Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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La responsabilità dell'avvocato (di Guido Bonfante, Professore Ordinario f.r. di Diritto Commerciale presso l’Università di Torino.)


L’autore interviene in materia di responsabilità dei professionisti, avuto particolare riguardo agli avvocati. Obiettivo dello scritto è, infatti, tracciare un quadro dei casi principali in cui è riscontrabile una responsabilità dell’avvocato nell’esercizio della sua attività. In tale prospettiva, vengono, dapprima, esaminate le norme generali di riferimento della materia, con evidenziazione delle specifiche relative alla professione forense. Fatta questa premessa di carattere generale, l’autore prosegue la trattazione analizzando le principali ipotesi di responsabilità, unitamente alla casistica giurisprudenziale di riferimento. Da ultimo, l’intervento si conclude con un cenno alla validità della copertura assicurativa professionale.

Civil liability of the lawyer

The speech addresses the issue of professional liability, with specific reference to lawyers. In fact, it aims to highlight the most common cases in which a liability may occur during the forensic activity. In this perspective, at the beginning, the general lines of the legal framework are examined, highlighting the specifications relating to the forensic profession. Subsequently, after this general premise, the author examines the main cases of liability and the relevant case law in this field. Lastly, the speech ends with a hint of the professional indemnity insurance.

SOMMARIO:

1. Una premessa - 2. Le principali ipotesi di responsabilità - 3. La casistica giurisprudenziale - 4. Una conclusione (breve)


1. Una premessa

Le norme di riferimento sulla responsabilità dei professionisti e in particolare dell’avvocato sono, come noto, rappresentate dall’art. 1176 c.c. secondo comma e dall’art. 2236 c.c. L’art. 1176 c.c. afferma che nell’adempimento delle obbligazioni la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata, mentre, aggiunge l’art. 2236 c.c., se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà il prestatore d’opera non risponde dei danni se non nei casi di dolo o colpa. Si tratta di una norma quest’ultima, che può rappresentare in certe situazioni un’autentica ancora di salvezza. Chiunque infatti legga, ad esempio, il recente decreto Cura Italia d.l. n. 18/2020 (ma non solo purtroppo) e poi debba redigere dei pareri in ordine all’interpretazione di alcune norme può probabilmente farsi scudo di tale disposizione attesa l’obiet­tiva “oscurità” di alcuni articoli del citato decreto. In generale il tipo di attività che riguarda gli avvocati consiste in un’ob­bligazione di mezzi e non di risultato, e dove quindi la responsabilità scatta quando vi sia violazione del parametro della c.d. diligenza media e dove la responsabilità comprende anche gli errori eventualmente compiuti dai collaboratori.


2. Le principali ipotesi di responsabilità

Fatta questa premessa generale, volendo tracciare un sommario quadro delle principali ipotesi di responsabilità va detto che la maggior parte di esse sono collegate alle omissioni come quella di dimenticare di impugnare una sentenza o di omettere una notifica, di depositare le memorie 183 c.p.c., le conclusionali e via discorrendo. A margine di questo nucleo principale si collega poi il tema dell’accertamento del danno da omissione in cui occorre verificare il nesso causale fra l’omissione e il danno verificato, tenendo altresì conto di criteri probabilistici circa il verificarsi dell’evento dannoso anche in assenza dell’attività omissiva. Un secondo caso di responsabilità concerne l’assunzione di linee difensive sbagliate e dove questa responsabilità non viene meno qualora sia il cliente a sollecitare quella determinata linea difensiva spettando solo all’avvocato scegliere la strada più corretta. Si tratta di un tipo di responsabilità di questi tempi di crisi assai insidioso atteso che la scarsità di lavoro può indurre il professionista ad assecondare i desiderata del cliente. Un ulteriore caso di responsabilità riguarda infine l’ignoranza delle leggi. Si tratta di una responsabilità in cui di questi tempi è facile incorrere attesa l’alluvione legislativa che si è abbattuta sui giuristi. Peraltro questo errore non è sempre causa di responsabilità in quanto, se l’interpretazione è opinabile, entra in funziona il riferito “scudo” dell’art. 2236 c.c.


3. La casistica giurisprudenziale

Le fattispecie di responsabilità fin qui sommariamente esposte in via generale trovano a loro volta conferma nella disamina delle principali e più recenti sentenze in argomento. È così per quanto riguarda la natura della responsabilità una recentissima sentenza del Tribunale di Milano, la n. 7957 del 3 settembre 2019, afferma che ai fini del giudizio di responsabilità rileva non tanto il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista avvocato ha svolto la propria attività e in termini analoghi si è espresso il Tribunale di Rimini (Trib. Rimini, 19 novembre 2019 n. 928) affermando che il professionista non è tenuto a garantire l’esito favorevole auspicato dal cliente. Ancora il Tribunale di Torino con la sentenza n. 3897 dell’8 agosto 2019, nel sottolineare la natura di obbligazione di mezzi e non di risultato della prestazione professionale dell’avvocato, deduce che la responsabilità non può essere desunta ipso facto dal mancato raggiungimento del risultato utile e, conseguentemente, la soccombenza in causa non assume ai fini della valutazione della diligenza rilievo alcuno. Ancora sempre nell’ambito della natura di obbligazione di mezzi e non di risultato una serie di sentenze insistono sul fatto che il cliente che deduce in giudizio un danno derivante dall’inesatto adempimento del mandato professionale ha l’onere di provare il danno e il nesso di causalità tra questo inadempimento e il danno stesso (così Trib. Milano 10 giugno 2019, n. 5548, Trib. Torino, 11 luglio 2019, n. 3422, Trib. Milano 20 febbraio 2020, n. 1640, Trib. Grosseto 28 febbraio 2020, n. 86, Trib. Cosenza, 6 marzo 2020, n. 509). A sua volta la Cassazione con la sentenza del 28 novembre 2019, n. 31187 ha statuito che quando si assume l’esistenza di responsabilità non basta solo l’ac­certamento del nesso di causalità tra omissione ed evento dannoso, ma occorre anche verificare che quella omissione sia stata decisiva per creare un danno. Occorre cioè procedere a una valutazione prognostica circa il probabile esito favorevole dell’azione giudiziaria che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente eseguita, ma l’onere probatorio sul fatto che essa avrebbe avuto un esito favorevole grava sul soggetto danneggiato. Su questa [continua ..]


4. Una conclusione (breve)