argomento: News del mese - Diritto del Lavoro
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Con la nota 15 aprile 2019 n. 3734, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che le associazioni di promozione sociale che svolgono periodicamente attività di culto sono tenute ad esercitare detta attività in immobili a norma con la regolamentazione urbanistica. In particolare, il Ministero ha richiamato una recente pronunzia del Consiglio di Stato (Sez. VI, n. 6176/2018), il quale ha chiarito che l’associazione di promozione sociale, per la quale l’art. 71 del D.lgs. n. 117/2017 consente l’insediamento della sede in edifici con qualunque destinazione d’uso, non è autorizzata ad insediare un luogo di culto non occasionale o precario in aree e territori comunali non vocati, poiché - nel caso - lo scopo aggregativo tipico degli enti del terzo settore scolora rispetto ai dati di fatto che dimostrano anche il fine di culto perseguito, ma in modo urbanisticamente scorretto.