Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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Il ruolo del professionista delegato (di Maria Maccarrone)


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SOMMARIO:

1. Evoluzione delle attività delegate - 2. Evoluzione normativa - 3. Riflessioni fase della vendita ancora poco efficace - 4. Natura della delega - 5. Compiti del delegato - 6. Revoca della delega


1. Evoluzione delle attività delegate

L’evoluzione delle attività delegate in sostituzione talora del Giudice del­l’Esecuzione, talora della Cancelleria hanno reso più incidenti il ruolo del professionista delegato. La delega delle operazioni di vendita (attività in precedenza di competenza esclusiva del giudice), é stata dapprima estesa ai soli notai, e successivamente anche ad avvocati e commercialisti. Nonostante qualche perplessità affacciata in dottrina, in base a una corretta interpretazione della legge professionale devono intendersi compresi in que­st’ulti­ma categoria sia i dottori commercialisti sia i ragionieri e periti commerciali. La scelta del delegato deve farsi tra coloro che hanno dato la propria disponibilità a ricevere incarichi e risultano pertanto iscritti negli elenchi di cui al­l’art. 179-ter disp. att., predisposti dai rispettivi consigli dell’Ordine, tenuti dal Presidente del Tribunale e aggiornati ogni triennio. Con l’ampliamento delle funzioni delegate si è passati dal potere discrezionale di valutare le convenienze dell’offerta ex art. 572, 3° comma, c.p.c., alla possibilità di delegare l’intera fase di distribuzione del prezzo e ivi compreso la dichiarazione di esecutività del progetto non contestato, l’ordine di pagamento. Restano in ogni caso riservate al giudice le risoluzioni delle controversie distributive. Egualmente è riservata al giudice, come per il passato, la dichiarazione di decadenza dell’aggiudicatario, l’amministrazione giudiziaria e l’emissione del decreto di trasferimento Con l’avvio del Portale delle vendite pubbliche al delegato verranno affidati nuovi e gravosi compiti. In particolare con riferimento alle modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche previse dall’art. 161-quater delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile introdotto dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, al fine di eseguire le previste pubblicazioni il delegato dovrà espungere tutti quei dati che, in ossequio alla disciplina della privacy, devono essere omessi, nonché procedere al caricamento dell’ordinanza di vendita, degli avvisi di vendita e della perizia per la pubblicità prevista dall’art. 490, 1° comma, c.p.c. Anche se le attuali disposizioni prevedono come dato obbligatorio da inserire per la [continua ..]


2. Evoluzione normativa

Con la legge n. 302/1998 è stata introdotta la delega per le operazione di incanto ai notai. Questa prima innovazione di prefiggeva l’obiettivo della riduzione dei tempi processuali. Successivamente, con tutta una serie di normative introdotte a partire dal 2005, si è indicata una linea di tendenza verso il trasferimento all’esterno degli uffici finanziari di funzione giurisdizionali al fine di fornire un nuovo impulso alla riduzione dei tempi del processo civile. Con le leggi del 14 maggio 2005, n. 80 e 28 dicembre 2005, n. 263 il contenuto delle delega viene ampliato prevedendo la normale nomina del professionista a custode dell’immobile, viene de plano individuata la modalità senza incanto come preferibile e tale modalità viene estesa anche ai notai. Con il d.l. n. 35/2005 si introduce l’affidamento delle operazioni di vendita anche a professionisti diversi dai notai e in particolare a: – avvocati, – dottori commercialisti o esperti contabili. Rimane ferma l’iscrizione negli appositi elenchi. Le successive riforme che hanno investito il processo esecutivo sono state introdotte prima con il d.l. 27 giugno 2015, n. 83, recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”, convertito con modificazioni nella l. 6 agosto 2015, n. 132, e successivamente con il d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni nella l. 30 giugno 2016, n. 119. Tali norme hanno apportato nuove e importanti modifiche alla disciplina relativa alle vendite esecutive al fine di apportare maggiore celerità, efficienza e trasparenza al processo esecutivo. Tali norme hanno spinto verso la definitiva obbligatorietà delle vendite telematiche, dalla pubblicità, alla presentazione delle offerte fino all’espletamento della gara. Al fine di non generare confusione quando si parla di vendite telematiche è importante distinguere tra pubblicità effettuata ai sensi dell’art. 490, 1° comma, c.p.c. e vendita telematica (dalla presentazione dell’offerta fino all’esple­ta­mento della gara). 2.1. Pubblicazione sul portale delle vendite L’art. 490 c.p.c., che, al comma 1, disciplina il regime della pubblicità degli avvisi, a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 132/2015, prevede che quando la legge [continua ..]


