Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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L'attività di monitoraggio dei piani di risanamento (di Luciano M. Quattrocchio-Valentina Bellando)


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SOMMARIO:

1. Premessa. La tassonomia dei controlli - 2. La tassonomia dei controlli. I nodi-radice e le loro declinazioni - 3. I documenti di best practice - 4. Il Protocollo dei Controlli Periodici - NOTE


1. Premessa. La tassonomia dei controlli

La tassonomia (dal greco taxis, “ordinamento”, e nomos, “norma” o “regola”) è, nel suo significato più generale, la disciplina della classificazione. In ambito matematico l’espressione “tassonomia” indica una struttura ad albero di categorie appartenenti a un dato gruppo di concetti. A capo della struttura c’è una categoria singola, il “nodo-radice”, le cui proprietà si applicano a tutte le altre categorie della gerarchia (sotto-categorie). I nodi sottostanti a tale radice costituiscono categorie più specifiche, le cui proprietà caratterizzano il relativo sottogruppo. Come si avrà modo di constatare più avanti, esiste un ordine gerarchico – una tassonomia – dei controlli sull’esecuzione del piano, che procede dal generale al particolare, muovendo da tre principali “nodi-radice”: il primo giuridico, il secondo tecnico e il terzo economico. La legge fallimentare riformata pone grande attenzione al tema del concreto e duraturo recupero, da parte dell’impresa in stato di crisi, di condizioni di stabile equilibrio economico, finanziario e patrimoniale. Trattasi di un equilibrio prospetticamente inteso che richiede notevole esperienza e robuste competenze in merito ai “nodi-radice” menzionati e di seguito inquadrati per sommi capi [1].


2. La tassonomia dei controlli. I nodi-radice e le loro declinazioni

2.1. Il nodo-radice giuridico e le sue declinazioni 2.1.1. La disciplina concorsuale di riferimento Il nodo-radice giuridico è costituito dalla disciplina. Le principali norme di riferimento sono di seguito richiamate: l’art. 67, comma 3, lett.d), l.f., il quale disciplina i c.d. “Piani attestati”; l’art. 182-bisl.f., in tema di “Accordi di ristrutturazione dei debiti”; gli artt. 160 ss. l.f., i quali contengono la disciplina del “Concordato preventivo”; l’art. 186-bisl.f., che regolamenta il cd. “Concordato preventivo con continuità aziendale”; l’art. 185 l.f., il quale contiene la disciplina dell’attività di monitoraggio del concordato preventivo; l’art. 186 l.f., che prevede le ipotesi di risoluzione del concordato preventivo. La disposizione da ultimo citata, nel disciplinare l’ipotesi della risoluzione per inadempimento, richiama all’attenzione la circostanza che il piano posto alla base dei tre strumenti di soluzione negoziale della crisi d’impresa poggia su una valutazione prognostica, che può essere sconfessata dalla dinamica reale dell’attività aziendale. Infatti, come è stato osservato: «… il piano deve apparire idoneo nel momento in cui viene formato; trattasi di una valutazione prognostica che può essere sconfessata dai fatti, ma che rileva secondo criteri oggettivi di analisi da parte del professionista attestatore»[2]; «risulta evidente che l’attestazione del professionista indipendente non equivalga alla garanzia che le iniziative elaborate dall’imprenditore in crisi siano poi compiutamente eseguite, né che le stesse si rivelino davvero idonee, ex post, a conseguire l’obiettivo del risanamento e, in parallelo, del regolare adempimento di tutte le obbligazioni discendenti dall’accordo»[3]; «il piano si configura come un atto dell’organo amministrativo, formalmente approvato ai sensi dell’art. 2381 co. 3 c.c., ed è specifico dovere degli amministratori delegati adeguare i comportamenti aziendali alle linee guida in esso riportate, così come è dovere dell’organo di controllo vigilare sul conforme comportamento degli amministratori. Nonostante il diligente operato degli amministratori, è però possibile che i risultati del piano non siano [continua ..]


