Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
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Le associazioni e le fondazioni (di Maurizio Irrera-Marco Sergio Catalano)


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SOMMARIO:

1. Premessa. Gli inascoltati principi della legge-delega 6 giugno 2016, n. 106 in materia di riforma della disciplina di associazioni e fondazioni - 2. La disciplina delle associazioni e fondazioni del Terzo Settore - 3. Codice del Terzo Settore e Fondazioni di partecipazione - 4. Rapporti fra disciplina codicistica delle persone giuridiche e norme speciali per associazioni e fondazioni del Terzo Settore - NOTE


1. Premessa. Gli inascoltati principi della legge-delega 6 giugno 2016, n. 106 in materia di riforma della disciplina di associazioni e fondazioni

L’art. 1 della l. 6 giugno 2016, n. 106 aveva, fra l’altro, incaricato il legislatore delegato di operare una revisione della disciplina del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute o non riconosciute come persone giuridiche. Ai sensi del successivo art. 3, nel riformare tale disciplina avrebbe dovuto seguire una ricca ed articolata serie di linee direttive in tema di semplificazione del procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica; trasparenza ed informazione nei confronti degli associati e dei terzi; responsabilità dell’ente e dei suoi amministratori; partecipazione alla vita associativa e diritto di impugnazione delle delibere; applicazione della disciplina di società di capitali, co­operative e mutue assicuratrici alle fondazioni e associazioni esercenti prevalentemente attività di impresa; estensione della disciplina della trasformazione diretta e della fusione ad associazioni e fondazioni [1]. Come noto, la delega non è stata sfruttata, se non in modo parziale: il legislatore, infatti, da un lato, non ha toccato la normativa codicistica, limitandosi ad introdurre l’art. 42-bis c.c., che disciplina le operazioni straordinarie di fon­dazioni ed associazioni; dall’altro lato, ha introdotto un parallelo corpus normativo per regolamentare le persone giuridiche del Terzo Settore. Non vi è stata, dunque, alcuna revisione organica delle disposizioni di diritto comune, ma ad esse si è affiancata una disciplina di diritto speciale per gli enti appartenenti al Terzo Settore, contenuta agli artt. 20-31, d.lgs. n. 117/2017 (c.d. “Codice del Terzo Settore” o, nel seguito, “CTS”). Si tratta di una disciplina tendenzialmente organica, ma che comunque non pare del tutto autonoma rispetto a quella di diritto comune. Il che pone alcuni problemi di coordinamento tra normative, a partire dall’ambito di applicazione dell’una e dell’altra. Come noto, non tutte le associazioni e fondazioni rientrano nel Terzo Settore, ma anzi ve ne sono numerose e rilevanti, quali ad esempio le associazioni politiche, i sindacati e le associazioni di categoria, che l’art. 4, comma 2, CTS espressamente esclude dal novero degli enti del Terzo Settore. Per tali categorie di associazioni, pertanto, non troveranno applicazione le norme [continua ..]


2. La disciplina delle associazioni e fondazioni del Terzo Settore

Le norme sulle associazioni e fondazioni del Terzo Settore – che ai sensi dell’art. 20 CTS si applicano a tutti gli enti del Terzo Settore costituiti in forma di associazione o fondazione – si aprono, all’art. 21 CTS, con alcune previsioni di dettaglio relative all’atto costitutivo ed allo statuto, che sembrano avere natura integrativa rispetto a quanto previsto dall’art. 14 c.c. Quest’ul­tima norma, infatti, dispone che associazioni riconosciute e fondazioni possano essere costituite per atto pubblico o testamento [3]. L’art. 21 CTS, in effetti, non esplicita la necessità della costituzione in forma notarile, ma la lascia chiaramente sottintendere all’art. 22, comma 2, CTS, laddove richiede che il Notaio che abbia ricevuto l’atto costitutivo o pubblicato il testamento istitutivo di un’associazione o fondazione del Terzo Settore debba procedere ad effettuare una serie di controlli funzionali al rilascio della personalità giuridica con le forme previste dal CTS. L’atto costitutivo delle associazioni e fondazioni del Terzo Settore, oltre a dover rivestire la forma di atto pubblico o testamento, dovrà avere specifici requisiti formali, fra cui spiccano l’enunciazione dell’assenza dello scopo di lucro e delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite; l’in­dicazione dell’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale e, infine, la nomina dei primi organi sociali obbligatori e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove imposto dalla legge. Per il riconoscimento, l’art. 22, comma 2, CTS delinea un procedimento diverso e semplificato rispetto a quello previsto dal d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361: in questo caso, infatti, è previsto che il riconoscimento derivi dall’iscri­zione nel Registro unico nazionale del terzo settore, che dovrà essere effettuata, entro venti giorni, dal notaio che abbia ricevuto l’atto costitutivo o la pubblicazione di un testamento istitutivo di un’associazione o fondazione del terzo settore, comma 3, CTS, prevede inoltre che, ove il notaio non ritenga sussistenti i requisiti per l’iscrizione dell’atto costitutivo o dello statuto (oppure delle relative modifiche) nel Registro unico del terzo settore, debba darne comunicazione agli amministratori dell’ente o ai [continua ..]


