Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Le cooperative sociali e le imprese sociali (di Guido Bonfante)


Articoli Correlati: cooperative sociali

Le imprese sociali e le cooperative sociali sono a tutti gli effetti enti del terzo settore (i c.d. ETS) ancorché per essi la disciplina del codice del terzo settore (il c.d. CTS) sia ad essi applicabile solo in quanto compatibile e non derogata dalle leggi speciali che governano questi istituti. In particolare per quanto riguarda l’impresa sociale la legge di riferimento è rappresentata dal d.lgs. n. 112/2017 che è subentrato alla precedente normativa rappresentata dal d.lgs. n. 155/2006. I punti salienti del nuovo “vestito” dell’impresa sociale sono i seguenti. Innanzitutto statuisce l’art. 1 della nuova disciplina che possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati comprese le società di cui al libro V del codice civile. E quindi oltre ad associazioni e fondazioni, tutti i tipi di società, di persone e di capitale, previsti dal codice civile purché esercitino “in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività” (art. 1). Sono escluse dalla possibilità di costituire imprese sociali la società con unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche nonché gli enti i cui atti costitutivi limitino l’erogazione di beni e servizi in favore dei soci o degli associati. L’elenco dell’attività che l’impresa sociale può svolgere è estremamente vasto e copre in buona sostanza tutti i possibili interventi in campo sociale, sanitario, educativo, formativo, ambientale, abitativo (housing sociale), sportivo dilettantistico per non dire del microcredito, dell’agricoltura sociale e dell’ac­coglienza umanitaria. Inoltre, viene specificato, che rientra comunque nell’at­tività tipica di un’impresa sociale, indipendentemente dal suo oggetto, qualora vengano occupati alle proprie dipendenze almeno il 30% di lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell’art. 2, n. 99, del Reg. UE n. 651/2014 o comunque persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell’art. 112, comma 2, d.l. n. 50/2016, soggetti beneficiari di protezione internazionale, persone senza fissa dimora che versino in condizioni di povertà. Punto qualificante la nozione di impresa sociale è l’assenza di scopo di lucro da intendersi quale lucro in senso soggettivo. Di qui il divieto di corrispondere ad amministratori o sindaci compensi superiori a quelli percepiti in enti che operano in analoghi settori e condizioni, nonché il divieto di riconoscere ai lavoratori subordinati o autonomi compensi superiori del 40% [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio