Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/12/2022 - Il p.m. può richiedere il fallimento (ora liquidazione giudiziale) quando abbia appreso la “notitia decoctionis” a prescindere dalla competenza del tribunale. La c.d. supersocietà di fatto: fallimento società socie

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 23 settembre 2022, n. 31999, depositata in data 28 ottobre 2022, ha chiarito che il pubblico ministero è legittimato a chiedere il fallimento dell’imprenditore, ai sensi dell’art. 7 l.f. in tutti i casi in cui abbia appreso istituzionalmente una “notitia decoctionis”, a prescindere dalla circostanza che il tribunale competente per la dichiarazione di fallimento sia diverso da quello presso cui svolge le sue funzioni nei procedimenti penali. Inoltre la Suprema Corte ha confermato che una società di capitali può partecipare ad una società di fatto, apparente o occulta, anche per facta concludentia, dando così luogo alla c.d. supersocietà di fatto e le società socie di quest’ultima possono fallire per ripercussione.