Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
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Segnalazioni illegittime in centrale rischi della Banca d'Italia: percorsi giurisprudenziali (di Massimo Scarabello)


Il presente scritto si propone di offrire, dopo una breve introduzione sulle fonti regolatrici, una panoramica generale degli orientamenti giurisprudenziali, di legittimità e merito, più e meno recenti, in ordine a presupposti e forme della segnalazione alla centrale dei rischi della Banca d’Italia da parte degli intermediari finanziari, nonché sulle conseguenze rispetto alla illegittima segnalazione e sui rimedi giurisdizionali esperibili.

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SOMMARIO:

1. La centrale dei rischi istituita presso la Banca d'Italia - 2. I primi atteggiamenti della giurisprudenza di fronte alle lamentate illegittime segnalazioni - 3. Gli sviluppi successivi e i principali orientamenti - 4. Il presupposto della segnalazione. L'insolvenza e la sofferenza - 5. Le forme della segnalazione - 6. La natura della responsabilità da segnalazione illegittima - 7. Il risarcimento del danno - 8. Aspetti processuali


1. La centrale dei rischi istituita presso la Banca d'Italia

Numerose le fonti che regolano il funzionamento della centrale dei rischi. È dalla lettura delle stesse che si ricavano, in sintesi, i seguenti principi. La Banca d’Italia raccoglie e detiene le informazioni periodiche che vengono inviate dagli intermediari finanziari in ordine all’esposizione nei confronti dei propri affidati. I finanziatori e gli intermediari che intendano acquisire informazioni sui consumatori che abbiano richiesto o ricevuto un finanziamento, e ai soli fini della valutazione del “merito di credito” di quel consumatore, possono accedere alle informazioni contenute nella banca dati tenuta dalla Banca d’Italia. Diverse sono le tipologie di segnalazioni, ovvero le categorie di censimento, esse variano per i crediti per cassa e per i crediti di firma. Quanto alle prime (rilevanti per l’esposizione che ci si propone in questa sede), secondo la Sezione II della Circolare Banca d’Italia n. 139/1991, aggiornamento giugno 2016, si individuano: rischi autoliquidanti, rischi a scadenza, rischi a revoca, finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari, sofferenze. L’aspetto più rilevante, come si vedrà, è la segnalazione previa valutazione di appostazione “a sofferenza”, concetto che si rinviene espressamente nelle Istruzioni della Banca d’Italia ma che non è definito esplicitamente (salvo un richiamo all’“insolvenza”, che pone più problemi di quanti ne risolva), sì da lasciare spazio a diverse interpretazioni. Più nel dettaglio, quanto alle fonti, la centrale dei rischi è stata istituita presso la Banca d’Italia con delibera CICR 16 maggio 1962. Si tratta di un sistema informativo che concentra le informazioni sugli affidamenti concessi da ciascun intermediario ai singoli clienti (persone fisiche e giuridiche) per la successiva restituzione agli intermediari stessi dell’indebitamento globale dei rispettivi clienti verso il sistema (c.d. posizione globale di rischio). Gli intermediari partecipanti al servizio sono le banche iscritte nell’albo di cui all’art. 13 T.U.B. e gli intermediari finanziari iscritti nell’albo e/o nell’e­lenco speciale di cui, rispettivamente, agli artt. 64 e 107 T.U.B., i quali esercitino in via esclusiva o prevalente l’attività di finanziamento sotto qualsiasi forma (come definita [continua ..]


2. I primi atteggiamenti della giurisprudenza di fronte alle lamentate illegittime segnalazioni

Le pronunzie di merito più risalenti negavano decisamente ingresso a qualsivoglia tutela giudiziale, d’urgenza ovvero ordinaria, ritenendo la segnalazione “atto dovuto” e insussistente per converso una posizione soggettiva tutelabile in capo al soggetto segnalato (cfr. Trib. Crotone, 23 gennaio 1993 – in Banca, borsa e titoli di credito, 1994, II, 595 – Trib. Roma, 3 novembre 1995, in Banca, borsa, cit., 1997, II, 492). La decisione del Tribunale di Roma, poi, indicava in termini deontici la segnalazione, rimettendo al “prudente apprezzamento” della banca la valutazione della situazione di “sofferenza” che ne costituiva il presupposto (cfr., in punto, infra). Era già sul piano sostanziale, prima ancora che processuale, che si negava una posizione soggettiva rilevante e tutelabile in capo al cliente per questo tipo di attività della banca. Contemporaneamente a tali orientamenti negativi, si stavano sviluppando però nuove interpretazioni che ritenevano rilevante, sotto il profilo della responsabilità degli istituti bancari (poi si vedrà che tipo di responsabilità), l’agire corretto della banca nella valutazione circa l’effettiva sussistenza del presupposto della segnalazione. Argomenti che evidentemente ruotavano intorno ai concetti di “sofferenza” o “insolvenza” ed alla relativa corretta ponderazione da parte della banca. Merita in proposito di essere segnalata l’ordinanza Trib. Cagliari, 28 novembre 1995 (in Riv. giur. Sarda, 1997, 96). La decisione, resa in sede di reclamo avverso provvedimento ex art. 700 c.p.c., afferma importanti principi. Da un lato – e tale aspetto si approfondirà infra – ammette che sia tutelabile in via d’urgenza la situazione soggettiva di cui il privato illegittimamente segnalato lamenta la violazione. Dall’altro, sul piano sostanziale, individua la possibilità di una segnalazione illegittima (in quel caso si trattava di una esposizione inesistente) con la conseguente illegittima compressione del diritto del soggetto e l’idoneità a pregiudicarla irrimediabilmente. Nello specifico, il provvedimento cagliaritano delinea i primi percorsi argomentativi in ordine al tipo di responsabilità della banca (extracontrattuale ovvero contrattuale) ed al merito della illegittima segnalazione. Sotto [continua ..]


