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Il Tribunale di Roma, con Sentenza dell’8 giugno 2018, si è espresso in tema di società cancellata volontariamente dal Registro delle Imprese, in pendenza di giudizio. Il Tribunale, riprendendo l’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 6070, 6071, 6072/2013, ha osservato che «in caso di cancellazione volontaria di una società dal registro delle imprese, effettuata in pendenza di un giudizio introdotto dalla società medesima, si presume che quest’ultima abbia tacitamente rinunciato alla pretesa relativa al credito, ancorché incerto ed illiquido, per la cui determinazione il liquidatore non si sia attivato, preferendo concludere il procedimento estintivo della società». La presunzione in questione comporta che «non si determini alcun fenomeno successorio nella pretesa “sub iudice”, con conseguente esclusione della legittimazione dei soci della società estinta (cfr. Cass. 15.782/2016)».