3. I documenti di best practice

3.1. Il documento elaborato dall’Università degli Studi di Firenze. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Assonime. “Linee-Guida per il finanziamento alle imprese in crisi” [17] L’Università degli Studi di Firenze, di concerto con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e l’Assonime, ha recentemente pubblicato la seconda versione del Documento intitolato “Linee-Guida per il finanziamento alle imprese in crisi”, il quale contiene una serie di raccomandazioni, che in parte si discostano da quelle contenute nella prima versione. Come si osserva nel citato documento, possono assumere rilievo anche nella fase di esecuzione del concordato con continuità aziendale alcune raccomandazioni previste per la fase di esecuzione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, desunte – con minimali adattamenti – dalle raccomandazioni previste per la fase di esecuzione del piano di risanamento attestato. Si richiamano, in particolare, le seguenti: Raccomandazione n. 25 (Monitoraggio dell’esecuzione dell’accordo). È necessario che l’esecuzione dell’accordo sia costantemente monitorata dall’imprendi­tore per verificare il puntuale raggiungimento delle “milestone”. Quando le condizioni giustifichino i relativi costi, può essere opportuno investire del monitoraggio anche un comitato tecnico o una funzione creati ad hoc all’interno del­l’impresa, oppure un soggetto terzo, al fine di fornire ai creditori e ai terzi interessati al successo del piano un adeguato flusso informativo, ferme le esigenze di riservatezza di natura aziendale. La raccomandazione assume rilevanza soltanto nel caso di piano di risanamento e di accordo di ristrutturazione dei debiti. In tali casi, il monitoraggio sull’andamento del piano è rimesso, in prima istanza, all’impresa stessa. Tuttavia, allorché il piano sia particolarmente complesso e la dimensione degli interessi in gioco lo giustifichino, può essere opportuna l’individua­zione di un “agente” e/o la creazione di un “comitato tecnico”, composto da due o più professionisti di fiducia dell’impresa e dei creditori, che periodicamente verifichino l’attuazione del piano e il conseguimento dei suoi obiettivi. Ciò, pur non calmierando la [continua ..]


4. Il Protocollo dei Controlli Periodici

Per una più agevole attività di monitoraggio (o assurance), potrebbe essere opportuno predisporre un apposito sistema di controllo articolato in una serie di file in formato excel, contenenti le informazioni richieste dal tribunale e le loro necessarie declinazioni. In particolare, i file potrebbero essere come di seguito suddivisi: il primo contenente unacheck list di assurance dei requisiti di carattere giuridico; il secondo contenente unacheck list di assurance delle caratteristiche tecniche del piano, quali ad esempio lo status quo degli impianti, la manutenzione degli stessi (di cui viene monitorato l’organico, le ore dedicate, le retribuzioni ed i progetti di manutenzione) e l’attività di ricerca (articolata in organico, ore dedicate, retribuzioni e progetti di ricerca); il terzo contenente unacheck list di assurance di carattere aziendalistico, con controlli generali sugli adempimenti societari e fiscali, nonché su alcuni saldi ed indicatori rilevanti; il quarto contenente un prospetto diassurance degli aspetti lavoristici, al fine di monitorare l’organico, le variazioni dello stesso, le ore lavorate, le retribuzioni e le modificazioni contrattuali. Essi potrebbero essere, inoltre, integrati da altri due file recanti: unreport sui dati aziendali, mappati per singolo business di appartenenza, strutturato in modo tale da monitorare il conto economico, lo stato patrimoniale ed i flussi finanziari, con analisi comparativa degli scostamenti dalle previsioni; un prospetto di analisi comparativa degli scostamenti dal piano dei dati riferibili al personale nei diversi settori. Occorre precisare che, al fine di consentire l’analisi degli eventuali scostamenti utilizzando grandezze omogenee e tra di loro comparabili, nella predisposizione di tali documenti informativi risulta preminente l’adozione di uno schema compatibile con quello impiegato dai redattori del piano. In merito all’integrazione, vale inoltre la pena sottolineare che la predisposizione di un prospetto che assicuri il monitoraggio della liquidità aziendale, attraverso il presidio del circolante e l’analisi attenta degli investimenti, rappresenta un impegno fondamentale per chi è chiamato a leggere e interpretare i dati con l’obiettivo di assicurare la continuità [continua ..]


NOTE