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Con sentenza n. 38115 depositata il 13 settembre 2019 (ud. del 16 luglio 2019), la Quinta Sezione della Corte di Cassazione ha precisato che il reato contestato alla persona fisica deve corrispondere a quello chiamato a fungere da presupposto per la responsabilità della persona giuridica. Di conseguenza, la separazione delle posizioni processuali di alcuni imputati del reato presupposto per effetto della scelta di riti alternativi non incide sulla contestazione formulata nei confronti dell’ente, né riduce l’ambito della cognizione giudiziale. Il giudice deve accertare la sussistenza o meno di tutte le condotte poste in essere dai coimputati, la cui posizione è stata stralciata, nell’interesse e a vantaggio dell’ente (cfr. Sez. VI, n. 49056/2017).