3. Codice del Terzo Settore e Fondazioni di partecipazione

Il quadro legislativo delle associazioni e fondazioni del Terzo Settore sembrerebbe aver introdotto nell’ordinamento (ancorché limitatamente all’ambito del Terzo Settore) una prima regolamentazione delle c.d. fondazioni di partecipazione. Come noto, le fondazioni disciplinate nel libro primo del codice civile sono le c.d. “fondazioni di erogazione”, ovverosia un complesso di beni che il fondatore destina durevolmente ad un determinato scopo di pubblica utilità, rendendolo un autonomo centro soggettivo di imputazione di diritti e obblighi. In tale ambito, il fondatore può in qualche modo riservarsi inizialmente qualche facoltà, ma in ogni caso il patrimonio destinato alla fondazione viene distaccato da quello del fondatore e viene gestito nel miglior modo possibile in modo tale che gli utili di gestione possano essere utilizzati per il perseguimento delle finalità fondative. Da alcuni anni, peraltro, si sono diffuse nella prassi le c.d. “fondazioni di partecipazione”, le quali sono caratterizzate dalla coesistenza di più fondatori; dal carattere aperto e dalla conseguente formazione progressiva del patrimonio della fondazione, mediante successivi apporti da parte di aderenti ulteriori rispetto ai fondatori; dalla partecipazione di tutti i fondatori alla gestione della fondazione, mediante la creazione di organismi intermedi para-assembleari [12]. Ebbene, tale forma di fondazione pare trovare, seppure non espressamente, riconoscimento nel Codice del terzo settore: si pensi, infatti, a tutte le norme, quali ad esempio l’art. 23, ultimo comma, CTS in materia di ammissione di nuovi aderenti, che estendono la disciplina delle associazioni alle fondazioni che abbiano un organo assembleare (o un organo di indirizzo comunque denominato), in quanto compatibili e ove non derogate dello Statuto. È vero che non vi è un’espressa menzione di tale tipologia di fondazioni, ma è altresì vero che la presenza di un organo assembleare comunque denominato è caratteristica peculiare delle sole fondazioni di partecipazione. In questo senso, quindi, si può confermare che esse abbiano ricevuto indiretto riconoscimento da parte del legislatore.


4. Rapporti fra disciplina codicistica delle persone giuridiche e norme speciali per associazioni e fondazioni del Terzo Settore

Come si è avuto modo di anticipare, il legislatore della riforma ha delineato un sistema normativo ad hoc per le associazioni e fondazioni del Terzo Settore, il quale tuttavia non è del tutto autonomo ed indipendente rispetto a quello codicistico. Ne è una riprova esemplare la disciplina dell’assemblea, che nel Codice del Terzo Settore detta una serie di norme (dispositive) in materia di esercizio del diritto di voto, deleghe e partecipazione assembleare, ma nulla dice in merito ai quorum costitutivi e deliberativi. Ebbene, in tal caso non vi è alcun dubbio che le norme del Codice del Terzo Settore debbano essere integrate con le disposizioni di diritto comune, e segnatamente con l’art. 21 c.c., che indica i quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee associative. Non vi è alcun dubbio, dunque, che le norme speciali debbano essere integrate, ove necessario, dalla normativa codicistica. È lecito domandarsi, peraltro, se le norme speciali possano avere una sorta di vis expansiva che vada a regolare anche le associazioni e fondazioni di diritto comune. Ora, contro l’applicazione analogica o l’interpretazione estensiva milita il noto divieto di cui all’art. 14 preleggi, essendo evidentemente il Codice del Terzo Settore una norma speciale rispetto al codice civile. Tuttavia, si potrebbe osservare come talune disposizioni, quali ad esempio quelle sulla responsabilità degli amministratori, potrebbero essere intese come esplicitazione di principi generali validi anche per le associazioni e le fondazioni di diritto comune, arrivando così a riconoscere la natura trans-tipica di tali norme. Si tratta, peraltro, di suggestioni che meritano uno specifico e compiuto approfondimento, ma di rilevanza tale da non poter essere sottovalutate.


NOTE