedicato all’istituto della riabilitazione civile, introducendo agli artt. 142, 143 e 144 la disciplina dell’istituto de quo. Per edebitazione si intende il beneficio della liberazione del fallito persona fisica dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti nel corso della procedura, in presenza delle condizioni indicate all’art. 142, comma 1. La ratio sottesa all’istituto in esame è da rinvenire nell’intenzione di consentire all’imprenditore fallito di reinserirsi nel sistema economico, eventualmente avviando una nuova attività economica, previa liberazione dai debiti rimasti non soddisfatti all’esito della procedura concorsuale. Come messo in luce dalla giurisprudenza di merito, l’esdebitazione costituisce il “punto di equilibrio” tra l’obiettivo, proprio della procedura fallimentare, del soddisfacimento integrale dei creditori del soggetto fallito e l’esigenza di un tempestivo rientro di questi nel circuito economico [3]. Mediante la concessione del beneficio de quo, pertanto, il fallito persona fisica è posto al riparo da eventuali azioni individuali esercitabili dal creditore, in tutto o in parte insoddisfatto, dopo la chiusura della procedura fallimentare. In altri termini, esso rende inaggredibile il patrimonio del fallito dalle azioni esecutive dei creditori, i quali, come si evidenzierà meglio infra, potranno sod­disfare la propria pretesa creditoria soltanto nei confronti dei garanti od eventuali coobbligati del debitore. Così definita, l’esdebitazione appare pertanto una deroga al principio accolto dall’art. 120, comma 3, legge fall., a norma del quale «i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 142 e seguenti». A norma dell’art. 142 legge fall., il beneficio dell’esdebitazione può essere concesso al «fallito persona [continua ..]


NOTE