3. Gli sviluppi successivi e i principali orientamenti

I provvedimenti sopra segnalati risalgono ad un momento storico in cui il contenzioso bancario non era, come è invece oggi, un fenomeno a sé stante nell’ambito del contenzioso civile. Ciò spiega perché in quel periodo non molte sono state le pronunzie che hanno affrontato la questione della illegittima segnalazione alla centrale dei rischi. Occorrerà attendere qualche anno per trovare invece una ricca produzione giurisprudenziale sul tema. Ecco dunque gli sviluppi interpretativi successivi e i principali temi dibattuti dalla giurisprudenza sul tema oggetto dello studio.


4. Il presupposto della segnalazione. L'insolvenza e la sofferenza

Si è visto che accanto a elementi per così dire certi, al ricorrere dei quali la segnalazione è obbligatoria e sostanzialmente non contestabile (a meno che non si rilevi l’erroneità del dato contabile/finanziario attribuito al cliente, che ha determinato la segnalazione), il presupposto legittimante la indicazione a centrale rischi è la appostazione a “sofferenza” della posizione. Si tratta di posizioni nei confronti di “soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni equiparabili” (cfr. Circolare Banca d’Italia n. 139/1991, cit.) La segnalazione rimanda dunque ad un primo dato definitorio, “soffferenza” che a sua volta richiama un ulteriore elemento – l’“insolvenza” – quale suo presupposto. Ora, a prima vista – trattandosi dell’utilizzo di un termine proprio – si potrebbe pensare alla necessità di riferirsi all’insolvenza quale definita nell’art. 5 l. fall. Diversi sono tuttavia gli elementi che rendono quanto meno dubbia l’op­portunità di trattare l’insolvenza di cui ai fini che qua interessano come l’in­solvenza-presupposto per la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore. Invero, si deve muovere da un dato di contesto indubbiamente rilevante. La descrizione dell’insolvenza di cui alla disciplina fallimentare è finalizzata a consentire di individuare il presupposto perché si apra quella fase anomala della vita dell’impresa finalizzata a dar soddisfazione ai creditori. Ciò che avviene quando gli “inadempimenti” o gli altri “fattori esteriori” dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare reglarmente le proprie obbligazioni. Nell’ambito dell’obbligo di segnalazione della sofferenza, invece, il contesto è tutt’affatto differente: si tratta di verificare il momento nel quale la difficoltà del debitore renda opportuna (e necessaria) la “centralizzazione” di tale notizia, per consentire le opportune valutazioni al sistema bancario e finanziario. Evidente che una segnalazione effettuata nel momento dell’insolvenza “fallimentare” rischierebbe di frustrare le finalità stesse per cui la segnalazione è prevista, in quanto giungerebbe “troppo [continua ..]


5. Le forme della segnalazione

L’art. 4, comma 7 del “Codice di Deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti” approvato dal Garante della Privacy del 2004 e in vigore dal primo gennaio 2005 prevede che l’interessato-segnalando debba essere preavvertito dell’imminente segnalazione. L’aggiornamento di aprile 2011 della più volte citata Circolare della Banca d’Italia n. 139/1991, concernente le Istruzioni per gli intermediari partecipanti al sistema informativo, introduce anche per la centrale dei rischi della Banca d’Italia l’obbligo dell’informativa preventiva, ma con talune limitazioni: solo se si tratta di un cliente consumatore e solo se la segnalazione è relativa ad un inadempimento persistente ovvero ad una sofferenza. Ora, va subito evidenziato che il par. 1.5 del Capitolo II della medesima Circolare – aggiornamento giugno 2016 – prevede che le «Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza». Ci si potrebbe dunque chiedere se la segnalazione a sofferenza prescinda dalla natura di consumatore del cliente, ai fini dell’obbligo della segnalazione preventiva, posto che in tale parte della Circolare la limitazione non è contemplata, a differenza che nella parte generale e afferente l’obbligo di informativa. Trattandosi peraltro di fonte di rango subordinato, non idonea a produrre diritti e obblighi ma indirizzante il comportamento dei sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia (solo se conforme a legge), risulta in ogni caso difficile individuare la creazione di situazioni giuridiche soggettive ovvero la relativa violazione sulle sole previsioni della Circolare. Si vedano dunque gli orientamenti in punto espressi dalla giurisprudenza. Trib. Foggia, 15 novembre 2014, deriva l’obbligo di preavviso della segnalazione in caso di appostazione a sofferenza dal testo delle disposizioni sopra citate nonché dall’applicazione del principio di buona fede (nell’esecuzione del rapporto). Ove l’iscrizione e la segnalazione non sia automatica (al verificarsi di elementi certi) ma comporti una valutazione più o meno discrezionale da parte dell’istituto e comunque ad ampio [continua ..]