3. Riflessioni fase della vendita ancora poco efficace

Lo scorso 8 settembre a Siena è stato presentato dall’associazione T.S.E.I. (come tavolo di studio delle esecuzioni immobiliari), uno studio sulla durata delle procedure esecutive individuali in Italia. Dallo studio nel quale sono state esaminate tutte le esecuzioni immobiliari ancora pendenti sono emerse indicazioni estremamente interessanti. Si premette che le elaborazioni sono state il riflesso della situazione reale dei procedimenti in corso i cui dati sono stati estratti dal punto di accesso del Ministero della Giustizia che consente una consultazione “pubblica” dei registri. Dopo aver apportato le necessarie scremature ai dati raccolti, per l’ela­bo­razione dei dati sono state individuate 5 fasi in cui suddividere l’intero processo esecutivo più una residuale: – avvio: dall’iscrizione a ruolo alla nomina del CTU; – CTU: dalla nomina del ctu alla pubblicazione della prima asta; – vendita: dalla pubblicazione della prima asta al decreto di trasferimento; – distribuzione: delle somme dal decreto di trasferimento alla distribuzione del ricavato; – estinzione: dalla distribuzione del ricavato al passaggio in archivio; – non fasi (eventi accessori che non hanno collocazione temporale specifica come ad esempio sostituzione del giudice, atto non codificato etc.). Prendendo in considerazione le esecuzioni che sono state chiuse nell’anno 2016, è emerso che solo il 40% circa del tempo dall’avvio dell’intera procedura alla sua estinzione è legato alla fase della vendita. La durata di circa 3 anni e mezzo della procedura è influenzata dall’effi­cienza del tribunale e dei suoi ausiliari nonché dalla appetibilità dell’immobile oggetto di vendita e dagli strumenti utilizzati per la sua divulgazione. La durata varia inoltre in base se sia avvenuta o meno la vendita. Nonostante tutte le evoluzioni che sono intervenute nel procedimento esecutivo nel cercare di comprimere al massimo il periodo delle esecuzioni, la fase della vendita rappresenta meno del 50% dell’intero procedimento esecutivo. Ritengo che sia proprio questa la fase dove si dovrebbero maggiormente incentrare gli sforzi dei Tribunali nonché degli ausiliari. Lo studio ha altresì evidenziato che, sempre con riferimento nell’ambito delle procedure chiuse nel 2016, le vendite si [continua ..]


4. Natura della delega

Per quanto riguarda la natura della delega, i riferimenti si individuano nel­l’art. 591-bis c.p.c. per le esecuzioni immobiliari, mentre per le esecuzioni mobiliari la norma di riferimento è rappresentata dall’art. 534-bis c.p.c. La delega fornisce la misura dei poteri conferiti al delegato e dipende da quanto è stato effettivamente inserito nell’ordinanza di delega, esistono contenuti minimi ma poi ogni Tribunale, adotta deleghe più o meno articolate. Ha efficacia esterna poiché gli atti compiuti dal professionista nell’eser­cizio dei poteri delegati sono già idonei ad esplicare gli effetti processuali e sostanziali senza necessità di essere recepiti in un provvedimento del delegante; l’art 591-ter c.p.c prevede solo che quando nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il quale provvede con decreto. Dubbi potrebbero sorgere nell’ipotesi di adempimenti fuori delega. Ci si potrebbe chiedere se la scadenza del termine assegnato implica la cessazione degli effetti della delega, invalidando gli atti compiuti dopo la scadenza? A tale problematica comunque il Tribunale di Padova con sentenza del 09 ottobre 2015 risponde negativamente. L’art. 591-bis, 4° comma, c.p.c. indica tutte le attività che devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell’esecuzione sono eseguite dal professionista delegato in sostituzione del cancelliere. Quindi molto spesso quando leggiamo “adempimento del giudice”, in base all’art. 591-bis, 4° comma, c.p.c. possiamo leggere “adempimento del delegato” se questo è inserito nella delega. Il giudice, sempre in base al disposto dell’art. 591-bis c.p.c. con l’ordi­nan­za con la quale si provvede all’istanza di vendita, dovrà delegare un notaio, un avvocato o un commercialista, iscritti agli elenchi di cui all’art. 179-ter delle disposizioni attuative c.p.c


5. Compiti del delegato

L’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione autorizza la vendita forzata del bene e nomina il delegato deve avere un contenuto minimo (art. 591-bis, 1° comma, secondo periodo c.p.c): – il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate; – le modalità della pubblicità; – il luogo di presentazione delle offerte d’acquisto; – il luogo ove si procede all’esame delle offerte e alla gara tra gli offerenti e alle operazione dell’eventuale incanto. Inoltre con la medesima ordinanza il GE stabilisce l’effettuazione con modalità telematiche del versamento della cauzione, della presentazione delle offerte, dello svolgimento della gara oltre al pagamento del prezzo.. È previsto una deroga all’uso delle modalità telematiche in caso di pregiudizio per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura Per la decorrenza di tali modalità si rinvia al paragrafo sulla vendita telematica. Inoltre il professionista delegato ex art. 591-bis, 3° comma, c.p.c. provvede: 1) alla determinazione del valore dell’immobile a norma dell’art. 568, 1° comma, c.p.c., tenendo anche conto della relazione redatta dall’esperto nominato dal giudice ai sensi dell’art. 569, 1° comma, c.p.c., e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell’art. 173-bis, 4° comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice; 2) agli adempimenti previsti dall’art. 570 c.p.c. (avviso di vendita) e, ove occorrenti, dall’art. 576, 2° comma; 3) in caso di vendita senza incanto alla deliberazione sull’offerta a norma dell’art. 572 e se vi sono piu’ offerte, a eseguire la gara ci cui all’art. 573 c.p.c. nonché agli ulteriori adempimenti di cui all’574 c.p.c.; 4) alle operazioni dell’incanto e all’aggiudicazione dell’immobile a norma dell’art. 581 c.p.c.; 5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all’art. 583 c.p.c.; 6) alla decisione sulle offerte eventualmente pervenute dopo l’incanto a norma dell’art. 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all’art. 585 c.p.c., 2° comma (in caso di aggiudicazione del bene a un creditore ipotecario o di autorizzazione all’assunzione da parte [continua ..]


6. Revoca della delega