6. La natura della responsabilità da segnalazione illegittima

Sino a questo momento si è detto del presupposto della segnalazione, della sua forma ed in specie dell’obbligo di preavviso in determinate situazioni, della ammissibilità di un sindacato giurisdizionale sul merito alla segnalazione stessa (cfr. infra più approfonditamente), ed occorre ora giungere a quello che forse è il tema di maggior interesse, anche teorico, ossia la natura della responsabilità dell’intermediario ove si constati che la segnalazione non dovesse essere effettuata. Tale tema è peraltro strettamente connesso con quello inerente l’indivi­duazione del tipo di tutela che viene riconosciuta in simili casi al cliente oggetto di illecita segnalazione. A fronte dei più risalenti orientamenti che negavano tout court la sindacabilità della attività di segnalazione dell’intermediario (cfr. supra), quasi che la posizione contrattuale del privato rispetto all’istituto di credito potesse degradare a interesse semplice a fronte, verosimilmente, di una attività in cui l’ele­mento finalistico di natura pubblicistica era inteso in modo particolarmente pregnante, in coerenza con l’evoluzione interpretativa di cui si è fatta menzione, è necessariamente mutata la qualificazione delle posizioni soggettive coinvolte e, per conseguenza, la natura della responsabilità da illecito consistente nella illegittima segnalazione. La già citata Trib. Cagliari, 28 novembre 1995, riconosce che la responsabilità dell’intermediario per la illegittima segnalazione possa assumere sia natura contrattuale che extracontrattuale, a seconda che il rapporto fra le parti sia o meno già in atto. In altri termini, ove il rapporto sia in corso, i doveri di comportamento corretto e secondo buona fede che circondano le obbligazioni principali dedotte nel rapporto contrattuale impongono che, a fianco della valutazione circa la scor­rettezza della segnalazione, sia ravvisabile una responsabilità contrattuale del­l’intermediario produttiva (potenzialmente, cfr. infra) di un danno risarcibile. Ove invece il rapporto non sia in essere, perché, ad esempio, la Banca ha risolto il rapporto e in seguito provveduto alla segnalazione, non di meno il fatto della segnalazione, se illecito, è in ogni caso produttivo di un danno ingiusto [continua ..]


7. Il risarcimento del danno

Il tema è strettamente connesso a quello della natura della responsabilità per illegittima segnalazione e va esaminato congiuntamente a quello inerente l’onere della prova del danno subito per effetto del comportamento dell’in­termediario. Sotto questo aspetto, giova subito indicare che la giurisprudenza in materia non è unitaria, e si registra una tesi che ritiene che, una volta dimostrata l’il­legittimità della segnalazione, il danno sia sussistente e risarcibile, senza bisogno di prova alcuna del pregiudizio subito (danno in re ipsa), accanto a un’al­tra che, almeno quanto al danno patrimoniale, reputa necessario che il cliente provi specificamente quali conseguenze negative siano derivate per effetto della segnalazione illegittima. La prima tesi riconnette l’an del danno alla violazione in quanto tale. La stessa illegittima segnalazione è di per sé un danno risarcibile, in quanto «crea una lesione del diritto di impresa, potendo creare difficoltà insormontabili all’imprenditore che voglia accedere al credito bancario» (cfr. Trib. Brindisi, 20 luglio 1999, in www.studiotanza.it – estr. luglio 2016), ovvero incide sul regime di libera concorrenza, potendo ingiustamente avvantaggiare imprese concorrenti che godono di aperture di credito precluse alla impresa ingiustamente segnalata. Nello stesso senso, Trib. Bari, 26 marzo 2012, Trib. Novara, 18 maggio 2010 (in www.studiotanza.it – estr. luglio 2016). Si tratta di affermazioni di principi che poggiano, per lo più, sulla lesione al diritto alla reputazione e all’onore del soggetto leso ed in questo caso esonerano il danneggiato dalla rigorosa prova del danno, che sarà risarcito in via equitativa. Vedi anche Trib. Roma, 21 maggio 2014 (in www.ilcaso.it/bancario/principale.php?id_cont=6-2 – estr. luglio 2016), Trib. Firenze, 21 aprile 2014 (ibidem), tutte in questo senso. Di contro, si registra un differente orientamento, che pretende la prova rigorosa del danno subito da parte del soggetto, imprenditore ovvero persona, che è stato ingiustamente segnalato. Si vedano in questo senso Trib. Milano, 8 agosto 2005 (in Banca, borsa e titoli di credito, 2007, 4, 2, 453), Trib. Bologna, 25 maggio 2005 e, più di recente, Trib. Torino, 2 luglio 2015 [continua ..]


8. Aspetti processuali